Le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione [158] o per destinazione del padre di famiglia [1062].
Non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere(1) visibili(2) e permanenti destinate al loro esercizio.
Le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione [158] o per destinazione del padre di famiglia [1062].
Non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere(1) visibili(2) e permanenti destinate al loro esercizio.
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 5479/2025
L'apparenza della servitù si identifica nell'oggettiva e permanente presenza di opere suscettibili di essere viste, ancorché in concreto ignorate, che, per struttura e consistenza, inequivocamente denuncino il peso imposto su un fondo a favore dell'altro; tale requisito mira a garantire l'acquirente del fondo servente dalla presenza di vincoli ignoti e non verificabili e va valutato caso per caso. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello che aveva dichiarato l'acquisto per usucapione di una servitù di veduta, valorizzando la mera presenza di finestre, senza considerare che esse fossero tamponate da pignatte, cioè da laterizi simili a mattoni forati, dando così per scontato che il proprietario del fondo servente fosse a conoscenza della loro amovibilità o che fosse tenuto a compiere indagini in tal senso, presidiando i luoghi e verificando quando le pignatte venivano tolte ed esercitato l'affaccio).Cass. civ. n. 5062/2025
Una servitù può essere considerata "apparente" ai sensi dell'art. 1061 c.c. solo se esistono opere visibili e permanenti destinate univocamente al suo esercizio. In caso di servitù non apparenti, il compratore di un immobile può chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo conformemente all'art. 1489 c.c., qualora la servitù non sia stata dichiarata nel contratto di vendita e il compratore stesso non abbia avuto conoscenza della sua esistenza.Cass. civ. n. 27344/2024
Ai fini dell'usucapione di una servitù di passaggio, secondo l'art. 1061 c.c., è necessario che vi siano opere visibili e permanenti che rendano evidente, per il tempo necessario a far maturare l'usucapione, l'esistenza del passaggio a favore del fondo dominante sul fondo servente. Tali opere devono chiaramente indicare ai terzi la presenza di un onere gravante in maniera continuativa e specifica sul fondo servente.Cass. civ. n. 26956/2024
Ai fini dell'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, la servitù deve essere caratterizzata dalla presenza di segni visibili di opere permanentemente destinate al suo esercizio. Tali opere devono rivelare in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, dimostrando che non si tratta di un'attività compiuta in via precaria, ma di un onere specifico a favore del fondo dominante. Non è sufficiente la mera presenza di una strada o di un percorso; è necessario che essi mostrino di essere stati realizzati per dare accesso al fondo dominante attraverso il fondo servente.Cass. civ. n. 25493/2024
L'apparenza della servitù si identifica nell'oggettiva e permanente presenza di opere suscettibili di essere viste, ancorché in concreto ignorate, che, per struttura e consistenza, inequivocamente denuncino il peso imposto su un fondo a favore dell'altro; tale requisito mira a garantire l'acquirente del fondo servente dalla presenza di vincoli ignoti e non verificabili e va valutato caso per caso, cosicché risulta significativa, in un contesto di unità abitative in condominio, la possibilità dell'acquirente di rappresentarsi il passaggio di tubi di scarico del piano superiore.Cass. civ. n. 25270/2024
Ai fini del requisito dell'apparenza richiesto ex art. 1061 c.c. per l'acquisto della servitù di passaggio per usucapione, non occorre necessariamente un tracciato dovuto all'opera dell'uomo, essendo sufficiente anche un sentiero formatosi naturalmente per effetto del calpestio, purché esso presenti un tracciato tale da denotare la sua funzione - visibile, non equivoca e permanente - di accesso al fondo dominante attraverso il fondo servente.Cass. civ. n. 21878/2024
In base all'art. 1061 c.c., è possibile acquisire per usucapione una servitù di passaggio pedonale e carrabile in presenza di opere visibili e permanenti che rendano apparente a terzi l'utilità tratta dal fondo servente a favore del fondo dominante. Tali opere costituiscono un indicatore chiaro della malafede dell'acquirente tavolare che era o avrebbe dovuto essere consapevole della servitù gravante sul fondo acquistato.Cass. civ. n. 9450/2024
