Cass. pen. n. 27041/2023
Integra il reato di cui all'art. 633 cod. pen. la condotta di chi, ospitato in un immobile di edilizia residenziale pubblica in virtù del rapporto di parentela con il legittimo assegnatario, vi permanga anche dopo il decesso di quest'ultimo, comportandosi come "dominus" o possessore.
Cass. pen. n. 3103/2022
Ai fini della procedibilità del delitto di cui all'art. 633 cod. pen., nel caso in cui abbia ad oggetto un immobile sottoposto a procedura esecutiva, legittimato a proporre querela è sia il proprietario, in quanto titolare del bene fino al termine della procedura, che subisce la lesione del diritto, sia, in qualità di legittimato concorrente, ma non esclusivo, il creditore procedente, titolare dell'interesse al mantenimento dell'immobile in buone condizioni.
Cass. pen. n. 27249/2022
Ai fini della perseguibilità di ufficio del delitto di invasione di terreni o edifici, devono considerarsi "pubblici" - secondo la nozione che si ricava dagli art. 822 e seg. cod. civ., mutuata dal legislatore penale - i beni appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato o ad un ente pubblico, e quindi non solo i beni demaniali ma anche quelli facenti parte del patrimonio disponibile o indisponibile degli enti predetti, e "destinati ad uso pubblico" quelli che appartengono a privati e detta destinazione abbiano concretamente avuto.
Cass. pen. n. 24272/2022
Ai fini della procedibilità del reato di cui all'art. 633 cod. pen. avente ad oggetto un immobile sottoposto a procedura esecutiva, il custode giudiziario è legittimato a proporre querela ai sensi dell'art. 120 cod. pen., in quanto, essendo costituito garante degli effetti materiali del pignoramento in forza dell'incarico e trovandosi, pertanto, nella qualificata disponibilità del bene staggito, è uno dei possibili titolari dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice.
Cass. pen. n. 26234/2019
In tema di invasione di pubblici edifici, l'utilità cui è finalizzata la condotta può essere diretta o indiretta, ed anche solo di ordine morale, sociale o politico, purché comprenda anche l'utilizzazione del bene, sicché non integra il reato l'accesso all'edificio che non sia diretto ad instaurare un potere di fatto sull'immobile da parte dell'agente al fine di goderne. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la condanna relativa all'invasione degli uffici comunali da parte di alcuni attivisti, operata al fine di sollecitare l'assegnazione di un alloggio ad un disabile in condizioni di indigenza).
Cass. pen. n. 19148/2019
Ai fini del dolo specifico richiesto dall'art. 633 cod. pen. occorrono non soltanto la coscienza e la volontà di invadere l'altrui bene ma anche il fine di occupare l'immobile o di trarne profitto, con la conseguenza che qualora il possesso, esercitato in forza di titoli legittimi, sia pacifico e continuo, manca l'estremo dell'arbitrarietà dell'invasione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la condanna dell'imputata per l'abusiva occupazione di una porzione del fondo altrui mediante realizzazione di manufatti edili, essendo la stessa subentrata nel possesso dell'immobile "occupante", a seguito di legittimo acquisto della proprietà, in epoca successiva alla prima realizzazione delle opere, sulle quali aveva effettuato ulteriori lavori).
Cass. pen. n. 15874/2019
Non integra il reato di invasione di terreni o edifici la condotta del soggetto che subentra nell'appartamento di proprietà di un ente pubblico, previa autorizzazione del precedente legittimo detentore. (In motivazione la Corte ha evidenziato che, quand'anche il subentro fosse autorizzato in violazione di vincoli imposti all'assegnatario, ciò potrebbe avere rilevanza ai fini amministrativi o civilistici ma non sarebbe sufficiente ad integrare il comportamento sanzionato dall'art. 633 cod. pen., che presuppone l'introduzione arbitraria e dall'esterno).
Cass. pen. n. 29657/2019
Nel reato di invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 cod. pen. la nozione di "invasione" non si riferisce all'aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce "arbitrariamente", ossia "contra ius" in quanto privo del diritto d'accesso, cosicché la conseguente "occupazione" costituisce l'estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l'abusiva invasione; nel caso in cui l'occupazione si protragga nel tempo, il delitto ha natura permanente e la permanenza cessa soltanto con l'allontanamento del soggetto o con la sentenza di condanna, dopo la quale la protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell'invasione, ma si sostanzia nella prosecuzione dell'occupazione.
