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Articolo 570 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Violazione degli obblighi di assistenza familiare

Dispositivo dell'art. 570 Codice Penale

Chiunque, abbandonando il domicilio domestico(1), o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie(2), si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale(3), alla tutela legale o alla qualità di coniuge [143, 146], è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.

Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

  1. 1) malversa(4) o dilapida i beni del figlio minore [2] o del coniuge;
  2. 2) fa mancare i mezzi di sussistenza(5) ai discendenti [540; 75] di età minore [2], ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti [540; 75] o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge(6).

Note

(1) Il domicilio domestico è qui inteso in una dimensione più ampia rispetto a quella prospettata dal codice civile, in quanto viene identificata con la sede abituale del nucleo familiare. Tale domicilio, affinché possa dirsi integrato il reato, deve essere abbandonato senza giustificato motivo. Si ricordi infatti che il diritto di famiglia consente l'allontanamento dalla residenza familiare, ad esempio quando sia stata proposta domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimoni.
(2) Si tratta di una formula generica e per questo ambigua sotto il profilo della costituzionalità. La dottrina prevalente ritiene dunque che la norma si riferisca ad una serie di obblighi giuridici, quindi non morali o religiosi, che trovano la propria fonte nel codice civile. La giurisprudenza dal canto suo ritiene che il riferimento sia ai casi di incesto che non hanno causato pubblico scandalo, il concubinato, l'adulterio, e cioè quei fatti che, seppure immorali, non costituiscono reato.
(3) Il riferimento alla responsabilità genitoriale, che è andata a sostituire quello di potestà, è stato inserito dall'art. 93, comma 1, lett. o), del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154
(4) Mentre la malversazione si concreta in una serie di atti che comportano l'appropriazione del bene altrui, se infatti si trattasse di un solo atto sarebbe scriminato ex art. 649.
(5) Riferendosi i mezzi di sussistenza ad un concetto più ampio dei soli alimenti, è richiesto dalla norma quindi che il beneficiario versi in uno stato di bisogno per cui non possiede il necessario per vivere.
(6) Si pensi ad esempio al caso in cui vi è abbandono di minore o di persona incapace, condotta che integra il reato di cui all'art. 591.

Ratio Legis

Secondo l'impostazione dottrinale prevalente il legislatore, attraverso tale disposizione, ha imposto la tutela dei rapporti interpersonali intercorrenti all'interno di una famiglia.

Spiegazione dell'art. 570 Codice Penale

Il capo IV del titolo XI, avente ad oggetto i delitti contro l'assistenza familiare, sono contraddistinti dal fatto che l'offesa viene originata all'interno del gruppo familiare.
La norma in esame è diretta a tutelare le esigenze economiche ed assistenziali dei familiari, venendo in rilievo i singoli rapporti tra i membri della famiglia.

Trattasi di reato proprio, in quanto può essere commesso solo da un membro della famiglia in capo al quale sussistano obblighi di assistenza familiare.

Quanto a tale aspetto, va subito precisato che una eventuale controversia sulla validità del vincolo matrimoniale non costituisce questione pregiudiziale rispetto all'accertamento del delitto e dunque, finché non intervenga una sentenza di invalidità del matrimonio, ciascun coniuge è vincolato alla sua condizione.

La separazione personale fa cessare alcuni obblighi di assistenza morale nei confronti dell'altro coniuge, legati alla coabitazione che, per via della separazione, viene meno.

Sul coniuge divorziato, invece, non incombe alcun obbligo penalmente sanzionabile di assistenza materiale e morale a favore dell'altro coniuge, se non l'eventuale obbligazione civile relativa all'assegno divorzile.

Perché la condotta assuma rilevanza penale, è necessaria, oltre al vincolo parentale, anche la convivenza, elemento necessario del reato, caratterizzato da un vincolo stabile e duraturo.

Il primo comportamento sanzionato è l'abbandono della casa familiare, sottraendosi ai propri obblighi di assistenza. Tale sottrazione costituisce evento del reato ed assume rilievo allorquando determini un inadempimento degli obblighi di assistenza materiale o morale, con la precisazione che l'adempimento di uno dei due obblighi non esclude la rilevanza penale dell'inadempimento dell'altro tipo di obbligo. In tal guisa, la perdurante somministrazione di mezzi di sussistenza economica non impedisce la configurazione del reato, quando vi sia un totale abbandono morale, volto a non rendere possibile un'evoluzione completa ed equilibrata del minore. Ad ogni modo l'ambito applicativo della norma va limitato a quelle condotte che esprimano una significativa ed apprezzabile compromissione delle esigenze del minore.

La seconda condotta consiste nello sperperare i beni del figlio minore o del coniuge, considerata più grave in quanto lesiva anche di interessi di natura patrimoniale.

Presupposto del reato è l'effettiva disponibilità dei beni da parte del soggetto agente. Pertanto, in regime di comunione dei beni, la norma è applicabile al coniuge che disponga del patrimonio senza il consenso dell'altro. In regime di separazione dei beni il delitto si configura in caso di violazione del mandato generico di amministrare i beni conferito dall'altro coniuge. Per quanto concerne i beni del figlio, è necessaria l'effettiva amministrazione del suo patrimonio.

La terza condotta consiste invece nel far mancare i mezzi di sussistenza, intendendosi con tale nozione tutti i mezzi economici indispensabili per il mantenimento di una vita dignitosa. Requisito fondamentale è inoltre lo stato di bisogno, a prescindere dal fatto che alla sussistenza della prole abbia provveduto o possa provvedere l'altro coniuge. Tuttavia, il reato non è configurabile nei confronti di chi si trovi nell'incapacità patrimoniale di adempiere alle proprie obbligazioni assistenziali. Tale indigenza va comunque rigorosamente provata.

Il reato richiede il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà di venir meno ai propri obblighi assistenziali.

La giurisprudenza ha chiarito che l'omessa somministrazione di mezzi di sussistenza di cui al comma 2 nei confronti di più familiari configura una pluralità di reati, data la pluralità di persone offese, oggetto specifico di tutela.

Nel caso invece di abbandono della casa familiare, il bene giuridico tutelato è la famiglia in sé considerata, e pertanto non si avrà pluralità di reati nei confronti di ogni membro della famiglia.

Da ultimo, la giurisprudenza ha sancito la completa autonomia tra la norma in esame ed il reato di cui all'articolo 12 sexies L. 898/1970, dato che la disposizione speciale non richiede lo stato di bisogno, oltre al fatto che presuppone una sentenza di divorzio ed una statuizione del giudice sull'assegno di mantenimento.

Massime relative all'art. 570 Codice Penale

Cass. pen. n. 9065/2023

La condotta del genitore separato che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, omettendo di versare l'assegno di mantenimento, integra esclusivamente il reato di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., nel quale è assorbita la violazione meno grave prevista dall'art. 570-bis cod. pen.

Cass. pen. n. 29926/2022

La condotta di omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza in danno di più soggetti conviventi nello stesso nucleo familiare non configura un unico reato, bensì una pluralità di reati in concorso formale o, ricorrendone i presupposti, in continuazione tra loro.

Cass. pen. n. 20941/2022

La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non si applica al reato di omesso versamento del contributo al mantenimento dei figli minori previsto dall'art. 570 cod. pen., essendo l'abitualità del comportamento ostativa al riconoscimento del beneficio e non rilevando la particolare tenuità di ogni singolo inadempimento.

Cass. pen. n. 20013/2022

La condotta del genitore separato che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, omettendo di versare l'assegno di mantenimento, integra esclusivamente il reato di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., nel quale è assorbita la violazione meno grave prevista dall'art. 12-sexies, legge 1 dicembre 1970, n. 898, come richiamato dall'art. 3, legge 8 febbraio 2006, n. 54, oggi confluita nell'art. 570-bis cod. pen.

Cass. pen. n. 13144/2022

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di detenzione dell'obbligato non può considerarsi causa di forza maggiore giustificativa dell'inadempimento, in quanto la responsabilità per l'omessa prestazione non è esclusa dall'indisponibilità dei mezzi necessari, quando questa sia dovuta, anche parzialmente, a colpa dell'obbligato, ma può rilevare ai fini della verifica della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

Cass. pen. n. 12190/2022

Sussiste concorso formale eterogeneo, e non rapporto di consunzione, fra il delitto previsto dall'art. 12-sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (trasfuso nell'art. 570-bis cod. pen.) e quello previsto dall'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., in quanto l'art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970 fornisce tutela penale all'inadempimento dell'obbligo di natura economica imposto dal giudice civile, mentre l'art. 570, comma secondo, n. 2 cod. pen. preserva l'interesse a garantire al minore i mezzi di sussistenza, ove la loro mancanza determini lo stato di bisogno.

Cass. pen. n. 2382/2021

In tema di reato permanente, il diritto di presentare querela può essere esercitato dall'inizio della permanenza fino alla maturazione del termine di tre mesi dal giorno della sua cessazione e la sua effettiva presentazione rende procedibili tutti i fatti consumati nell'arco della permanenza.

Cass. pen. n. 43560/2021

Sussiste concorso formale eterogeneo, e non rapporto di consunzione, fra il delitto previsto dall'art. 12-sexies, legge 1 dicembre 1970, n. 898 (oggi trasfuso nell'art. 570-bis cod. pen.), e quello previsto dall'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen. in quanto l'art. 12-sexies fornisce tutela penale all'inadempimento dell'obbligo di natura economica imposto dal giudice civile, mentre l'art. 570, comma secondo, n. 2 cod. pen. preserva l'interesse a garantire al minore i mezzi di sussistenza, ove la loro mancanza determini lo stato di bisogno.

