Che cosa significa "Persona fisica"?
L'ordinamento giuridico considera persona fisica ogni essere umano nato vivo, anche se non vitale, quindi anche se morto subito dopo la nascita. Essa è soggetto di diritto, ossia centro di imputazione di situazioni giuridiche. L'art. 2 Cost., secondo il quale "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità", tutela i c.d. diritti della personalità, che possono definirsi come quei diritti che hanno per oggetto attributi essenziali della persona umana. I principali diritti della personalità sono il diritto alla vita, il diritto all'integrità personale e alla salute, il diritto alla riservatezza, all'onore e alla reputazione, il diritto al nome e alla propria identità. Questi diritti essenziali sono personalissimi, assoluti (valevoli erga omnes), inalienabili, imprescrittibili e intrasmissibili. Qualora lesi, alla persona spetterà la tutela risarcitoria ex art. 2043, nonché quella inibitoria ove specificamente prevista (v. art. 7 c.c., tutela del diritto al nome).