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Dizionario Giuridico

Persona fisica

Che cosa significa "Persona fisica"?

L'ordinamento giuridico considera persona fisica ogni essere umano nato vivo, anche se non vitale, quindi anche se morto subito dopo la nascita. Essa è soggetto di diritto, ossia centro di imputazione di situazioni giuridiche. L'art. 2 Cost., secondo il quale "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità", tutela i c.d. diritti della personalità, che possono definirsi come quei diritti che hanno per oggetto attributi essenziali della persona umana. I principali diritti della personalità sono il diritto alla vita, il diritto all'integrità personale e alla salute, il diritto alla riservatezza, all'onore e alla reputazione, il diritto al nome e alla propria identità. Questi diritti essenziali sono personalissimi, assoluti (valevoli erga omnes), inalienabili, imprescrittibili e intrasmissibili. Qualora lesi, alla persona spetterà la tutela risarcitoria ex art. 2043, nonché quella inibitoria ove specificamente prevista (v. art. 7 c.c., tutela del diritto al nome).

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