Cass. pen. n. 16788/2021

In tema di violazione degli obblighi di assistenza, è illegittima, perché in contrasto con i principi di legalità e tassatività, la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'adempimento delle obbligazioni nascenti dal verbale di omologa della separazione, giacché la disposizione di cui all'art. 165 cod. pen. attribuisce al giudice di merito l'esercizio di tale facoltà solo ove abbia proceduto direttamente alla quantificazione dell'obbligo risarcitorio del condannato ovvero abbia assegnato una provvisionale. (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 20/06/2019)

Cass. pen. n. 13741/2021

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, le ipotesi rispettivamente previste all'art. 570, comma primo e comma secondo, n.2 cod. pen., configurano due reati autonomi che non sono in rapporto di progressione criminosa, avendo ad oggetto fatti del tutto eterogenei nella loro storicità così da richiedere, sul piano processuale, l'apprezzamento di strategie difensive diverse. (In applicazione del principio la Corte ha annullato la sentenza di condanna emessa per violazione degli obblighi di assistenza morale del padre nei confronti del figlio, ritenendo che quest'ultima condotta costituisse un fatto nuovo rispetto alla sola contestazione di aver fatto mancare i mezzi di sussistenza). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 09/10/2017)

Cass. pen. n. 4677/2021

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il reato di cui all'art. 3 legge 8 febbraio 2006, n. 54, oggi trasfuso nella fattispecie di cui all'art. 570-bis cod. pen., è integrato non dalla mancata prestazione di mezzi di sussistenza, ma dalla mancata corresponsione delle somme stabilite in sede civile, cosicché l'inadempimento costituisce di per sé oggetto del precetto penalmente rilevante, non essendo consentito al soggetto obbligato operarne una riduzione e non essendo necessario verificare se per tale via si sia prodotta o meno la mancanza di mezzi di sussistenza. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BRESCIA, 26/09/2016)

Cass. pen. n. 1879/2020

Integra la fattispecie delittuosa prevista dal comma secondo, n. 2 dell'art. 570 cod. pen. anche l'inadempimento parziale dell'obbligo di corresponsione dell'assegno alimentare quando le somme versate non consentano ai beneficiari di far fronte alle loro esigenze fondamentali di vita, quali vitto, alloggio, vestiario ed educazione. (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 26/11/2018)

Cass. pen. n. 33165/2020

Nel reato di omessa corresponsione dell'assegno divorzile previsto dall'art. 570-bis cod. pen. - il quale ha integralmente sostituito il disposto dell'art. 12-sexies, conservandone il trattamento sanzionatorio - il generico rinvio, "quoad poenam", all'art. 570 cod. pen., deve intendersi riferito alle pene alternative previste dal comma primo di quest'ultima disposizione.

Cass. pen. n. 36207/2020

Sussiste concorso formale eterogeneo, e non rapporto di consunzione, fra il delitto previsto dall'art. 12-sexies, legge 1 dicembre 1970, n. 898, e quello previsto dall'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen. in quanto l'art. 12-sexies fornisce tutela penale all'inadempimento dell'obbligo di natura economica imposto dal giudice civile, mentre l'art. 570, comma secondo, n. 2 cod. pen. preserva l'interesse a garantire al minore i mezzi di sussistenza, ove la loro mancanza determini lo stato di bisogno. (Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 13/09/2019)

Cass. pen. n. 36205/2020

In tema di reati contro la famiglia, l'art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, di seguito trasfuso nel vigente art. 570-bis cod. pen., punisce gli inadempimenti degli obblighi economici originati dal procedimento di separazione dei coniugi, tanto nei confronti dei figli, quanto nel caso in cui tali obblighi siano imposti in favore del coniuge separato, atteso che la disposizione incriminatrice non pone alcuna distinzione con riferimento ai soggetti beneficiari.

Cass. pen. n. 22523/2020

La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non si applica al reato di omesso versamento del contributo al mantenimento dei figli minori posto in essere con reiterati inadempimenti, in quanto l'abitualità del comportamento è ostativa al riconoscimento del beneficio ed essendo irrilevante la particolare tenuità di ogni singola azione od omissione. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'omesso versamento dell'assegno integra un reato "a consumazione prolungata", caratterizzato dal fatto che ogni singolo inadempimento aggrava l'offesa al bene giuridico tutelato). (Annulla con rinvio, TRIBUNALE RAVENNA, 16/07/2019)

Cass. pen. n. 8613/2020

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, sussiste il difetto di giurisdizione del giudice italiano qualora l'avente diritto alla prestazione dimori stabilmente all'estero e non sussistano condotte, finalizzate a sottrarsi o a precostituire ostacoli all'adempimento, commesse nel territorio nazionale e idonee ad integrare il criterio di collegamento di cui all'art. 6 cod. pen. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 10/06/2019)

Cass. pen. n. 8612/2020

Sussiste concorso formale eterogeneo, e non rapporto di consunzione, fra il delitto previsto dall'art. 12-sexies, legge 1 dicembre 1970,n. 898, e quello previsto dall'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TORINO, 06/03/2019)

Cass. pen. n. 2537/2020

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'omesso versamento dei mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore è configurabile anche in mancanza di un valido provvedimento giudiziale di separazione, in quanto l'obbligo morale e giuridico di contribuire al mantenimento dei figli grava sui genitori anche in caso di separazione di fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la condanna dell'imputato con la quale si era ritenuto irrilevante che il provvedimento che disciplinava l'assegno di mantenimento fosse stato dichiarato nullo per un difetto di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MESSINA, 29/03/2019)

Cass. pen. n. 5774/2020

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. è applicabile al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, a condizione che l'omessa corresponsione del contributo al mantenimento abbia avuto carattere di mera occasionalità. (Fattispecie di annullamento con rinvio della sentenza di non punibilità in presenza di inadempimento di ventiquattro mensilità su trentotto delle somme da corrispondere al coniuge separato). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 09/01/2019)

Cass. pen. n. 9553/2020

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il soggetto obbligato a prestare i mezzi di sussistenza non può opporre in compensazione un proprio credito verso il beneficiario, al fine di escludere la propria responsabilità da reato, essendo preminente il dovere di sopperire ai bisogni primari del coniuge e dei figli minori. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BRESCIA, 11/02/2019)

Cass. pen. n. 11780/2020

La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non si applica al reato di cui all'art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, in caso di reiterate omissioni nel versamento del contributo al mantenimento dei figli minori, essendo l'abitualità del comportamento ostativa al riconoscimento del beneficio ed essendo irrilevante la particolare tenuità di ogni singola azione od omissione. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'omesso versamento dell'assegno integra un reato "a consumazione prolungata", caratterizzato dal fatto che ogni singolo inadempimento aggrava l'offesa al bene giuridico tutelato). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 08/04/2019)

Cass. pen. n. 14043/2020

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo straniero che commette il reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana in forza del principio di territorialità e non può invocare, neppure in forma putativa, la scriminante dell'esercizio di un diritto correlata a facoltà riconosciute dall'ordinamento dello Stato di provenienza, qualora tale diritto sia incompatibile con le regole dell'ordinamento italiano. (Fattispecie in cui è stato ritenuto irrilevante che la legislazione del Marocco preveda che l'obbligo di contribuzione decorre solo dalla sentenza di divorzio, prevalendo il disposto dell'art.147 cod.civ. in base al quale l'obbligo di assistenza sussiste indipendentemente da un provvedimento definitivo o provvisorio del giudice). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO FIRENZE, 18/02/2019)

Cass. pen. n. 8144/2020

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il soggetto onerato non può ritenersi liberato adducendo che il minore cui si fanno mancare i mezzi di sussistenza non sia il proprio figlio, occorrendo a tal fine che intervenga il passaggio in giudicato della sentenza civile di accoglimento della domanda di disconoscimento della paternità. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudizio civile di disconoscimento della paternità non è pregiudiziale rispetto a quello penale, producendo effetti in tale ambito solo "ex nunc" e non "ex tunc", in quanto l'obbligazione cui fa riferimento l'art. 572 cod. pen. è collegata ad un rapporto giuridico di filiazione "ex lege"). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MESSINA, 29/03/2019)

Cass. pen. n. 44358/2019

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, le fattispecie previste dall'art. 570, comma secondo, cod. pen. costituiscono autonome figure di reato rispetto alle ipotesi contemplate al comma primo, sicché, per effetto della concessione di circostanze attenuanti, non è configurabile alcun giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen.

Cass. pen. n. 36392/2019

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, non sono configurabili i reati di cui agli artt.12-sexies legge 1 dicembre 1970, n.898 e 570 cod. pen. qualora gli ex coniugi si siano attenuti ad accordi transattivi conclusi in sede stragiudiziale pur quando questi non siano trasfusi nella sentenza di divorzio che nulla abbia statuito in ordine alle obbligazioni patrimoniali.

