(massima n. 2)
La nullitā della sentenza impugnata, per essere questa fondata sulle risultanze dell'attivitā probatoria svolta da una parte non ritualmente costituita, ricade nel novero di quelle per le quali vige la regola dell'assorbimento nei mezzi di gravame, di guisa che, in difetto di rituale e tempestivo rilievo della nullitā degli atti presupposti, anteriormente alla sentenza sulla res controversa, la pronuncia di questa equivale ad accertamento implicito della regolaritā del processo, con l'ulteriore conseguenza che il difetto di gravame sul punto ne determina la soggezione alla irretrattabilitā del giudicato formale.