Cass. pen. n. 16363/2019
Il delitto di invasione di terreni demaniali di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. ha natura permanente, atteso che l'offesa al patrimonio demaniale perdura sino a che continua l'invasione arbitraria del terreno al fine di occuparlo o di trarne profitto, sicché è preclusa, sino a quando la permanenza non sia cessata, l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., in ragione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa.
Cass. pen. n. 55164/2018
Nel caso in cui l'imputazione relativa ad un reato permanente (nella specie, occupazione abusiva di un immobile) indichi il "tempus commissi delicti" con "formula chiusa", e cioè con la precisazione della data di cessazione della condotta illecita, il termine di prescrizione decorre dalla data indicata nell'imputazione e non dalla data di emissione della sentenza di primo grado, potendo le eventuali condotte successive, incidenti sul mantenimento della situazione antigiuridica, essere contestate in altro procedimento.
Cass. pen. n. 29710/2017
Il dolo specifico del delitto di invasione di terreni o edifici, oltre a richiedere la finalità di occupare l'immobile o di trarne altrimenti profitto, presuppone la consapevolezza in capo all'agente dell'altruità del bene, influente sulla coscienza dell'illegittimità della condotta.
Cass. pen. n. 25438/2017
Integra il reato di invasione di terreni o edifici soltanto la turbativa del possesso che realizzi un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del terreno o dell'edificio da parte del titolare dello "ius excludendi", secondo quella che è la destinazione economico-sociale del bene o quella specifica ad essa impressa dal "dominus". (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che costituisse una turbativa riconducibile ad uno "spoglio funzionale" - e perciò sussumibile nella previsione di cui all'art. 633 cod. pen. - la condotta dell'imputato, consistita in reiterati passaggi, con il proprio mezzo agricolo, sul terreno della persona offesa, idonei a menomare apprezzabilmente la facoltà di godimento di quest'ultima e la destinazione del fondo, in considerazione della devastazione delle coltivazioni sul medesimo presenti).
Cass. pen. n. 24128/2017
Non integra il delitto di invasione di terreni o di edifici la condotta di chi continui a possedere un bene altrui per essere subentrato nel possesso di esso a un ascendente. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo di un fondo limitrofo ad una strada pubblica).
Cass. pen. n. 7911/2017
Il reato di invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 cod. pen. si consuma nel momento in cui l'occupazione ha inizio, in quanto trattasi di reato istantaneo, pur con effetti permanenti, che deduce ad oggetto della sanzione la condotta di chi, abusivamente, con violenza e senza l'autorizzazione del titolare, invade edifici o terreni al fine di occuparli, senza aver riguardo anche alla condotta successiva di protrazione dell'occupazione. (Nella specie, concernente l'occupazione di un'area demaniale mediante inerti, contestata in relazione ad un periodo successivo a quello per il quale era già intervenuto giudicato di condanna per il medesimo titolo, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata sul presupposto che, onde escludere la preclusione del "ne bis in idem", dovesse accertarsi se vi fosse stata una nuova occupazione con immissione di altro materiale).
Cass. pen. n. 53005/2016
Ai fini della configurabilità del reato di invasione di terreni o edifici, la nozione di "invasione" non richiede modalità esecutive violente, che possono anche mancare, ma si riferisce al comportamento arbitrario, tipico di chi si introduce nell'altrui proprietà "contra ius", in quanto privo del diritto di accesso. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva configurato il reato di cui all'art. 633 cod. pen. nell'ipotesi di occupazione di un alloggio di proprietà dello IACP da parte di soggetto non assegnatario dell'alloggio, evidenziando come non avesse alcun rilievo il mancato accertamento dell'azione di spoglio violento in danno dell'avente diritto).
Cass. pen. n. 50659/2014
Ai fini della configurabilità del reato di invasione di terreni o edifici, il dolo specifico di occupare l'immobile o di trarne altrimenti profitto presuppone che la condotta dell'agente sia diretta a realizzare un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del titolare dello "ius excludendi" e può essere desunto non solo dalla stabile permanenza del soggetto nel terreno o nell'edificio, ma anche da elementi diversi purché univocamente dimostrativi della finalità di dare inizio ad un possesso non meramente transitorio od occasionale. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità del tentativo del reato di cui all'art. 633 c.p. in relazione a condotta diretta a fare ingresso in un appartamento, in assenza di qualsiasi elemento indicativo della volontà di attuare una permanente occupazione dell'immobile e non, invece, di farne un uso occasionale e momentaneo).