Cass. pen. n. 18572/2019

Sussiste concorso formale eterogeneo e non rapporto di consunzione, fra il delitto previsto dall'art. 12-sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (attualmente dall'art. 570-bis cod. pen.) e quello previsto dall'art. 570, comma 2, n. 2, cod. pen., in quanto il primo richiede esclusivamente la mancata corresponsione dell'assegno divorzile o di separazione, mentre il secondo presuppone che tale inadempimento abbia fatto mancare al beneficiario i mezzi di sussistenza.

Cass. pen. n. 1327/2019

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di bisogno dei figli minori, in assenza di determinazioni del giudice civile relative al loro mantenimento, deve accertarsi tenendo conto delle ordinarie necessità e delle somme in precedenza versate dall'obbligato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che il giudice di merito non aveva adeguatamente valutato che l'inadempimento si era protratto per meno di due mesi e che erano state comunque pagate le spese relative all'abitazione coniugale e le rette scolastiche).

Cass. pen. n. 29902/2018

In tema di reati contro la famiglia, il reato di omesso versamento dell'assegno periodico per il mantenimento, educazione e istruzione dei figli, previsto dell'art.12-sexies legge 1 dicembre 1970, n. 898 (richiamato dall'art. 3 della legge 8 febbraio 2006 n. 54), è configurabile non solo nel caso di separazione dei genitori coniugati, ovvero di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, ma anche in quello di violazione degli obblighi di natura economica derivanti dalla cessazione del rapporto di convivenza. (In motivazione, la Corte ha precisato che, alla luce di un'interpretazione sistematica della disciplina sul tema delle unioni civili e della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, introdotta dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 e dal d.lgs. 28 dicembre 2013 n. 154, che ha inserito l'art. 337-bis. cod. civ., l'art.4, comma 2, legge n. 54 del 2006, in base al quale le disposizioni introdotte si applicano anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, deve essere interpretato con riferimento a tutte le disposizioni previste dalla legge citata, comprese quelle che attengono al diritto penale sostanziale, in quanto una diversa soluzione determinerebbe una diversità di trattamento, accordando una più ampia e severa tutela penale ai soli figli di genitori coniugati rispetto a quelli nati fuori dal matrimonio).

Cass. pen. n. 25246/2018

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 570, comma primo, cod. pen., in caso di omesso versamento dell'assegno di mantenimento fissato dal giudice della separazione in favore del coniuge, il giudice non deve accertare l'esistenza di uno stato di bisogno dell'avente diritto o di una situazione di impossidenza dell'altro coniuge, ma deve verificare se tale inadempimento esprima la·volontà del soggetto obbligato di violare gli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge e non esprima, invece, una difficoltà di ordine economico alle cui conseguenze si sarebbe trovato esposto anche in costanza di matrimonio. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna del ricorrente in quanto il giudice di merito non aveva valutato l'incidenza sull'esistenza dell'obbligo di reciproca contribuzione dei coniugi della successiva revoca dell'assegno di mantenimento stabilito con l'ordinanza presidenziale, potendo detta circostanza influire sul.tenore della vita coniugale e determinare delle modifiche delle rispettive situazioni reddituali).

Cass. pen. n. 24162/2018

In tema di violazione degli obblighi di natura economica posti a carico del genitore separato, il disposto di cui all' art. 12-sexies, legge 1 dicembre 1970, n. 898 (richiamato dall' art. 3, legge 8 febbraio 2006 n. 54) si applica all'inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, minorenni o maggiorenni non indipendenti economicamente, stabilito con l'ordinanza del Presidente del tribunale. (In motivazione la Corte ha escluso che detto principio di diritto possa mutare a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 570-bis cod. pen., inserito dall'art. 2, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, in quanto tale disposizione non ha apportato alcuna modifica rilevante sul tema).

Cass. pen. n. 22831/2018

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'obbligo morale sanzionato dall'art. 570, primo comma, cod. pen. e quello economico, sanzionato dal comma secondo della medesima disposizione, presuppongono la minore età del figlio non inabile al lavoro e vengono meno con l'acquisizione della capacità di agire da parte del minore conseguente al raggiungimento della maggiore età.

Cass. pen. n. 12393/2018

In caso di mancato versamento dell'assegno periodico che sia stato fissato per il mantenimento di figli nati da un cessato rapporto di convivenza correttamente viene ritenuto configurabile il reato previsto dall'art. 12 sexies della legge n. 898/1970, in forza del richiamo che a tale norma risulta operato dall'art. 3 della legge 8 febbraio 2006 n. 54, recante “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”.

Cass. pen. n. 24050/2017

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., nell'ipotesi di corresponsione parziale dell'assegno stabilito in sede civile per il mantenimento, il giudice penale deve accertare se tale condotta abbia inciso apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire ai beneficiari, tenendo inoltre conto di tutte le altre circostanze del caso concreto, ivi compresa la oggettiva rilevanza del mutamento di capacità economica intervenuta, in relazione alla persona del debitore, mentre deve escludersi ogni automatica equiparazione dell'inadempimento dell'obbligo stabilito dal giudice civile alla violazione della legge penale.

Cass. pen. n. 12400/2017

Ai fini della configurabilità del delitto previsto dall'art. 570, comma secondo, cod. pen., il giudice penale deve accertare, nell'ipotesi di mancata corresponsione da parte del coniuge obbligato al versamento dell'assegno di mantenimento, se per effetto di tale condotta siano venuti in concreto a mancare ai beneficiari i mezzi di sussistenza, nozione in cui rientrano non solo i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l'alloggio), ma anche gli strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che il giudice di merito non aveva verificato se, a fronte dell'omesso versamento per soli 4 mesi di un assegno di mantenimento di rilevante ammontare, il coniuge beneficiario non avesse potuto far fronte alle esigenze di vita del figlio, anche in considerazione di quanto in precedenza incamerato e verosimilmente accantonato).

Cass. pen. n. 2666/2017

In tema di reati contro la famiglia, il reato di omesso versamento dell'assegno periodico previsto dell'art.12 sexies legge 1 dicembre 1970, n. 898 (richiamato dall'art. 3 della legge 8 febbraio 2006 n. 54) è configurabile esclusivamente nel caso di separazione dei genitori coniugati, ovvero di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, mentre, nel caso di violazione degli obblighi di natura economica derivanti dalla cessazione del rapporto di convivenza può configurarsi il solo reato di cui all'art.570, comma secondo, n.2, cod.pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'art.4, comma secondo, legge n.54 del 2006, in base al quale le disposizioni introdotte si applicano anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, fa riferimento ai provvedimenti di natura civile e non anche alle previsioni normative che attengono al diritto penale sostanziale).

Cass. pen. n. 34675/2016

Nel caso in cui la condotta violatrice dell'art. 570 cod. pen. si esplichi nell'omissione da parte del genitore non affidatario dei mezzi di sussistenza ai figli minori o inabili al lavoro, il reato sussiste anche se l'altro genitore provvede in via sussidiaria a corrispondere ai bisogni della prole; infatti, l'eventuale convincimento del genitore inadempiente di non essere tenuto, in tale situazione, all'assolvimento del suo primario dovere, non integra un'ipotesi di ignoranza scusabile di una norma che corrisponde ad un'esigenza morale universalmente avvertita sul piano sociale.

Cass. pen. n. 29161/2016

Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare si consuma nel luogo di effettiva dimora dell'avente di diritto alla prestazione. (In motivazione la Corte ha chiarito che qualora il creditore si trovi all'estero, il conferimento da parte di questi della procura a riscuotere gli alimenti al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 1 della Convenzione sull'esazione delle prestazioni alimentari all'estero, ratificata dall'Italia con la l. 23 marzo 1958 n. 338, non trasferendo la titolarità della situazione giuridica azionata, non muta il luogo di adempimento dell'obbligazione, salvo il caso in cui il debitore in concreto esegua la prestazione presso la sede dell'Istituzione intermediaria).

Cass. pen. n. 44765/2015

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, gli assegni familiari percepiti dal genitore naturale non affidatario per il mantenimento del figlio minore concorrono ad integrare l'importo da questi periodicamente dovuto, salvo che il giudice civile, in sede di determinazione dell'assegno di mantenimento, abbia diversamente disposto. (In motivazione, la Corte ha precisato che gli assegni familiari costituiscono una prestazione generale ed astratta di sostegno al reddito familiare in ragione della presenza di figli minori e si distinguono, quindi, dalle eventuali elargizioni di carattere contingente ed occasionale a carico della pubblica assistenza che, per loro struttura, non fanno venir meno l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento dei figli minori).

Cass. pen. n. 53607/2014

In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta "in re ipsa" una condizione soggettiva dello stato di bisogno, che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento, assicurando i predetti mezzi di sussistenza; ne deriva che il reato di cui all'art. 570, comma secondo, c.p., sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l'altro genitore.

Cass. pen. n. 53123/2014

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 570, comma secondo n. 2, c.p., l'obbligo di procurare i mezzi di sussistenza ad un figlio minore sussiste indipendentemente dalla formale attribuzione della responsabilità genitoriale, essendo irrilevante la mancanza del riconoscimento giudiziale della paternità, anche ove il compimento di tale atto venga ostacolato dall'altro genitore naturale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva affermato la responsabilità dell'imputato il quale, nell'ambito di un rapporto connotato da marcata conflittualità con la madre del bambino, aveva rifiutato ogni prestazione economica fino alla pronuncia giudiziale ed alla conseguente fissazione, da parte del giudice, della somma mensile dovuta per il mantenimento, in seguito regolarmente versata).

