(massima n. 1)
In tema di possesso utile per l'usucapione, ai fini dell'accertamento della mancanza di clandestinitą, č necessario che il possesso sia acquistato ed esercitato pubblicamente in modo visibile a tutti o almeno ad un'apprezzabile ed indistinta generalitą di soggetti e non solo dal precedente possessore o da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilitą di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto col possessore. (Nel caso di specie, la Corte ha cassato la sentenza di secondo grado che aveva ritenuto pubblico il possesso in un vano accessibile solo mediante una botola d'ingresso, situata in un retrobottega, visibile solo a chi avesse la possibilitą di entrare nel locale).