Cass. pen. n. 47705/2014
In tema di invasione di edifici, nell'ipotesi in cui un soggetto sia stato escomiato, a seguito di esecuzione forzata da un immobile e questo risulti successivamente occupato da un famigliare del soggetto esecutato, è configurabile il reato di cui all'art. 633 cod. pen., a meno che l'occupante non dimostri che si trovava nel possesso o detenzione dell'immobile fin da prima dell'escomio e che tale possesso sia proseguito ininterrottamente.
Cass. pen. n. 51754/2013
La condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste nell'introduzione dall'esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione, sicché l'invasione non ricorre laddove il soggetto, entrato legittimamente in possesso del bene, prosegua nell'occupazione contro la sopraggiunta volontà dell'avente diritto.(Fattispecie in cui la detenzione dell'immobile aveva avuto inizio in virtù di regolare concessione).
Cass. pen. n. 5585/2012
Il reato di invasione di terreni o edifici non è configurabile laddove il soggetto, entrato legittimamente in possesso del bene occupato, prosegua nell'occupazione contro la sopraggiunta volontà dell'avente diritto. (La S.C. ha escluso che detto principio si applichi a chi occupi un bene immobile dicendosi ospite del precedente detentore "sine titulo").
Cass. pen. n. 12752/2011
L'occupazione "sine titulo" di un alloggio in proprietà dell'istituto autonomo case popolari integra il reato di invasione arbitraria di edifici anche nell'ipotesi in cui l'occupante abbia presentato una regolare istanza di assegnazione dell'immobile ed il relativo procedimento non sia stato ancora definito.
Cass. pen. n. 41401/2010
È da ritenersi tempestiva la querela per il reato di invasione di terreni che sia stata proposta durante il periodo in cui si è protratta l'occupazione, dal momento che il reato permanente è flagrante per tutto il tempo in cui se ne protrae la consumazione.
Cass. pen. n. 42597/2009
Non integra il reato di invasione di terreni, per difetto del dolo specifico, la condotta di chi faccia ingresso nel fondo altrui pur in assenza del consenso del proprietario, al solo fine di eseguire la potatura delle piante necessaria alla manutenzione delle linee elettriche.
Cass. pen. n. 30130/2009
Integra la condotta di invasione di terreni, che si connota per il requisito dell'arbitrarietà e non per il profilo di violenza che può anche mancare, l'utilizzazione dei manufatti abusivi su quei terreni realizzati, pur se alla realizzazione il soggetto che ne ha l'uso non abbia preso parte. (Nella fattispecie, relativa all'uso di beni abusivamente costruiti su terreni demaniali, la Corte ha ritenuto che la condotta dell'imputato - prescindendo dalla responsabilità in ordine all'abuso edilizio - integrasse comunque il reato).
Cass. pen. n. 14042/2008
Non integra il delitto di invasione di terreni o edifici la condotta consistente nel parcheggiare su spazi pubblici veicoli sormontati da insegne pubblicitarie, perché i veicoli, seppure così equipaggiati, non perdono, salvo che sia provato il contrario, le caratteristiche di mezzi destinati alla circolazione. (La Corte ha precisato che la condotta integra l'illecito amministrativo di cui all'art. 23 C.d.S.).
Cass. pen. n. 37139/2007
L'occupazione sine titulo di un alloggio costruito dall'Istituto Autonomo Case Popolari integra gli estremi del reato di cui all'art. 633 c.p. anche nel caso in cui l'occupante si sia autodenunciato onde ottenere la regolarizzazione della propria posizione, ed abbia corrisposto regolarmente il canone di locazione. (La S.C. ha precisato che i predetti alloggi sono destinati al perseguimento di finalità di interesse pubblico e devono essere assegnati per legge solo agli aventi diritto, che vanno individuati secondo i criteri prefissati dagli organismi pubblici e da questi verificati attraverso idonee procedure, non derogabili neanche per provvedere a situazioni di estremo bisogno di terzi non aventi diritto).
Cass. pen. n. 32833/2007
Integra il reato di invasione di edificio pubblico l'occupazione di un container originariamente destinato a raccogliere famiglie prive di abitazione a seguito di un evento sismico, perché la qualità di bene pubblico prescinde dalle modalità di costruzione del bene e la destinazione pubblicistica non viene meno a causa del tempo trascorso dal verificarsi della situazione che di quel bene aveva determinato la destinazione.
Cass. pen. n. 16226/2007
Il reato di invasione di un casello ferroviario è perseguibile d'ufficio, in ragione della destinazione ad uso pubblico, quale pertinenza della linea ferroviaria, del casello medesimo.