Cass. pen. n. 44086/2014

In tema di reati contro la famiglia, il delitto previsto dall'art. 12 sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898, si configura per il semplice inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno nella misura disposta dal giudice in sede di divorzio, prescindendo dalla prova dello stato di bisogno dell'avente diritto.

Cass. pen. n. 1653/2014

In tema di violazione degli obblighi di natura economica posti a carico del genitore separato, la disposizione dell'art. 12 sexies legge 1 dicembre 1970, n. 898 (richiamata dall'art. 3 della legge 8 febbraio 2006) si applica anche al mancato adempimento degli obblighi assunti dai coniugi, per il mantenimento dei figli minori, in sede di separazione consensuale. (In motivazione, la S.C. ha precisato che il citato art. 3 sanziona la violazione degli "obblighi di natura economica", senza operare alcuna distinzione quanto alla loro fonte).

Cass. pen. n. 23866/2013

Il generico rinvio, quoad poenam, all'art. 570 cod. pen. effettuato dall'art. 12-sexies, L. 1 dicembre 1970, 898, come modificato dall'art. 21, L. 6 marzo 1987, n. 74, deve intendersi riferito alle pene alternative previste dal comma primo della disposizione codicistica.

Il reato di omessa corresponsione dell'assegno divorzile è procedibile d'ufficio e non a querela della persona offesa, in quanto il rinvio contenuto nell'art. 12 sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898 all'art. 570 c.p. si riferisce esclusivamente al trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare e non anche al relativo regime di procedibilità.

La condotta sanzionata dall'art. 570, comma secondo, c.p. presuppone uno stato di bisogno, nel senso che l'omessa assistenza deve avere l'effetto di far mancare i mezzi di sussistenza, che comprendono quanto è necessario per la sopravvivenza, situazione che non si identifica né con l'obbligo di mantenimento né con quello alimentare, aventi una portata più ampia

La violazione dei doveri di assistenza materiale di coniuge e di genitore, previsti dalle norme del c.c. integra, ricorrendo tutti gli altri elementi costitutivi della fattispecie, il reato previsto e punito dall'art. 570, comma primo, c.p.

Nel reato di omessa corresponsione dell'assegno divorzile previsto dall'art. 12 sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il generico rinvio, "quoad poenam", all'art. 570 c.p. deve intendersi riferito alle pene alternative previste dal comma primo di quest'ultima disposizione.

Cass. pen. n. 22912/2013

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'abbandono del domicilio domestico è punibile solo in quanto abbia avuto per risultato la violazione degli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge, con la conseguenza che il giudice non può limitarsi ad accertare il fatto storico dell'abbandono, ma deve ricostruire la situazione in cui esso si inscrive per verificare l'esistenza di eventuali cause di impossibilità, intollerabilità o estrema penosità della convivenza.

Cass. pen. n. 40823/2012

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di bisogno non è escluso dall'intervento di terzi, coobbligati od obbligati in via subordinata, sicché il reato si configura anche se taluno di questi si sostituisca all'inerzia del soggetto tenuto alla somministrazione dei mezzi di sussistenza.

Cass. pen. n. 15952/2012

L'obbligazione, penalmente rilevante ex art. 570, comma secondo, c.p., in capo al padre naturale di non far mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore non nato in costanza di matrimonio presuppone la prova della filiazione da acquisirsi mediante l'atto di riconoscimento formale ovvero mediante altro modo consentito, non esclusa eventualmente l'applicazione della pregiudiziale di stato ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c.p.p.. (Nella specie, la Corte ha cassato la sentenza che aveva condannato il padre naturale, ritenendo provato il rapporto di filiazione sulla scorta delle sole dichiarazioni della madre)

Cass. pen. n. 13900/2012

Integra la fattispecie delittuosa prevista dal comma secondo, n. 2 dell'art. 570 c.p. anche l'inadempimento parziale dell'obbligo di corresponsione dell'assegno alimentare quando le somme versate non consentano ai beneficiari di far fronte alle loro esigenze fondamentali di vita, quali vitto, alloggio, vestiario ed educazione.

Cass. pen. n. 12516/2012

Il mancato contributo economico da parte del coniuge non legalmente separato che non determini uno stato di bisogno nell'altro coniuge e non comporti, di conseguenza, il venir meno dei mezzi di sussistenza non integra la fattispecie prevista dall'art. 570 c.p..

Cass. pen. n. 3881/2012

La condotta di sottrazione agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà genitoriale nei confronti dei figli minori e quella di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza, previste, rispettivamente, nel primo e secondo comma dell'art. 570 c.p., non sono in rapporto di continenza o di progressione criminosa, ma hanno ad oggetto fatti del tutto eterogenei nella loro storicità e considerazione sociale. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto corretto l'aumento di pena applicato dalla Corte territoriale per la continuazione).

Cass. pen. n. 36263/2011

In tema di reati contro la famiglia, la violazione degli obblighi di natura economica posti a carico del genitore separato, cui si applica la disposizione dell'art. 12 sexies L. 1° dicembre 1970, n. 898, stante il richiamo operato dalla previsione di cui all'art. 3 L. 8 febbraio 2006, n. 54 (recante disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), riguarda unicamente l'inadempimento dell'obbligo di mantenimento in favore dei figli (minorenni e maggiorenni), dovendosi escludere invece l'inadempimento di analogo obbligo posto nei confronti del coniuge separato, cui è applicabile la tutela già predisposta dall'art. 570 c.p..

Cass. pen. n. 35520/2011

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare nella forma dell'omessa prestazione dei mezzi di sussistenza, non è possibile invocare l'errore di fatto, né l'ignoranza della legge penale sotto il profilo della sua inevitabilità, poiché l'obbligo sanzionato deriva da inderogabili principi di solidarietà, ben radicati nella coscienza della collettività, prima ancora che nell'ordinamento.

Cass. pen. n. 34736/2011

Sussiste concorso formale eterogeneo tra il delitto di cui all'art. 12 sexies L. n. 898 del 1970 e quello di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2 c.p., qualora la mancata corresponsione dell'assegno divorzile faccia altresì mancare al figlio minore i mezzi di sussistenza.

Cass. pen. n. 16458/2011

Integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare il genitore separato che ometta anche solo parzialmente il versamento in favore dei figli minori di quanto stabilito per il loro mantenimento, a prescindere da ogni accertamento sulla sufficienza della somma prestata in concreto alla loro sussistenza. (In motivazione la Corte ha precisato che il principio consegue all'estensione alla separazione della previsione di cui all'art. 12 sexies L. 1 dicembre 1970, n. 898 ad opera dell'art. 3 L. 8 febbraio 2006, n. 54).

Cass. pen. n. 11696/2011

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la responsabilità per omessa prestazione dei mezzi di sussistenza non è esclusa dall'indisponibilità dei mezzi necessari, quando questa sia dovuta, anche parzialmente, a colpa dell'obbligato.

Cass. pen. n. 8912/2011

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, entrambi i genitori sono tenuti ad ovviare allo stato di bisogno del figlio che non sia in grado di procurarsi un proprio reddito. Ne consegue che il reato di cui all'art. 570, comma secondo, c.p., sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l'altro genitore.

Cass. pen. n. 6597/2011

Il reato di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore si realizza solo qualora sussista la concreta capacità economica dell'obbligato. (Nell'annullare con rinvio la sentenza di condanna impugnata, la Corte ha stabilito che ai fini dell'applicazione del suddetto principio deve tenersi conto anche degli eventuali concorrenti obblighi alimentari gravanti sull'obbligato, nella specie tenuto alla prestazione dei mezzi di sussistenza in favore di altri due figli minori).

Cass. pen. n. 3016/2011

La fattispecie di abbandono del domicilio domestico e quella di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza, previsti, rispettivamente, nel primo e secondo comma dell'art. 570 c.p., non sono in rapporto di continenza o di progressione criminosa, ma hanno ad oggetto fatti del tutto eterogenei nella loro storicità. (Fattispecie relativa al riconosciuto difetto di correlazione tra la contestazione di sottrazione alla prestazione dei mezzi di sussistenza e la sentenza di condanna per la condotta di abbandono del tetto coniugale con sottrazione agli obblighi di assistenza morale).

Cass. pen. n. 8998/2010

Ai fini della configurabilità del delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il soggetto obbligato in sede di separazione legale dei coniugi non ha la facoltà di sostituire, di sua iniziativa, la somma di denaro stabilita dal giudice civile a titolo di contributo per il mantenimento della prole con "cose" o "beni" che, secondo una sua scelta arbitraria, meglio corrispondano alle esigenze del minore beneficiario. (Nel caso di specie si trattava di due "computers" portatili, di capi di abbigliamento e di uno strumento musicale).

Cass. pen. n. 8690/2010

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la condotta di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza da parte del genitore non affidatario non è scriminata dall'impossibilità per quest'ultimo di verificare l'effettiva utilizzazione delle somme dovute in favore del figlio minore vittima del reato di cui all'art. 574 c.p. commesso dal genitore affidatario, né la circostanza rileva ai fini dell'esclusione del dolo generico del reato in oggetto, attenendo al più ai motivi che hanno determinato la condotta dell'agente.