In tema di apparenza delle servitù di passaggio, l'esistenza di uno stradello sul terreno confinante a quello presunto servente non è di per sé indicativa dell'esistenza del diritto di passaggio. Ai fini del requisito dell'apparenza devono sussistere altre opere, di fatto asservite al transito, ovvero altri elementi di fatto idonei ad indicare con certezza che il percorso controverso sia stato creato proprio allo scopo di assicurare l'accesso al fondo preteso dominante.Cass. civ. n. 6665/2024
In tema di servitù di passaggio a piedi, il requisito dell'apparenza, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente e specificamente destinate al suo esercizio, rivelanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, sì da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile; né la rispettiva conformazione morfologica dei due fondi può supplire alla mancanza di siffatte opere, essendo di per sé inidonea a rendere certa, per chi possegga il fondo, la situazione di asservimento di questo rispetto al presunto fondo dominante.Cass. civ. n. 36341/2023
Ai fini della sussistenza del requisito dell'apparenza, che è il presupposto costitutivo dell'usucapione, è necessaria la presenza di opere visibili e permanenti, obiettivamente destinate al suo esercizio, che rivelino in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza dei giudici di merito che, dopo aver specificamente accertato la natura apparente della servitù dichiarava l'usucapione del diritto di passaggio, a piedi e con qualsiasi mezzo meccanico lungo il tracciato dello scivolo-rampa insistente sul fondo servente, per tutta la sua lunghezza e larghezza).Cass. civ. n. 32816/2023
Il requisito dell'apparenza della servitù discontinua, richiesto al fine della sua costituzione per usucapione, si configura quale presenza di segni visibili di opere di natura permanente obiettivamente destinate al suo esercizio, tali da rivelare, in maniera non equivoca, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente per l'utilità del fondo dominante e non un'attività posta in essere in via precaria, o per tolleranza del proprietario del fondo servente, comunque senza animus utendi iure servitutis; tale onere deve avere carattere stabile e corrispondere, in via di fatto, al contenuto di una determinata servitù che, peraltro, non implica necessariamente un'utilizzazione continuativa delle opere stesse.Cass. civ. n. 29555/2023
In materia di proprietà, il requisito dell'apparenza della servitù necessario ai fini dell'acquisto di essa per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (art. 1061 cod. civ.) si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti, obiettivamente destinate al suo esercizio e che rivelino in maniera non equivoca l'esistenza del peso gravante sul fondo servente in guisa da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un onere preciso a carattere stabile, per cui ai fini dell'apparenza di una servitù di passaggio, non è sufficiente l'esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, ma è essenziale che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante, nel senso che è necessario un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù. Ne consegue che per usucapire il diritto di servitù di passaggio non è necessaria la sussistenza di specifiche opere materiali ulteriori rispetto a quella su cui il passaggio preteso è possibile, ma è sufficiente (seppure, prima ancora, pure necessaria) l'evidenza dell'inequivoco collegamento funzionale tra l'opera in sé destinata al passaggio e il preteso fondo dominante.Cass. civ. n. 17922/2023
A differenza della servitù di veduta, che trova fonte direttamente nella legge (art. 907 c.c.), il diritto di veduta panoramica consiste nel godere della bellezza della visuale offerta dalla particolare collocazione dell'immobile dominante, previa imposizione sul fondo servente di una "servitus altius non tollendi", e può essere costituita a titolo derivativo (tramite contratto) o a titolo originario (tramite usucapione o destinazione del padre di famiglia), purché, in quest'ultimo caso, esistano opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio.Cass. civ. n. 17475/2023
