Cass. civ. n. 31801/2018
Qualora nel corso di un procedimento introdotto con il rito sommario di cognizione, di cui all'art. 702-bis c.p.c., insorga una questione di pregiudizialità rispetto ad altra controversia, che imponga un provvedimento di sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (o venga invocata l'autorità di una sentenza resa in altro giudizio e tuttora impugnata, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c.), si determina la necessità di un'istruzione non sommaria e, quindi, il giudice non può adottare un provvedimento di sospensione ma deve, a norma dell'art. 702-ter, comma 3, c.p.c., disporre il passaggio al rito della cognizione piena e, nel caso in cui i due procedimenti pendano innanzi al medesimo Ufficio o a sezioni diverse di quest'ultimo il giudice del giudizio reputato pregiudicato deve rimettere gli atti al capo dell'Ufficio, ex artt. 273 e 274 c.p.c. (salvo che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione), non ostando all'eventuale riunione la soggezione delle cause a due riti diversi, potendo trovare applicazione il disposto di cui all'art. 40, comma 3, c.p.c.
Cass. civ. n. 6563/2017
La verifica della compatibilità tra istruzione sommaria propria del procedimento di cui agli artt. 702-bis e ss. c.p.c. e fattispecie concretamente portata in giudizio va effettuata con riferimento non alle sole deduzioni probatorie formulate dalle parti, bensì all'intero complesso delle difese ed argomentazioni che vengono svolte in quel dato giudizio, tenendo conto, tra l'altro, della complessità della controversia, del numero e della natura delle questioni in discussione.
Cass. civ. n. 5517/2017
Nel procedimento disciplinato dagli artt. 702-bis e ss. c.p.c., in caso di inosservanza dei requisiti afferenti tanto all’“editio actionis” che alla “vocatio in ius”, è applicabile, allorché il convenuto non si costituisca sanando il vizio rilevato, la regola della rinnovazione dell’atto introduttivo nullo ai sensi dell’art. 164 c.p.c. con l’assegnazione, da parte del giudice, di un termine perentorio per provvedere ad una nuova notificazione.
Cass. civ. n. 19345/2015
In materia di procedimento sommario di cognizione, il mancato avvertimento di cui all'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c. nel ricorso introduttivo, applicabile ex art. 702 bis c.p.c., comporta, ove il convenuto si sia costituito lamentandone la mancanza, non la rinnovazione dell'atto, ma il semplice spostamento d'udienza ex art. 164, comma 3, c.p.c., così da consentire alla parte di perfezionare la propria difesa senza incorrere in preclusioni e decadenze; ove, peraltro, tale differimento sia attuato mediante la rinnovazione del ricorso e della sua notificazione, si è in presenza di un'attività processuale sovrabbondante, la cui irregolarità formale (nella specie, per essere stato notificato l'atto alle parti personalmente e non al loro difensore costituito) non produce effetti invalidanti in base al principio "utile per inutile non vitiatur".
Cass. civ. n. 11512/2012
È ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione afferente a procedimento sommario ex art. 702 bis e seguenti c.p.c., trattandosi di rito avente natura cognitiva e non cautelare, come è anche esplicitamente affermato dalla rubrica del capo III bis del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 51 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Cass. civ. n. 3/2012
Qualora, nel corso di un procedimento introdotto con il rito sommario di cognizione, di cui all'art. 702 bis c.p.c., insorga una questione di pregiudizialità rispetto ad altra controversia, che imponga un provvedimento di sospensione necessaria, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., o venga invocata l'autorità di una sentenza resa in altro giudizio e tuttora impugnata, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., si determina la necessità di un'istruzione non sommaria e, quindi, il giudice deve, a norma dell'art. 702 ter, terzo comma, c.p.c., disporre il passaggio al rito della cognizione piena. Ne consegue che, nell'ambito del rito sommario, è illegittima l'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 337, secondo comma, c.p.c..
Cass. civ. n. 23691/2011
Il procedimento sommario, previsto dagli artt. 702 bis e seguenti c.p.c. (introdotto dall'art. 51 della legge 18 giugno 2009 n. 69), è applicabile esclusivamente alle controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica, con la conseguenza che in tutte le ipotesi in cui la competenza appartenga ad un diverso giudice (nella specie, il giudice di pace), non se ne può invocare l'applicazione.