Cass. pen. n. 6575/2009

A differenza dell'art. 12 sexies della L. 1 dicembre 1970, n. 898, che punisce il mero inadempimento dell'obbligo di corresponsione ai figli (senza limitazione di età) affidati al coniuge divorziato dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice in sede di divorzio, prescindendo dalla prova dello stato di bisogno dell'avente diritto, l'art. 570, comma secondo n. 2 c.p. appresta tutela penale alla violazione dei genitori dell'obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza ai figli minori in stato di bisogno. Ne consegue che, nel caso in cui la mancata corresponsione da parte dell'obbligato dell'assegno fissato dal giudice in sede di divorzio per il mantenimento del figlio minore privi costui dei mezzi di sussistenza, tale condotta deve essere inquadrata nel paradigma dell'art. 507, comma secondo c.p..

Cass. pen. n. 2736/2009

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, nella nozione penalistica di "mezzi di sussistenza" di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, c.p. - diversa dalla più ampia nozione civilistica di "mantenimento" - debbono ritenersi compresi non più solo i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l'alloggio), ma anche gli strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (quali, ad es., abbigliamento, libri di istruzione per i figli minori, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione).

Cass. pen. n. 22401/2008

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la configurabilità del reato di malversazione di beni del figlio minore non è esclusa dalla circostanza che il soggetto attivo sia il genitore separato non affidatario.

Cass. pen. n. 17843/2008

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il delitto di omesso apprestamento dei mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore (art. 570, comma secondo n. 2, c.p. ) è configurabile anche in mancanza di un provvedimento giudiziale di separazione, in quanto l'obbligo morale e giuridico di contribuire al mantenimento dei figli grava sui genitori anche in caso di separazione di fatto.

Cass. pen. n. 27051/2008

Ai fini dell'integrazione del delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il disconoscimento di paternità, sebbene accertato con sentenza passata in giudicato, opera ex nunc e non ex tunc atteso che il rapporto di discendenza cui fa riferimento la fattispecie incriminatrice è collegato ad una situazione ex lege non alla filiazione naturale, con la conseguenza che l'elemento materiale del reato non può ritenersi cancellato dal successivo accertamento dell'inesistenza del rapporto di filiazione.

Cass. pen. n. 8413/2008

La condotta di omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza in danno di più soggetti conviventi nello stesso nucleo familiare non configura un unico reato, bensì una pluralità di reati in concorso formale o, ricorrendone i presupposti, in continuazione tra loro.

Cass. pen. n. 33808/2007

Ai fini del delitto di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza di cui all'art. 570, cpv. n. 2, c.p., la circostanza del recupero forzoso dei crediti operato dall'avente diritto non esclude la presenza dello stato di bisogno del medesimo, nè dell'elemento soggettivo del reato, ponendosi, rispetto alla perpetrata omissione, come un post factum dimostrativo della pregressa facoltà di spontaneo adempimento da parte dell'obbligato.

Cass. pen. n. 30151/2007

Gli obblighi di assistenza del singolo genitore nei riguardi dei figli non cessano automaticamente al raggiungimento della maggiore età, perdurando finché i figli non abbiano completato gli studi e/o non abbiano trovato una occupazione retribuita ovvero non abbiano raggiunto un accettabile livello di autosufficienza economica. Si rende, quindi, doveroso per il giudice di merito verificare la temporalità della condotta violatrice degli obblighi assistenziali da parte del genitore in rapporto all'evoluzione (una volta divenute maggiorenni) delle peculiari situazioni individuali delle persone offese.

L'art. 570 comma 1 c.p. comprende condotte violatrici di esigenze di assistenza materiale ed altresì di assistenza soltanto morale. Commette il reato anche colui che si disinteressi completamente dei figli e del coniuge, sebbene separato, rendendosi inadempiente nei loro confronti circa gli obblighi di assistenza morale connessi alla sua qualità di coniuge e di padre, non esaurendo la somministrazione dei mezzi di sussistenza o sopravvivenza gli obblighi scaturenti da tali qualità. (Mass. redaz.).

Cass. pen. n. 20636/2007

, Cass. pen., , sez. VI, , 24 luglio 2007, n. 30151, , (ud. 2 maggio 20007), Perini.
In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta in re ipsa una condizione soggettiva dello stato di bisogno, con il conseguente obbligo per i genitori di contribuire al loro mantenimento, assicurando ad essi detti mezzi di sussistenza. Questo obbligo, peraltro, non viene meno quando i figli minori siano affidati al servizio sociale e assistiti attraverso istituti, posto che tale situazione è determinata proprio dal difetto di assistenza da parte del genitore.

Cass. pen. n. 16559/2007

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la responsabilità per omessa prestazione dei mezzi di sussistenza ai figli minori non è esclusa dalla intervenuta decadenza della patria potestà.

Cass. pen. n. 42248/2006

È configurabile il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare nei confronti del coniuge anche per il periodo antecedente alla sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del vincolo matrimoniale e fino al momento in cui tale sentenza diviene efficace per l'ordinamento italiano, a nulla rilevando la circostanza che la dichiarazione di nullità abbia effetto ex tunc e non ex nunc.

Cass. pen. n. 41018/2005

In tema di assistenza familiare l'obbligo, penalmente sanzionato, di corrispondere i mezzi vitali permane finché lo status dell'avente diritto non muti a seguito di sentenza passata in giudicato, in quanto si tratta di obbligazione ex lege a tutela dell'interesse primario del familiare in stato di bisogno, rafforzata dalla procedibilità d'ufficio. Ne consegue che l'eventuale controversia sul vincolo parentale non costituisce questione pregiudiziale rispetto all'accertamento degli obblighi in questione e non legittima la sospensione del relativo procedimento penale.

Cass. pen. n. 39750/2005

La violazione dell'obbligo, stabilito dal giudice in sede di separazione coniugale, di versamento all'altro coniuge dell'assegno per contribuzione al mantenimento dei figli non integra il reato contravvenzionale di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, perché la norma di cui all'art. 650 c.p. ha carattere sussidiario e pertanto si applica ogniqualvolta il fatto non sia sanzionato da una specifica norma. (Nella specie la Corte ha stabilito che il fatto può invece integrare gli estremi del delitto previsto dall'art. 570, comma secondo, c.p.).

Cass. pen. n. 10085/2005

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, incombe all'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, di talché la sua responsabilità non può essere esclusa in base alla mera documentazione formale dello stato di disoccupazione.

Cass. pen. n. 44614/2004

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la condotta tipica di abbandono del domicilio domestico è equiparata ad ogni altra che «comunque» offenda l'ordine o la morale delle famiglie, ed è dunque integrata solo quando l'allontanamento, essendo privo di una giusta causa, si connota di disvalore dal punto di vista etico e sociale. (Nella specie la Corte, rilevato che il giudice di merito si era limitato ad accertare il dato oggettivo dell'allontanamento, ha osservato come debba essere positivamente esclusa la ricorrenza di cause che giustifichino la condotta, come l'impossibilità, intollerabilità od estrema penosità della convivenza).

Cass. pen. n. 26037/2004

La condotta contraria all'ordine e alla morale delle famiglie presa in considerazione dal primo comma dell'art. 570 c.p. non è punita di per sè, ma solo in quanto abbia avuto per risultato la violazione degli obblighi assistenziali inerenti alla potestà genitoriale, alla tutela legale e alla qualità di coniuge. Ne consegue che la violazione degli obblighi di assistenza morale ed affettiva verso i figli, certamente integrata dal totale disinteresse e dalla costante indifferenza verso costoro, assume rilievo penale soltanto se si riflette negativamente sui figli minori, in quanto solo in questo caso viene ad esaltarsi il rapporto genitore-figlio, con precipuo riferimento agli obblighi connessi alla potestà di genitore.

Cass. pen. n. 21673/2004

In tema di reati contro la famiglia, l'art. 12 sexies L. 1 dicembre 1970, n. 898, nello stabilire che, in caso di scioglimento del matrimonio, al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile si applicano le pene previste dall'art. 570 c.p., opera un rinvio all'intero regime sanzionatorio fissato in detta disposizione, ivi comprese le regole in tema di procedibilità previste dal suo terzo comma. Ne consegue che anche la violazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno compiuta dal coniuge divorziato è punibile a querela della persona offesa, fatti salvi i casi in cui la perseguibilità d'ufficio è prevista dallo stesso art. 570 c.p.

Cass. pen. n. 12579/2004

In tema di reati contro la famiglia, il delitto previsto dall'art. 12 sexies legge 1 dicembre 1970, n. 898 si configura per la semplice mancata corresponsione dell'assegno. Ne consegue che il luogo di consumazione è quello in cui avrebbe dovuto essere eseguita la prestazione e cioè il domicilio del coniuge creditore al tempo della scadenza dell'obbligazione.

Cass. pen. n. 7191/2004

Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare è reato permanente in relazione al perdurare della condotta omissiva del reo; pertanto la prescrizione decorre dal compimento dell'azione che interrompe la condotta illecita oppure dalla pronuncia della sentenza di primo grado.

Cass. pen. n. 1251/2004

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la condotta di colui che fa mancare i mezzi di sussistenza alle persone indicate al n. 2 del comma secondo dell'art. 570 c.p. integra un solo reato anche quando la sua condotta omissiva, che offende la famiglia come bene giuridico autonomamente tutelato, riguardi di fatto una pluralità di componenti del nucleo familiare considerato.