Cass. pen. n. 15610/2006
Il reato previsto dall'art. 633 c.p. punisce la condotta di colui che si introduce deliberatamente dall'esterno nel terreno o nell'edificio altrui, al fine di occuparlo o di trarne altrimenti profitto, per cui deve escludersi che integri il reato la semplice permanenza nel fondo o nell'edificio altrui, contro la volontà dell'avente diritto, non preceduta dall'attività di invasione.
Cass. pen. n. 5070/2006
In tema di invasione di terreni, la subordinazione della sospensione condizionale della pena al rilascio del terreno in favore della P.A. è provvedimento legittimo e conforme al dettato dell'art. 165 c.p., perché la restituzione della res assolve alla funzione di impedire la prosecuzione della situazione dannosa posta in essere dall'imputato, accertata in modo definitivo con la sentenza di condanna. Peraltro, l'occupazione abusiva del demanio impedisce l'uso dell'area da parte della collettività o l'utilizzazione secondo le finalità che la P.A. intende conseguire.
Cass. pen. n. 4823/2006
In tema di invasione di terreni o edifici, la norma di cui all'art. 633 c.p. comprende nella sua tutela non solo la proprietà, ma anche il possesso dei terreni e degli edifici, essendo diretta a salvaguardare quel rapporto di fatto che viene esercitato sugli immobili sia dal proprietario che da terzi. Infatti, con il termine «altrui» la norma medesima ha inteso tutelare non solo il diritto di proprietà, ma anche ogni altro rapporto con l'immobile di soggetto diverso dal proprietario, ma interessato allo stesso modo alla libertà e integrità del bene. (Fattispecie relativa alla ritenuta sussistenza dell'interesse ad ottenere la disponibilità di un immobile sequestrato in base all'art. 633 c.p. da parte del legittimo possessore, in forza di un contratto preliminare di compravendita, attributivo della disponibilità immediata dell'immobile).
Cass. pen. n. 4822/2006
Integra il reato di cui all'art. 633 c.p. l'esecuzione sul fondo altrui, in assenza del decreto di esproprio, di opere a carattere permanente (quali lavori di sbancamento di migliaia di metri cubi di terreno e posa in opera di manufatti in cemento armato ancorati con tubi di calcestruzzo) da parte del titolare di una concessione mineraria per la ricerca e l'utilizzazione di acque minerali, seppure il fondo ricada nel perimetro indicato dal provvedimento amministrativo, perché la concessione di coltivazione mineraria non esime dall'obbligo di attivazione delle normali procedure per ottenere i prescritti decreti di espropriazione.
Cass. pen. n. 2592/2006
Il dolo del reato di invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, ha una finalizzazione specifica nella occupazione o nel conseguimento, in altro modo, di un profitto e la prova di esso oltre a non discendere automaticamente dalla dimostrazione della consapevolezza della contestazione della legittimità dell'occupazione, non si sostanzia neppure, in modo automatico, nella dimostrazione della consapevolezza della illegittimità dell'autorizzazione amministrativa all'edificazione ovvero della sola consapevolezza dell'illegittimità dell'invasione di un altrui bene immobile, occorrendo in ogni caso la dimostrazione del quid pluris della finalizzazione specifica.
Cass. pen. n. 2337/2006
La condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste nell'introduzione dall'esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione: la norma di cui all'art. 633 c.p., infatti, non è posta a tutela di un diritto ma di una situazione di fatto tra il soggetto e la cosa, per cui tutte le volte in cui il soggetto sia entrato legittimamente in possesso del bene deve escludersi la sussistenza del reato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza del reato di invasione di edifici in quanto il ricorrente era subentrato nell'appartamento di proprietà di un Ente pubblico, previa autorizzazione del precedente legittimo detentore, legato a lui da vincoli di affinità, escludendo la eventuale rilevanza del possesso o meno delle condizioni richieste per l'assegnazione, circostanza che può valere a fini amministrativi o civilistici, ma che non rileva sotto il profilo penalistico).
Cass. pen. n. 48520/2004
La contravvenzione di cui all'art. 1161 c.n., abusiva occupazione di spazio demaniale, concorre con il delitto di cui all'art. 633 c.p., invasione di terreni o edifici, stante la obiettiva diversità degli interessi tutelati e delle condotte illecite previste dalla due norme, consistente nell'introduzione arbitraria e per un congruo lasso di tempo in terreni o edifici altrui allo scopo di occuparli e trarne profitto nell'ipotesi di cui all'art. 633 c.p., e nell'effettiva occupazione del demanio nell'altra ipotesi.
