Che cosa significa "Comunione"?
Questo termine si usa per indicare il fenomeno della contitolarità da parte di più soggetti di un diritto su di uno stesso bene. Il diritto che può essere oggetto di comunione è sia quello di proprietà (art. 832 del c.c.), che ogni altro diritto reale, quali la superficie, l'enfiteusi, l'usufrutto, l'uso e l'abitazione).
E' possibile distinguere i diversi tipi di comunione in base alla fonte da cui essa trae origine:
- volontaria: sorge per effetto di un accordo tra i partecipanti;
- legale o forzosa: è la legge che ne prevede il titolo (ad esempio, la comunione forzosa del muro costruito senza il rispetto delle distanze legali prevista dall'art. 874 del c.c.);
- incidentale: nasce in conseguenza al verificarsi di circostanze che prescindono dalla volontà dei contitolari del diritto (tipica è la comunione ereditaria).
In dottrina si distinguono la communio iuris romani (c.d. communio incidens), che si contraddistingue per la sua struttura a quote (frazioni ideali del bene indiviso) e costituisce un modello di comunione di tipo individualistico, nell'accezione di concorso di più diritti reali individuali sullo stesso bene; e la communio iuris germanici (cd. comunione a mani riunite), in cui mancano le quote e si ha piuttosto un modello di tipo collettivistico.
Il codice civile italiano del 1942 ha aderito al primo modello, quello romanistico, prevedendo i principi di disponibilità della quota (art. 1103 del c.c.) e quello di scioglimento della comunione su richiesta di uno dei comunisti (art. 1111 del c.c.).
E' possibile distinguere i diversi tipi di comunione in base alla fonte da cui essa trae origine:
- volontaria: sorge per effetto di un accordo tra i partecipanti;
- legale o forzosa: è la legge che ne prevede il titolo (ad esempio, la comunione forzosa del muro costruito senza il rispetto delle distanze legali prevista dall'art. 874 del c.c.);
- incidentale: nasce in conseguenza al verificarsi di circostanze che prescindono dalla volontà dei contitolari del diritto (tipica è la comunione ereditaria).
In dottrina si distinguono la communio iuris romani (c.d. communio incidens), che si contraddistingue per la sua struttura a quote (frazioni ideali del bene indiviso) e costituisce un modello di comunione di tipo individualistico, nell'accezione di concorso di più diritti reali individuali sullo stesso bene; e la communio iuris germanici (cd. comunione a mani riunite), in cui mancano le quote e si ha piuttosto un modello di tipo collettivistico.
Il codice civile italiano del 1942 ha aderito al primo modello, quello romanistico, prevedendo i principi di disponibilità della quota (art. 1103 del c.c.) e quello di scioglimento della comunione su richiesta di uno dei comunisti (art. 1111 del c.c.).