Cass. pen. n. 715/2004

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di bisogno e l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento dei figli minori non vengono meno quando questi siano assistiti economicamente da altri, anche in relazione alla percezione di eventuali cespiti reddituali relativi ad elargizioni a carico della pubblica assistenza (in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito che avevano configurato il reato nella arbitraria riduzione da parte del genitore dell'assegno per il mantenimento del figlio minore handicappato stabilito in sede di separazione dei coniugi, ritenendo non sufficienti ad elidere lo stato di bisogno la percezione da parte del minore di una modesta pensione di invalidità e la circostanza che fosse assistito economicamente dal genitore affidatario, che svolgeva un'attività lavorativa).

Cass. pen. n. 49115/2003

In tema di reati contro la famiglia, il delitto di cui all'art. 12 sexies Legge 1 dicembre 1970, n. 898 (omessa corresponsione dell'assegno divorzile) costituisce figura autonoma di reato, equiparata a quella di cui all'art. 570 c.p. soltanto quoad poenam con la conseguenza che, stante il silenzio della norma, è perseguibile d'ufficio.

Cass. pen. n. 42767/2003

Il reato di omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore costituisce violazione degli obblighi di assistenza familiare più che violazione degli obblighi verso una persona determinata, con la conseguenza che, quando i soggetti beneficiari dell'assistenza siano più di uno e convivano in famiglia, il reato rimane unico.

Cass. pen. n. 26725/2003

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la mancata corresponsione dell'assegno per il mantenimento del figlio minore stabilito in sede di separazione dei coniugi integra la fattispecie di cui all'art. 570 c.p., in base alla presunzione semplice che il minore sia incapace di produrre reddito proprio, presunzione suscettibile di essere superata laddove il minore disponga di redditi patrimoniali sempre che non si tratti di retribuzione per attività lavorativa, la quale, anzi, costituisce prova dello stato di bisogno.

Cass. pen. n. 26714/2003

In materia di sottrazione agli obblighi di assistenza familiare, il tempus commissi delicti va individuato nella pronuncia della sentenza di primo grado divenuta irrevocabile, sicché l'eventuale contestazione delle medesime ipotesi delittuose per un periodo di tempo anteriore a tale data ricade sotto il divieto del ne bis in idem.

Cass. pen. n. 1629/2003

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la condotta lesiva colpisce innanzitutto i soggetti che compongono la famiglia, e quindi si riflette sull'istituzione familiare nel suo complesso, sicché un'unica condotta omissiva che faccia mancare i mezzi di sussistenza a più di un congiunto integra l'ipotesi del concorso formale di reati di cui all'art. 81, primo comma, c.p.

Cass. pen. n. 57/2003

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 570, secondo comma, n. 2, c.p., l'obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza ai figli minori di età grava su entrambi i genitori e permane indipendentemente dalle vicissitudini dei rapporti coniugali, né l'assolvimento del predetto obbligo da parte di uno dei genitori esenta in alcun modo l'altro.

Cass. pen. n. 36070/2002

Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ha per oggetto i rapporti intercorrenti tra i singoli componenti della famiglia, e non l'ordine familiare, con la conseguenza che chi faccia mancare i mezzi di sussistenza a più di un familiare risponde di una pluralità di delitti, eventualmente unificati sotto il vincolo della continuazione.

Cass. pen. n. 37419/2001

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza al figlio minore ricorre anche quando vi provveda in tutto o in parte l'altro genitore con i proventi del proprio lavoro e con l'intervento di altri congiunti, atteso che tale sostituzione non elimina lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo del quale, viceversa, costituisce la prova.

In tema violazione degli obblighi di assistenza, l'asserita incapacità economica dell'obbligato può assumere valore di esimente, in virtù del principio ad impossibilia meno tenetur, solo allorché sia assoluta e non sia ascrivibile a colpa dell'indagato.

Cass. pen. n. 9440/2000

È ingiustificato, e pertanto idoneo a rendere configurabile il reato di cui all'art. 570, comma primo, c.p., l'allontanamento di un coniuge dal domicilio coniugale quando esso sia motivato soltanto dall'intento dell'agente di coltivare senza impacci una diversa relazione sentimentale.

Cass. pen. n. 7910/2000

Anche un inadempimento parziale dell'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile è sufficiente ad integrare gli estremi del reato previsto dall'art. 12 sexies legge n. 898 del 1970, atteso che, a norma del citato articolo, il reato si configura per la semplice omissione della corresponsione dell'assegno nella misura disposta dal giudice, indipendentemente dalla circostanza che tale omissione comporti il venir meno dei mezzi di sussistenza per il beneficiario dell'assegno.

Cass. pen. n. 4887/2000

Il provvedimento di decadenza dalla potestà genitoriale fa venire meno i poteri del genitore decaduto ma non i doveri che non siano incompatibili con le ragioni che hanno determinato il provvedimento. Poiché, pertanto, permangono in capo al genitore decaduto oltre che i doveri di natura economica anche quelli di natura morale (e segnatamente quelli di istruzione e di educazione) ne consegue che il provvedimento anzidetto non fa venire meno la permanenza del reato di cui all'art. 570, commi primo e secondo, c.p.

Cass. pen. n. 1283/2000

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la semplice indicazione dello stato di disoccupazione dell'obbligato non è sufficiente a fare venire meno l'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza alla famiglia, quando non risulti provato che le difficoltà economiche si siano tradotte in stato di vera e propria indigenza economica e nella impossibilità di adempiere, sia pure in parte, alla prestazione, dovendo l'imputato, ai fini dell'esclusione della propria responsabilità per il voto di cui all'art. 570 c.p., allegare idonei e convincenti elementi indicativi della concreta e totale impossibilità di far fronte ai propri obblighi.

Cass. pen. n. 3893/1999

La persona tenuta agli obblighi di assistenza familiare non può liberarsi dagli stessi adducendo che il minore cui si fanno mancare i mezzi di sussistenza non sia figlio proprio. Ciò fino a quando la paternità non sia disconosciuta nelle forme di legge, ossia fino a quando non sia passata in giudicato la sentenza del giudice civile che accolga la relativa domanda giudiziale.

Cass. pen. n. 11064/1999

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'abbandono della casa coniugale è giustificato — e, quindi, non idoneo ad integrare la fattispecie criminosa di cui all'art. 570 c.p. — non soltanto quando segua la proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (considerate dall'art. 146 c.c. come giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare), ma anche quando esistano — a prescindere dalla proposizione di una delle dette domande giudiziali — ragioni di carattere interpersonale che non consentano la prosecuzione della vita in comune. Ciò in quanto le ipotesi espressamente considerate dal citato art. 146 c.c. non sono tassative e ben possono essere integrate mutuando dalle disposizioni in tema di separazione (art. 151 c.c.) le ulteriori previsioni della «intollerabilità» della prosecuzione della convivenza» e del «grave pregiudizio per l'educazione della prole».

Cass. pen. n. 4171/1999

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la prescrizione del reato decorre dal compimento dell'azione che interrompe la condotta illecita oppure con la pronuncia della sentenza di primo grado, trattandosi di reato permanente che si protrae nel tempo a causa del perdurare della condotta del reo.

Cass. pen. n. 2824/1999

L'art. 12 sexies della legge n. 898/70, che in materia di divorzio prevede l'applicazione delle pene di cui all'art. 570 c.p. per il coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a norma degli artt. 5 e 6 della stessa legge, non è suscettibile di applicazioni analogiche, ostandovi il disposto dell'art. 1 c.p. Ne consegue che la sanzione predetta non è applicabile all'inosservanza dell'ordinanza emessa, a norma dell'art. 4 della legge citata, dal Presidente del Tribunale in via temporanea e urgente nell'interesse dei coniugi e della prole, ma soltanto al mancato rispetto delle prescrizioni in materia disposte dal Tribunale con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Cass. pen. n. 3125/1998

Il reato di omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore costituisce violazione degli obblighi di assistenza familiare più che violazione degli obblighi verso una persona determinata, con la conseguenza che quando i soggetti beneficiari dell'assistenza siano più di uno e convivano in famiglia, il reato rimane unico.

Cass. pen. n. 7806/1998

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare la condizione di impossibilità economica dell'obbligato vale come scriminante soltanto se essa si estenda a tutto il periodo di tempo nel quale si sono reiterate le inadempienze e se consista in una situazione incolpevole di indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare le esigenze minime di vita degli aventi diritto. (Nella specie la situazione è stata esclusa avendo accertato il giudice di merito che l'imputato aveva svolto una sua attività lavorativa produttiva di un reddito sufficiente, aveva avuto la disponibilità di un'autovettura di grossa cilindrata e aveva frequentato una casa da giuoco).

Cass. pen. n. 3450/1998

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, non vi è interdipendenza tra il reato di cui all'art. 570, secondo comma n. 2, c.p. e l'assegno liquidato dal giudice civile, sia che tale assegno venga corrisposto, sia che non venga corrisposto agli aventi diritto. L'illecito in questione è rapportato unicamente alla sussistenza dello stato di bisogno dell'avente diritto alla somministrazione dei mezzi indispensabili per vivere e al mancato apprestamento di tali mezzi da parte di chi, per legge, vi è obbligato. L'ipotesi delittuosa in questione, pur avendo come presupposto l'esistenza di un'obbligazione alimentare, non ha carattere sanzionatorio dell'inadempimento del provvedimento del giudice civile che fissa l'entità dell'obbligazione, con la conseguenza che l'operatività o meno di tale provvedimento non rileva ai fini della configurabilità del reato. Ciò è tanto vero che il provvedimento del giudice civile non fa stato nel giudizio penale né in ordine alle condizioni economiche del coniuge obbligato, né per ciò che riguarda lo stato di bisogno degli aventi diritto ai mezzi di sussistenza, circostanze queste che devono essere accertate in concreto.