Cass. pen. n. 49169/2003
Nel reato di invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 c.p. la nozione di «invasione» non si riferisce all'aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce «arbitrariamente» e cioè, contra ius in quanto privo del diritto d'accesso. La conseguente «occupazione» deve ritenersi pertanto l'estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l'abusiva occupazione. Nel caso in cui l'occupazione si protragga nel tempo il delitto ha natura permanente, e cessa soltanto con l'allontanamento del soggetto dall'edificio o con la sentenza di condanna. Dopo la pronuncia della sentenza la protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell'invasione ma si sostanzia nella prosecuzione dell'occupazione.
Cass. pen. n. 43393/2003
Non integra il delitto di invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 c.p., la condotta di chi sia sempre vissuto in un immobile di proprietà pubblica, locato a suo padre, e dopo il trasferimento di quest'ultimo abbia continuato il pagamento dei bollettini indicando come causale l'indennità di occupazione, in attesa della formale assegnazione in suo favore, sia per l'assenza del dolo specifico che per la mancanza dell'elemento materiale rappresentato dalla necessaria arbitraria invasione dell'immobile.
Cass. pen. n. 10796/2002
L'alloggio realizzato dall'Istituto autonomo delle case popolari (Iacp), conserva la sua destinazione pubblicistica anche quando ne sia avvenuta la consegna all'assegnatario, cui non abbia ancora fatto seguito il definitivo trasferimento della proprietà. Ne deriva che, in tale situazione, l'eventuale invasione ad opera di terzi dell'alloggio medesimo è perseguibile d'ufficio, ai sensi dell'art. 639 bis c.p.
Cass. pen. n. 29362/2001
Il delitto di invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 c.p. è di natura permanente, dato il protrarsi nel tempo dell'occupazione del fondo; la permanenza cessa con la pronuncia giudiziale di primo grado.
Cass. pen. n. 23800/2001
In tema di reato di invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.) vanno fissati i seguenti punti: 1) L'elemento materiale non è l'occupazione (che è una delle finalità illecite dell'invasione), ma l'invasione, ossia l'accesso dell'esterno nell'altrui immobile che non deve essere del tutto momentaneo, ma che, tuttavia, non richiede una protrazione per un periodo di tempo definito; 2) l'introduzione deve essere arbitraria, nel senso che deve avvenire senza l'approvazione dell'avente diritto, ovvero senza una legittimazione proveniente aliunde (da una norma, da un'autorizzazione dei pubblici poteri ecc.); 3) il dolo specifico, richiesto come elemento soggettivo, deve avere la finalità dell'occupazione (che implica il concetto di durevolezza), oppure di trarre comunque un diverso profitto, che non va inteso come dato strettamente patrimoniale e direttamente conseguente all'invasione, ma può consistere anche in un uso strumentale del bene per conseguire altre utilità.
Cass. pen. n. 8107/2000
L'elemento materiale del reato di invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 c.p., non è l'occupazione ma l'invasione del terreno o dell'edificio, cioè l'introduzione arbitraria nel fondo altrui, e se è esatto che la permanenza dell'agente nell'ambito non deve essere momentanea, non è, peraltro, richiesto che essa si protragga per lungo tempo, purché sia rivolta all'occupazione o abbia per scopo altre utilità. L'arbitrarietà della condotta è ravvisabile in tutti i casi in cui l'ingresso nell'immobile o nel fondo altrui avvenga senza il consenso dell'avente diritto al possesso od alla detenzione ovvero, in mancanza di questo, senza la legittimazione conferita da una norma giuridica o da un'autorizzazione dell'autorità. Quanto all'elemento psicologico del reato, caratterizzato dal dolo specifico del fine di occupare l'altrui immobile o di trarne altrimenti profitto, non richiede per la sua sussistenza che il profitto propostosi dall'agente sia strettamente patrimoniale e direttamente realizzabile con l'invasione e può consistere anche nell'intento di un uso strumentale della stessa al conseguimento di scopi di particolare valore morale e sociale.
Cass. pen. n. 1044/2000
In tema di invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.), poiché il concetto di «invasione» va ricondotto ad una qualunque introduzione dall'esterno con modalità violente — sicché non può essere in alcun modo omologato a quello, rilevante nel diverso delitto di violazione di domicilio, di permanenza nell'altrui abitazione contro la volontà del titolare dello “ius excludendi” — non integra il reato l'occupazione di un istituto scolastico per fini dimostrativi posta in essere dagli studenti che lo frequentano, nei cui confronti, in quanto soggetti attivi della comunità scolastica e partecipi della sua gestione ai sensi del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, non si configura un diritto d'accesso all'istituto limitato alle sole ore in cui è prevista l'attività didattica in senso stretto né può dirsi sussistente l'elemento normativo della fattispecie incriminatrice consistente nell'“altruità” dell'immobile.
