(massima n. 1)
In tema di possesso ad usucapionem di una servitù prediale di passaggio, non è necessario che il possesso del passaggio sia esercitato in modo esclusivo, cioè inconciliabile con la possibilità di fatto di un contemporaneo godimento della cosa da parte di altri, purché questo non sia esercitato in forma tale da dissolvere o fortemente stemperare gli elementi (obiettivi e soggettivi) che devono connotare la identità dell'altro possesso. In particolare, in relazione al medesimo fondo servente non esiste alcuna incompatibilità fra il possesso di una servitù di passaggio di uso pubblico, esercitato uti cives da una collettività, ed il possesso di una servitù prediale di passaggio a favore di un fondo determinato, preteso dominante, poiché questa ha il tratto individualizzante per eccellenza dell'essere esercitata dal proprietario fundi nomine, vale a dire per l'utilità del fondo a favore del quale si costituirà la servitù.