Cass. pen. n. 14/1998

Le ipotesi di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui al comma secondo dell'art. 570 costituiscono fattispecie autonoma di reato rispetto a quelle di cui al primo comma del medesimo articolo, sicché non è possibile, a seguito di giudizio di comparazione ex art. 69 c.p., applicare alternativamente la pena della reclusione o della multa, dovendosi sempre applicare la pena detentiva congiuntamente a quella pecuniaria.

Cass. pen. n. 10539/1997

Ai fini della sussistenza del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, di cui all'art. 570 cpv. n. 2 c.p., per avere il soggetto fatto mancare i mezzi di sussistenza alle persone indicate dalla norma, devono concorrere, oltre che lo stato di effettivo bisogno del soggetto passivo, anche la disponibilità di risorse sufficienti da parte dell'obbligato, per cui la impossibilità assoluta della somministrazione dei mezzi di sussistenza esclude il reato quando essa non solo non derivi da condotta colpevole dell'obbligato medesimo, ma, a maggior ragione, quando sia la conseguenza di un evento che il soggetto sia costretto a subire e che, non potendo essere impedito, sia tale da rendere inevitabile una determinata condotta, escludendone la punibilità in virtù della causa di giustificazione della forza maggiore, di cui all'art. 45 c.p. (Fattispecie nella quale l'imputato aveva allegato, quale causa di impossibilità assoluta di adempiere all'obbligo di somministrare i mezzi di sussistenza, la sua condizione di detenuto).

Cass. pen. n. 8419/1997

In tema di violazione degli obblighi di assistenza per aver fatto mancare ai familiari i mezzi di sussistenza, la mancata corresponsione dell'assegno stabilito dal giudice civile non è sufficiente a dimostrare la responsabilità penale in assenza della prova che in ragione dell'omissione siano venuti meno ai familiari i mezzi di sussistenza e che l'obbligato sia in condizione di corrispondere quanto dovuto o quantomeno che tale disponibilità sia venuta meno per colpa dello stesso obbligato.

Cass. pen. n. 6679/1997

In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la nozione civilistica di mantenimento non coincide con quella penalistica di mezzi di sussistenza: il primo concetto, infatti, è fondato sulla valutazione e comparazione delle condizioni socio-economiche dei coniugi, mentre il secondo, più limitato, riguarda i mezzi economici minimi necessari per la soddisfazione delle esigenze elementari di vita degli aventi diritto. Ne consegue, pertanto, che il reato di cui all'art. 570, secondo comma, c.p. non ha carattere sanzionatorio del mero inadempimento del provvedimento del giudice civile che impone il versamento dell'assegno di mantenimento e il giudice penale non può esimersi dall'accertare — tra l'altro — la sussistenza di un vero e proprio stato di bisogno in capo all'avente diritto.

Cass. pen. n. 5969/1997

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'ipotesi aggravata consistente nel far mancare ai familiari i mezzi di sussistenza, non ha carattere meramente sanzionatorio dell'obbligo civile derivante dalla sentenza di separazione, occorre perciò verificare che la mancata corresponsione delle somme dovute non sia da attribuire ad uno stato di indigenza assoluta da parte dell'obbligato. In tal caso infatti la indisponibilità di mezzi, se accertata e verificatasi incolpevolmente, esclude il reato in parola, valendo come esimente.

Cass. pen. n. 1071/1997

Il rinvio dell'art. 12 sexies legge 1 dicembre 1970, n. 898 (disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come modificato dall'art. 21 legge 6 marzo 1987, n. 741, deve intendersi fatto alle pene previste dal terzo comma dell'art. 570 c.p., trattandosi di violazione di obbligo di natura economica e non di assistenza morale. Ne consegue l'obbligo di irrogare anche la pena pecuniaria prevista congiuntamente a quella detentiva. (Fattispecie in tema di omessa corresponsione al coniuge divorziato delle quote fissate nella sentenza di divorzio).

Cass. pen. n. 8650/1996

In tema di reati contro la famiglia, ed in particolare di reati tra coniugi, occorre di volta in volta verificare se la condotta irrispettosa dell'un coniuge verso l'altro abbia carattere meramente estemporaneo ed occasionale, nel senso che sia solo l'espressione reattiva di uno stato di tensione, che comunque può sempre verificarsi nella vita di coppia, nel qual caso si dovrà eventualmente fare richiamo a figure criminose estranee ai delitti contro la famiglia e rientranti tra quelli contro la persona, oppure se la detta condotta si concreti nella inosservanza cosciente e volontaria dell'obbligo di assistenza morale ed affettiva verso l'altro coniuge, obbligo che scaturisce dal vincolo matrimoniale e che ha la finalità di garantire che l'altro coniuge — in caso di difficoltà — non sia mai lasciato solo a sè stesso, nel qual caso si versa nell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 570, primo comma, c.p.; oppure, ancora, se la condotta antidoverosa assuma connotati di tale gravità da costituire, per il soggetto passivo, fonte abituale di sofferenze fisiche e morali, nel qual caso l'ipotesi delittuosa configurabile è quella di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p.

Cass. pen. n. 5523/1996

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) occorre distinguere tra assegno stabilito dal giudice civile e mezzi di sussistenza, essendo questi ultimi del tutto indipendenti dalla valutazione del giudice civile. Invero la nozione di mezzi di sussistenza comprende solo ciò che è necessario per la sopravvivenza dei familiari dell'obbligato nel momento storico in cui il fatto avviene. Pertanto, nell'ipotesi di mancata corresponsione da parte del coniuge obbligato dell'assegno stabilito in sede civile, il giudice penale, al fine di ritenere la configurabilità del reato di cui all'art. 570 cpv. n. 2 c.p., deve accertare se per effetto di tale condotta siano venuti a mancare ai beneficiari i mezzi di sussistenza. L'ipotesi di reato si realizza infatti solo se sussistono da una parte lo stato di bisogno dell'avente diritto alla somministrazione dei mezzi di sussistenza e dall'altra la concreta capacità economica dell'obbligato a fornirglieli. L'accertamento del secondo presupposto non può essere meno rigoroso rispetto a quello del primo poiché solo la prova certa di tale capacità — o del fatto che essa sia venuta meno per una volontaria determinazione del colpevole — può giustificare un'affermazione di responsabilità penale.

Cass. pen. n. 3383/1996

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la responsabilità per omessa prestazione dei mezzi di sussistenza non è esclusa dall'incapacità di adempiere, ogniqualvolta questa sia dovuta, anche solo parzialmente, a colpa dell'agente. (Fattispecie nella quale l'imputato aveva tenuto comportamento negligente, per non aver fatto valere il suo diritto alla continuazione del rapporto di lavoro con l'esercizio di mansioni compatibili con la sua parziale invalidità).

Cass. pen. n. 11228/1995

Integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare la mancata prestazione da parte del soggetto obbligato e capace di provvedervi, a fronte di grave patologia invalidante del familiare, di quei mezzi necessari per integrare le spese delle cure mediche non assicurate nella forma dell'assistenza diretta e gratuita degli enti di previdenza nonché la mancata osservanza dell'ulteriore dovere di assicurarsi, a mezzo di costanti rapporti personali, dell'effettivo stato di bisogno del predetto familiare

Cass. pen. n. 10154/1995

Il reato di cui all'art. 570, comma 2, c.p. costituisce fattispecie autonoma e non figura circostanziata rispetto a quella del comma 1 dello stesso articolo, per cui non è possibile operare il giudizio di comparazione ex art. 69 c.p.: ne consegue che la sanzione applicabile è sempre quella congiunta di reclusione e multa.

Cass. pen. n. 7003/1995

L'oggetto della tutela dell'art. 591 c.p. (abbandono di persona minore o incapace), diversamente da quello dell'art. 570 c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare), non è il rispetto dell'obbligo legale di assistenza in quanto tale, bensì il pericolo per l'incolumità fisica, derivante dal suo inadempimento. Pertanto, non si configura la condotta di abbandono, se l'agente non abbia già in custodia o in cura l'incapace o il minore, e a tanto si rifiuti, benché possa esservi legalmente tenuto e risultare penalmente perseguibile per tale ragione per altro titolo. (Fattispecie nella quale è stato ravvisato il reato ex art. 570 c.p., avendo la moglie rifiutato di accogliere il marito affetto da sclerosi multipla, dimesso dall'ospedale ed accompagnato dal fratello e da un suo amico, sicché l'uomo veniva ospitato dalla madre).

Cass. pen. n. 5780/1995

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la dichiarazione di fallimento non è di per sè sola sufficiente a far venire meno l'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza alla famiglia qualora non risulti provato che le difficoltà economiche dell'imputato si siano tradotte in stato di vera e propria indigenza economica e nell'impossibilità di adempiere, sia pure in parte alla suddetta prestazione.