Cass. pen. n. 2697/2000
Integra il reato di cui all'art. 633 c.p. l'occupazione abusiva di alloggio popolare da parte di chi sia già assegnatario dell'alloggio stesso. A norma dell'art. 11 del D.P.R. n. 1035 del 1972, infatti, il rapporto che si instaura tra l'Istituto autonomo per le case popolari e gli assegnatari in locazione degli alloggi popolari trae origine da due atti distinti, di cui il primo, che ha natura amministrativa, è diretto all'accertamento delle condizioni per l'assegnazione ed il secondo, che ha valore privatistico, è destinato alla costituzione di un rapporto negoziale per effetto del quale sorge a favore dei beneficiari dell'assegnazione il diritto di godimento degli alloggi. La sola conclusione della fase pubblicistica, caratterizzata da mere posizioni di interesse legittimo, non attribuisce quindi agli assegnatari il diritto soggettivo alla occupazione degli immobili, che, peraltro, anche in caso di stipulazione dei contratti di locazione deve essere preceduta dalla consegna degli alloggi.
Cass. pen. n. 6650/1999
Poiché, ai sensi dell'art. 120 c.p., il diritto di querela spetta alla persona offesa dal reato e cioè a colui che patisce la lesione dell'interesse protetto dalla norma, deve escludersi la legittimazione a proporre l'istanza di punizione in capo al coniuge del proprietario di un immobile arbitrariamente invaso, che in quanto tale fruisca del bene senza poter vantare su di esso un diritto reale ovvero altro diritto che gliene attribuisca il godimento: detto soggetto, infatti, non può considerarsi titolare dell'interesse protetto dall'art. 633 c.p. ma, eventualmente, solo persona danneggiata dal reato. (Nell'affermare detto principio la Corte ha altresì precisato che il diritto di querela in ordine al reato in questione può competere anche a persona diversa dal proprietario, che si trovi tuttavia in un rapporto non di mero fatto con l'immobile bensì sia titolare di una posizione giuridicamente rilevante, come quella del conduttore, dell'usufruttuario o del comodatario).
Cass. pen. n. 6207/1997
Ai fini della perseguibilità di ufficio del delitto di invasione di terreni o edifici, devono considerarsi «pubblici» — secondo la nozione che si ricava dagli art. 822 e ss. c.c., mutuata dal legislatore penale — i beni appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato o ad un ente pubblico, e quindi non solo i beni demaniali ma anche quelli facenti parte del patrimonio disponibile o indisponibile degli enti predetti; e «destinati ad uso pubblico» quegli altri beni che appartengono a privati e detta destinazione abbiano concretamente avuto.
Cass. pen. n. 9479/1997
Non esiste rapporto di specialità tra la norma incriminatrice di cui all'art. 633 c.p. (invasione di terreni ed edifici) e l'illecito amministrativo previsto dall'art. 20 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (occupazione della sede stradale), essendo diversa l'obbiettività giuridica delle due norme; la disposizione penale, infatti, è posta a tutela del patrimonio e quella amministrativa a garanzia della sicurezza della circolazione stradale. (Alla stregua di tale principio la Corte ha annullato la sentenza pretorile che aveva ritenuto, ai sensi dell'art. 9 della L. 24 novembre 1981, n. 689, doversi ipotizzare esclusivamente un illecito amministrativo nell'installazione abusiva di una gru su parte della sede stradale).
Cass. pen. n. 8228/1996
In tema di invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.) l'assegnatario di un alloggio Iacp, ove non abbia potuto conseguire la disponibilità dell'alloggio medesimo a causa della precedente, illegittima occupazione ad opera di un terzo, deve ritenersi legittimato a proporre la querela ai fini della perseguibilità del reato in quanto titolare del diritto di godere dell'immobile e di tutelarne il possesso.