Il possesso di luci irregolari, sprovvisto di titolo e fondato sulla mera tolleranza del vicino, non può condurre all'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia della relativa servitù, in quanto la servitù di aria e luce - che è negativa, risolvendosi nell'obbligo del proprietario del fondo vicino di non operarne la soppressione - non è una servitù apparente, atteso che l'apparenza non consiste soltanto nell'esistenza di segni visibili ed opere permanenti, ma esige che queste ultime, come mezzo necessario all'acquisto della servitù, siano indice non equivoco del peso imposto al fondo vicino in modo da fare presumere che il proprietario di questo ne sia a conoscenza. Né la circostanza che la luce sia irregolare è idonea a conferire alla indicata servitù il carattere di apparenza, non essendo possibile stabilire dalla irregolarità se il vicino la tolleri soltanto, riservandosi la facoltà di chiuderla nel modo stabilito, ovvero la subisca come peso del fondo, quale attuazione del corrispondente diritto di servitù o manifestazione del possesso della medesima.Cass. civ. n. 8320/2023
L'accertamento dell'esistenza, o meno, dei presupposti per la configurabilità di un diritto reale di servitù costituito per usucapione deve essere condotto unitariamente, con riferimento alla sussistenza dei requisiti del possesso utile ad usucapionem, dei presupposti dell'apparenza e dell'utilitas, sia con riferimento all'eventuale domanda di riconoscimento dell'esistenza del diritto stesso, indipendentemente dal fatto che essa sia proposta in via principale o riconvenzionale, sia con riguardo all'eccezione di usucapione, che sia sollevata al solo fine di paralizzare l'avversa azione negatoria del diritto reale. Non è infatti possibile riconoscere, in via di eccezione, la sussistenza dei presupposti per la configurabilità di un diritto reale che sia stata esclusa, mercè il rigetto della corrispettiva azione di accertamento della sua esistenza.Cass. civ. n. 11834/2021
Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto acquisita, per usucapione, la servitù di passaggio su di una scalinata presente sul fondo dei convenuti ed utilizzata dall'attrice per accedere alla propria cantina, collocata sul fondo costeggiato dalla scalinata medesima, nonostante quest'ultimo avesse altro accesso dalla pubblica via e la scalinata fosse stata realizzata non già per accedere a detta cantina, ma per collegare due strade pubbliche, collocate una a monte e l'altra a valle).Cass. civ. n. 22579/2020
Essendo la servitù di passaggio, per sua natura, discontinua, ai fini della prescrizione, non assumono rilievo la visibilità delle opere nei confronti del fondo servente ed il carattere sporadico e non apparente dell'esercizio, se la situazione dei luoghi lo consente.(Nel caso di specie, è stata cassata la decisione con la quale la corte di merito aveva considerato estinta per prescrizione una servitù di passaggio sulla base della mancata visibilità sul viottolo in terra battuta di segni di calpestio e di passaggio di veicoli destinati a compattare il terreno).Cass. civ. n. 25355/2017
Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione ex art. 1061 c.c., si configura come presenza di opere visibili e permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio che rivelino in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel rigettare la domanda di usucapione di una servitù di passaggio attraverso un fondo, aveva escluso che la semplice presenza di un'apertura nella recinzione di un fondo fosse univocamente preordinata all'esercizio dell'invocata servitù). (Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 14/10/2011).Cass. civ. n. 7004/2017
Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile; ne consegue che, per l’acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù.Cass. civ. n. 24401/2014
In tema di acquisto per usucapione della servitù (nella specie, servitù di veduta), la visibilità delle opere, ai sensi dell'art. 1061 cod. civ., deve essere tale da escludere la clandestinità del possesso e da far presumere che il proprietario del fondo servente abbia contezza dell'obiettivo asservimento della proprietà a vantaggio del fondo dominante. Ne consegue che la visibilità può riferirsi ad un punto di osservazione non coincidente col fondo servente, purché il proprietario di questo possa accedervi liberamente, come nel caso in cui le opere siano visibili dalla vicina strada pubblica.Cass. civ. n. 13238/2010
Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (art. 1061 c.c.), si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che non è al riguardo pertanto sufficiente l'esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, essenziale viceversa essendo che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante, e, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'esistenza di opere visibili idonee all'usucapione identificabili, segnatamente, nella presenza di qualche tubo, con copertura di terra, posto nell'alveo di un fosso divisorio di due fondi contigui, tale da consentire il passaggio tra di essi).Cass. civ. n. 21597/2007
