(massima n. 1)
Anche al fine dell'usucapione, il possesso si deve esteriorizzare in un comportamento univocamente corrispondente all'esercizio della proprietā od altro diritto reale, e, pertanto, specie a fronte di atti del proprietario, che, pur se privi di efficacia interruttiva, indichino una persistenza della titolaritā del diritto dominicale (come la presentazione di denuncia di successione, la partecipazione a divisione ereditaria, il promovimento nei confronti di un terzo di giudizio di affrancazione), il possesso medesimo non č ravvisabile nel mero godimento della cosa, ove questo non si traduca in una attivitā materiale incompatibile con l'altrui diritto (e quindi non giustificabile da un titolo diverso, ad esempio, la locazione od il comodato).