Cass. pen. n. 10138/1995
Non esiste rapporto di specialità fra la norma incriminatrice di cui all'art. 633 c.p. (invasione di terreni o edifici) e l'illecito amministrativo previsto dall'art. 26, comma 4, L. 8 agosto 1977, n. 513, che sanziona l'occupazione di un alloggio di edilizia popolare senza le autorizzazioni necessarie; l'elemento materiale della prima ipotesi, infatti, è costituito dall'arbitraria introduzione nel fondo o nell'edificio altrui al fine di occuparlo, mentre quello caratterizzante la seconda è costituito dall'occupazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore, occupazione che può anche non essere arbitraria, ma soltanto irregolare; la norma di cui all'art. 633 c.p., inoltre, è posta a tutela del patrimonio, ed il bene giuridico protetto appartiene ad un rapporto di fatto, esercitato sia dal proprietario che da terzi, che trova la sua definizione nel concetto di possesso indicato dall'art. 1140 c.c.; con la L. n. 513/1977, viceversa, il legislatore ha inteso tutelare l'edilizia residenziale pubblica con sanzioni amministrative, tendenti ad evitare il consolidamento di talune situazioni in contrasto con la legittima assegnazione degli alloggi agli aventi diritto.
Cass. pen. n. 368/1995
Poiché il delitto di cui agli artt. 633, primo comma, e 639 bis c.p. (invasione di terreni o edifici) non è configurabile quando l'agente, che sia entrato in un edificio come legittimo abitatore, si limiti a rimanervi contro la volontà dell'avente diritto, consistendo la condotta punibile nell'introduzione arbitraria, dall'esterno, in un fondo altrui, deve escludersi la responsabilità penale dell'assegnatario provvisorio di un appartamento di proprietà pubblica il quale, revocata l'assegnazione, vi si trattenga, e ciò in quanto è ininfluente sul presupposto di fatto giustificante l'inizio del godimento dell'immobile il successivo accertamento della mancanza delle condizioni richieste per la sua prosecuzione.
Cass. pen. n. 9767/1994
In tema di reato di cui all'art. 633 c.p. — invasione di terreni o edifici — l'errore sull'altruità dell'immobile da parte dell'agente, fondato sull'erronea conoscenza della legge civile, non esclude la punibilità ex art. 47 c.p. e quindi non esclude l'elemento psicologico doloso del reato. Va, infatti, rilevato che ai sensi dell'art. 47 c.p. è legge diversa da quella penale soltanto quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non richiamata implicitamente (o esplicitamente incorporata) in una norma penale. Pertanto deve essere considerato errore su legge penale, e quindi inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa.
Cass. pen. n. 4230/1994
La condotta tipica del reato di invasione di terreni consiste nell'introduzione dall'esterno in un fondo altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione: la norma di cui all'art. 633 c.p. infatti non è posta a tutela di un diritto ma di una situazione di fatto tra il soggetto e la cosa per cui tutte le volte in cui il soggetto sia già «in possesso» del bene deve escludersi la sussistenza del reato. (Fattispecie in cui la Cassazione ha escluso la sussistenza del reato in quanto il ricorrente, concessionario da tempo di un terreno di proprietà del demanio, si era limitato a permanere nello stesso).
Cass. pen. n. 7560/1993
In tema di occupazione abusiva di alloggi pubblici, non esiste rapporto di specialità, rilevante ex art. 9 legge n. 689 del 1981, tra la previsione di cui all'art. 26 L. 8 agosto 1977, n. 513, che commina solo una sanzione amministrativa a chi occupa un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore e l'art. 633 c.p., che punisce l'invasione degli edifici in genere. La violazione amministrativa, infatti, riguarda la mancata osservanza delle procedure stabilite per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, mentre l'ipotesi di reato concerne tutte le lesioni del diritto di proprietà, privata o pubblica, compiute con atti arbitrari al fine di occupare i beni relativi o di trarne altrimenti profitto.
Cass. pen. n. 8668/1992
Non è configurabile il reato di invasione di terreni o di edifici a carico di chi abbia già il possesso del fondo in qualità di comproprietario-compossessore, e quindi il diritto di accedervi, ancorché utilizzi il bene abusandone.
Cass. pen. n. 8799/1991
La permanenza del delitto di invasione di terreni ex art. 633 c.p., configurabile quando l'occupazione si protrae nel tempo, è interrotta dalla sentenza di condanna ancorché non definitiva.
Cass. pen. n. 10814/1990
Ai fini del dolo specifico richiesto dall'art. 633 c.p., trattandosi di fattispecie contraddistinta da illiceità speciale, in relazione all'interesse pubblico tutelato, concretantesi nella inviolabilità del patrimonio immobiliare, occorrono non soltanto la coscienza e la volontà di invadere l'altrui bene, ma anche il fine di occupare l'immobile o di trarne profitto. Ne deriva che qualora il possesso sia pacifico e continuo (nella specie esercitato anche in forza di titoli legittimi) manca l'estremo dell'arbitrarietà dell'invasione, essendo questo incompatibile con detta situazione di fatto produttiva di effetti giuridici, indipendentemente dalla titolarità del diritto.