Il requisito dell'apparenza, indispensabile ai sensi dell'articolo 1061 c.c. per l'acquisto della servitù per usucapione, comporta, nell'ipotesi che le opere visibili e permanenti necessarie all'esercizio della servitù stessa ricadano esclusivamente sul fondo servente, al quale servono o possono servire, la presenza di un segno di raccordo non necessariamente fisico ma almeno funzionale delle opere con il fondo dominante in modo che risulti con chiarezza che quelle esistono anche in funzione dell'utilità di questo.Cass. civ. n. 6678/2005
In tema di servitù costituita per destinazione del padre di famiglia non si richiede, ai fini della opponibilità del diritto ai successivi acquirenti del fondo servente, la permanenza della visibilità delle opere destinate all'esercizio della servitù, necessario per il sorgere del diritto.Cass. civ. n. 2994/2004
Il requisito dell'apparenza (senza il quale, ai sensi dell'art. 1061 c.c., la servitù non può essere usucapita né acquistata per destinazione del padre di famiglia) deve essere legato ad una situazione oggettiva di fatto di per sé rivelatrice dell'assoggettamento di un fondo ad un altro in ragione della presenza di opere inequivocabilmente destinate all'esercizio della servitù, dovendo conseguentemente dipendere dalle oggettive caratteristiche dell'opera, e non già dal modo in cui questa viene utilizzata.Cass. civ. n. 8736/2001
Il requisito dell'apparenza della servitù discontinua, richiesto al fine della sua costituzione per usucapione si configura quale presenza di segni visibili di opere di natura permanente obiettivamente destinate al suo esercizio tali da rivelare in maniera non equivoca l'esistenza del peso gravante sul fondo servente per l'utilità del fondo dominante, dovendo dette opere, naturali o artificiali che siano, rendere manifesto trattarsi non di un'attività posta in essere in via precaria, o per tolleranza del proprietario del fondo servente, comunque senza animus utendi iure servitutis, bensì d'un onere preciso, a carattere stabile, corrispondente in via di fatto al contenuto di una determinata servitù che, peraltro, non implica necessariamente un'utilizzazione continuativa delle opere stesse, la cui apparenza e destinazione all'esercizio della servitù permangono, a comprova della possibilità di tale esercizio e pertanto, della permanenza del relativo possesso, anche in caso di utilizzazione saltuaria.Cass. civ. n. 4816/2000
Le servitù negative — quale la servitus non aedificandi — sono sempre non apparenti e non possono pertanto formare oggetto di acquisto per usucapione.Cass. civ. n. 12197/1997
Il principio secondo cui ai fini dell'apparenza della servitù non occorre che le opere di natura permanente insistano su entrambi i fondi, ma è sufficiente che si trovino in uno solo di essi, perché ne sia visibile la strumentalità rispetto al bisogno del fondo da considerare come dominante, in modo che possa presumersene la conoscenza da parte del proprietario dell'altro fondo, attiene solo alla ubicazione ed alla visibilità delle opere, ma non esclude la necessità della loro esistenza e del loro carattere permanente ed univocamente strumentale all'asservimento.Cass. civ. n. 4088/1996
Il requisito dell'apparenza necessario per l'acquisto della servitù per usucapione o per destinazione del padre di famiglia non richiede che le opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù siano state realizzate dal terzo possessore per il proprio utile, essendo essenziale solo che esse siano strumentali anche all'esercizio della servitù del terzo e così idonee a rivelarne l'esistenza. (Nella specie, si trattava di un viottolo che percorreva il fondo servente e che poteva essersi formato anche per effetto del più frequente passaggio dei proprietari di questo fondo ma che tuttavia era oggettivamente utilizzabile, e di fatto utilizzato, anche dal proprietario del fondo dominante attraverso un viottolo di collegamento che, per quanto giacente, come il viottolo principale, nel fondo servente, ed a questo utile, appariva, per le sue caratteristiche strutturali, prevalentemente destinato per l'accesso al fondo dominante, sul cui confine si arrestava).Cass. civ. n. 3556/1995
L'apparenza della servitù, senza della quale non è possibile la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, si identifica nella presenza di opere visibili e permanenti che, per la loro struttura e consistenza, inequivocabilmente denuncino il peso imposto su un fondo a favore dell'altro e non nella conoscenza meramente soggettiva dell'esistenza dell'onere (nella specie, il giudice di merito aveva accertato il requisito dell'apparenza solo sulla base delle dichiarazioni delle parti circa la conoscenza dell'onere).Cass. civ. n. 1456/1995
Il requisito dell'apparenza, necessario, ai sensi dell'art. 1061 c.c., per l'acquisto della servitù per usucapione e per destinazione del padre di famiglia non si esaurisce nella presenza di segni od opere che ne consentono l'esercizio ma richiede anche la manifesta destinazione delle stesse per l'esercizio della servitù, in modo che i segni o le opere, nel contesto in cui si collocano, costituiscano un inequivoco indice del peso imposto al fondo vicino. Tale esigenza, nel caso in cui si tratti di opere che ricadono interamente nel fondo servente, al quale servono o possono servire, implica quella della presenza di un segno di raccordo (non necessariamente fisico ma) almeno funzionale dell'opera con il fondo dominante in modo che risulti con chiarezza che è anche in funzione della utilità di questo.Cass. civ. n. 6522/1993
Il requisito dell'apparenza della situazione di asservimento necessaria per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia è legato, ai sensi dell'art. 1061, secondo comma, c.c., alla oggettiva visibilità delle opere destinate all'esercizio della servitù e prescinde, quindi, dalla conoscenza, in concreto, della loro esistenza da parte del proprietario del fondo che si assume asservito, dipendendo, piuttosto, da univoci segni obiettivamente visibili, anche se solo saltuariamente ed occasionalmente, dall'esterno o da un luogo in cui il proprietario del predetto fondo abbia potere di accedere liberamente.Cass. civ. n. 2650/1993
Il requisito dell'apparenza necessario ai sensi dell'art. 1061 c.c. per l'acquisto della servitù per usucapione o per destinazione del padre di famiglia non può consistere nell'esercizio visibile dello ius in re aliena senza contestazioni da parte altrui, ma richiede l'esistenza di opere visibili e permanenti tali da rivelare ex se l'esistenza del peso gravante sul fondo servente a favore di quello dominante.Cass. civ. n. 3441/1990
L'apparenza della servitù, necessaria perché possa indursi una presunzione di conoscenza del suo esercizio da parte del proprietario del fondo servente, deve essere verificata caso per caso, tenendo conto comunque della necessità che esista una situazione di fatto la quale inequivocabilmente riveli per struttura e consistenza l'onere gravante su un fondo a vantaggio di un altro, ancorché la apparenza non debba estendersi in ogni caso all'opera nel suo complesso e pertanto anche a quelle parti che per essere a volte defilate ed interne — non avendo una intrinseca rilevanza espressiva — sono necessariamente non apparenti. (Nell'affermare il suddetto principio la S.C. ha confermato la sentenza del merito che, avendo riguardo alla peculiarità di un condotto fognario, necessariamente interrato, aveva considerato che la presenza dell'opera, anche se non visibile nel suo complesso, doveva ritenersi percettibile in occasione delle operazioni di espurgo del canale di scarico che i proprietari del fondo servente — alla cui fogna era stata allacciata quella del fondo confinante — dovevano necessariamente effettuare con cadenze periodiche e continuative).Cass. civ. n. 3695/1989
Il requisito dell'apparenza, che, insieme con quello della permanenza, condiziona l'usucapibilità della servitù (art. 1061 c.c.), postula una situazione oggettiva di fatto, rivelatrice di per se stessa dell'assoggettamento di un fondo ad un altro per l'esistenza di opere inequivocabilmente destinate all'esercizio della servitù. Tali opere debbono, pertanto, essere visibili — in modo da rendere palese a chiunque la presenza di una modificazione esteriore, rivolta a determinare il vincolo di asservimento di uno dei due fondi all'altro — ma non necessariamente situate sul fondo servente, potendosi il requisito dell'apparenza della servitù desumere da qualsiasi elemento di fatto, ancorché emergente dal fondo dominante, il quale dia la visione certa, all'esterno, dell'asservimento del fondo vicino. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la C.S. ha cassato la decisione dei giudici di merito, che avevano ritenuto intervenuta l'usucapione, poiché dalla sentenza impugnata risultava l'esistenza di tubazioni sotterranee per lo scarico delle acque, ma non quella di manufatti esterni che indicassero il rapporto di subordinazione tra fondi.
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