Cass. pen. n. 3708/1990
Il delitto di invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 c.p. è di natura permanente, la cui permanenza cessa con la pronuncia di primo grado. (Fattispecie in tema di applicazione della amnistia).
Cass. pen. n. 9384/1989
Sussiste il reato di invasione di edificio pubblico nel caso in cui l'ingresso avvenga arbitrariamente ed in condizioni di divieto, né rileva la finalità perseguita dagli agenti, che, agli effetti dell'art. 633 c.p., può anche consistere nell'aspirazione ad una utilità non patrimoniale. (Fattispecie relativa a ritenuta sussistenza del reato nei confronti di imputati che con il loro comportamento avevano inteso protestare contro la mancata soluzione del problema relativo alla penuria degli alloggi e contro il sistema degli sfratti).
Cass. pen. n. 6949/1989
Sebbene la norma di cui all'art. 633 c.p. (invasione di terreni o edifici) intenda tutelare non la proprietà in senso giuridico civilistico, bensì la posizione di fatto tra soggetto e bene, tuttavia si impone pur sempre, nel caso della imputazione di cui alla citata norma, l'indagine sulla coscienza e volontà dell'agente di porre in essere un comportamento intimamente connesso alla consapevole appartenenza del bene ad un altro soggetto. (Fattispecie relativa a ritenuta insussistenza del reato per esclusa consapevolezza della altruità del bene, in quanto gli imputato intesero ripristinare un loro diritto, preteso o reale e pertanto non intendevano arbitrariamente invadere un terreno altrui).
Cass. pen. n. 599/1989
Configura i reati previsti dall'art. 1161 del codice della navigazione (abusiva occupazione di spazio demaniale) e dell'art. 633 c.p. l'abusiva occupazione di un tratto di spiaggia, ossia la striscia di terra sabbiosa o ghiaiosa che si estende tra il lido e l'entroterra, mediante la recinzione di esso con rete metallica. La demanialità, invero, è una qualità che deriva direttamente e originariamente dalla legge, sicché i beni che ne sono oggetto sfuggono a qualsiasi forma di sdemanializzazione tacita, potendosi attuare solamente quella espressa mediante uno specifico provvedimento di carattere costitutivo da parte della competente autorità amministrativa.
Cass. pen. n. 9084/1988
Il reato di invasione di terreni, di cui all'art. 633 c.p., consiste nell'arbitraria introduzione nel terreno altrui allo scopo di esercitare sullo stesso un rapporto di fatto, che escluda in tutto o in parte quello preesistente riguardante altra persona, dal quale il soggetto possa trarre un qualsiasi profitto. Pertanto l'interesse protetto, come appare evidente dalla stessa formulazione della norma, attiene non ad uno specifico diritto che la persona offesa possa vantare sul terreno, ma ad un rapporto di fatto, esercitato, sia dal proprietario sia da terzi, che trova la sua definizione nel concetto di possesso indicato nell'art. 1140 c.c.
Cass. pen. n. 7427/1988
Il delitto di invasione di terreni o edifici è di natura permanente, stante la protrazione dell'evento occupazione nel tempo, al di là della possibile istantanea introduzione nel fondo altrui. (Applicazione in tema di tempestività della proposizione di querela).
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Tra il delitto di invasione di terreni o edifici e la contravvenzione di occupazione di suolo del demanio marittimo non sussiste concorso apparente di norme, essendo diversa l'obiettività giuridica degli interessi tutelati e data la differenza tra le condotte illecite ipotizzate dalle due figure di reato che puniscono, rispettivamente, la introduzione arbitraria e per un congruo lasso di tempo in terreni o edifici altrui con l'intento di occuparli o di trarne profitto, e il fatto dell'effettiva occupazione del demanio marittimo. Pertanto i due reati possono, nei congrui casi, concorrere materialmente.
Cass. pen. n. 269/1987
In tema di occupazione abusiva di suolo demaniale, le eventuali regolarizzazioni amministrative non escludono da parte degli agenti i reati di cui agli artt. 633 c.p. o 1161 c.n.
Cass. pen. n. 2670/1983
Anche il legittimo detentore dell'immobile che non ne sia proprietario è parte offesa del reato di invasione di terreni od edifici ed è pertanto titolare del relativo diritto di querela.