Cass. pen. n. 7640/1994

Il convincimento del genitore inadempiente di non essere tenuto, per la ritenuta carenza di un effettivo stato di bisogno da parte del minore, alla corresponsione dell'assegno alimentare fissato dal giudice civile, lungi dal comportare l'esclusione dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 570 c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare), si traduce nell'ignoranza non scusabile della legge penale e non può invocarsi, pertanto, al fine di escludere la configurabilità del reato medesimo.

Cass. pen. n. 4636/1994

Per la sussistenza del delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, previsto dall'art. 570, comma 2, c.p., in presenza del totale inadempimento da parte dell'obbligato degli obblighi impostigli, non rileva che il soggetto passivo svolga saltuariamente un lavoro retribuito, ma occorre che dalla attività lavorativa egli tragga quanto occorre per far fronte con dignità alle elementari necessità di vita.

Cass. pen. n. 895/1994

Non integra il reato di cui all'art. 570, secondo comma, c.p. la mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza a figli maggiorenni non inabili a lavoro, anche se studenti. L'onere di prestare i mezzi di sussistenza, penalmente sanzionato, ha infatti un contenuto soggettivamente e oggettivamente più ristretto di quello delle obbligazioni previste dalla legge civile. In ipotesi potrà sussistere la fattispecie delittuosa di cui all'art. 388 c.p. sempreché ricorrano i requisiti da tale norma previsti (compimento di atti fraudolenti diretti ad eludere gli obblighi di cui trattasi).

Cass. pen. n. 850/1994

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'obbligo, penalmente sanzionato, di corrispondere i mezzi vitali permane finché lo status dell'avente diritto al sostentamento non muti a seguito di sentenza passata in giudicato. Trattasi, infatti, di obbligazione ex lege a tutela dell'interesse primario del familiare in stato di bisogno, rafforzata dalla procedibilità d'ufficio del reato. La controversia sulla validità del vincolo parentale non costituisce questione pregiudiziale rispetto all'accertamento degli obblighi in questione e non legittima la sospensione del relativo procedimento penale in quanto gli effetti del vincolo stesso permangono finché questo non sia stato dichiarato giudizialmente cessato.

Cass. pen. n. 185/1994

Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art. 570, secondo comma, n. 2 c.p. è a dolo generico, non essendo necessario per la sua realizzazione che la condotta omissiva venga posta in essere con l'intenzione e la volontà di far mancare i mezzi di sussistenza alla persona bisognosa.

Cass. pen. n. 9759/1992

Allorché sia concretamente provata l'intervenuta sottrazione agli obblighi di sostentamento, incombe all'inadempiente l'onere di dimostrare che l'omissione contestata sia derivata da cause indipendenti dalla sua volontà.

Cass. pen. n. 7442/1992

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, non costituisce circostanza idonea a far ritenere cessati gli effetti della separazione tra i coniugi ex art. 157 c.c., e, conseguentemente, sufficiente a far venire meno l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento fissato a favore della coniuge nel corso del procedimento di separazione, il fatto che si siano verificate delle manifestazioni di buona volontà da parte del marito con doni, elargizioni di denaro ed esecuzione di opere nella casa coniugale. Infatti, affinché lo stato di separazione tra i coniugi possa ritenersi interrotto a causa di riconciliazione, è necessaria la ricostituzione del consorzio familiare attraverso la restaurazione della comunione materiale e spirituale dei coniugi, cessata con la pronuncia di separazione, per cui non sono sufficienti a tale fine la ripresa della convivenza anche per periodi di tempo considerevoli e quella degli stessi rapporti sessuali, trattandosi di fatti inidonei a privare di valore lo stato di perdurante separazione. In altri termini la riconciliazione consiste nella volontà di entrambi i coniugi di ripristinare in pieno non solo la loro convivenza materiale, ma anche quell'unione spirituale che è alla base medesima della convivenza materiale, in modo che si debba considerare perdonata e posta nell'oblio ogni eventuale colpa attribuita reciprocamente dall'uno all'altro coniuge.

La sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità del matrimonio diviene operante per il nostro ordinamento solo dopo che ne sia stata dichiarata l'efficacia con una sentenza di delibazione definitiva, cioè passata in giudicato. Ne consegue che nel caso in cui taluno sia stato imputato del reato di cui all'art. 570 c.p. per aver omesso di versare l'assegno di mantenimento posto a suo carico nel corso del procedimento di separazione tra i coniugi, la permanenza del suddetto reato, perdurando l'inadempimento, deve ritenersi cessata, nell'ipotesi in cui sia intervenuta sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio, non alla data della sentenza di delibazione ma in quella in cui questa sia passata in giudicato. (Fattispecie in tema di amnistia).

Cass. pen. n. 1748/1992

Quando la condotta violatrice dell'art. 570 c.p. si esplichi nell'omettere da parte di un genitore la prestazione dei mezzi di sussistenza ai figli minori o inabili, il reato sussiste anche quando l'altro genitore provveda in via sussidiaria a corrispondere ai bisogni della prole; né può avere alcun rilievo l'eventuale convincimento del genitore inadempiente di non essere, in quella situazione, tenuto all'assolvimento del suo primario dovere, traducendosi lo stesso convincimento in errore sulla legge penale, non scriminante, ai sensi dell'art. 5 c.p., non ricorrendo nella specie un'ipotesi di ignoranza scusabile di una norma, tra l'altro corrispondente ad un'esigenza morale universalmente avvertita.

Cass. pen. n. 479/1992

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, le diverse ipotesi previste dall'art. 570 c.p. non configurano una pluralità di reati distinti, ma pur nella varietà dei fatti incriminabili, si riferiscono ad un unico titolo di reato, avente come contenuto fondamentale tipico l'inosservanza cosciente e volontaria dei vari obblighi di assistenza familiare scaturenti dal vincolo matrimoniale e dal rapporto di parentela. Da ciò consegue che è erroneo voler far rientrare nella previsione di cui al primo comma del suddetto art. 570 c.p. il comportamento di colui che corrisponda al coniuge separato l'assegno di mantenimento per il figlio minore a questi affidato in una misura leggermente inferiore a quella fissata all'atto della separazione e comunque sufficiente a garantire al predetto minore i mezzi di sussistenza in quanto, in base alla formulazione complessiva dell'articolo di legge in questione, l'unico comportamento penalmente rilevante del coniuge obbligato al versamento di un assegno di mantenimento in favore dell'altro coniuge dal quale viva separato, o dei figli minori od inabili a questi affidati, si realizza allorché il versamento dell'assegno venga del tutto omesso, o ne sia ridotto l'importo in misura tale da non garantire i mezzi di sussistenza ai beneficiari dell'assegno.

Cass. pen. n. 4152/1991

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'indicazione della condizione di disoccupato non esime da responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 570, secondo comma, c.p., in quanto incombe pur sempre all'imputato — come per tutte le cause di giustificazione del reato — l'onere di allegazione di idonei e convincenti elementi indicativi della concreta impossibilità di adempiere.

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la disagiata condizione economica dell'obbligato alla prestazione dei mezzi di sussistenza non fa venir meno il dovere alla corresponsione dei mezzi o del pagamento dell'assegno all'avente diritto.

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, non è configurabile la responsabilità penale quando l'obbligato sia economicamente incapace di provvedere, secondo il principio generale ad impossibilia nemo tenetur, tranne che l'obbligato sia divenuto incapace per sua colpa.

Cass. pen. n. 12400/1990

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2 c.p. lo stato di bisogno del figlio minore ricorre anche quando alla somministrazione dei mezzi di sussistenza provveda la madre o altri congiunti in mancanza di contribuzione da parte del padre.

L'impossibilità assoluta della somministrazione dei mezzi di sussistenza esclude il reato di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, c.p. solo quando sia incolpevole, giacché l'obbligato è tenuto ad adoperarsi per adempiere la sua prestazione. (Nel caso di specie è stata confermata la decisione dei giudici di merito che avevano affermato che un padre sano abile al lavoro e di giovane età aveva l'obbligo di procurarsi un'occupazione per provvedere alle necessità del figlio minore).

La permanenza nel reato di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, c.p. cessa solo con il completo adempimento dell'obbligo di provvedere la persona bisognosa dei mezzi di sussistenza. A tal fine sono perciò sufficienti adempimenti occasionali e parziali.

Cass. pen. n. 5287/1990

Al fine della configurabilità dell'elemento soggettivo nel delitto di cui all'art. 570 c.p. è sufficiente che il soggetto attivo si sia volontariamente posto nella situazione di non poter adempiere agli obblighi di assistenza familiare. (Nella specie è stato ritenuto doloso, se non altro sotto il profilo del dolo eventuale, il comportamento del marito e padre che, inopinatamente dimettendosi dal posto di lavoro, aveva fatto venir meno i mezzi di sussistenza alla moglie e ai figli).

Cass. pen. n. 17244/1989

Il reato di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, c.p. può sussistere anche nel caso in cui l'obbligato corrisponda l'assegno liquidato dal giudice civile, qualora quest'ultimo sia divenuto successivamente inferiore al necessario per vivere.

Cass. pen. n. 16102/1989

Il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare è reato permanente, in quanto si protrae nel tempo a causa del perdurare della condotta del reo e cessa con il compimento dell'azione che interrompe tale illecita condotta oppure con la pronuncia della sentenza di primo grado. Di conseguenza, protraendosi la permanenza dell'unica inscindibile figura criminosa fino alla data della sentenza, non è possibile l'applicazione del provvedimento di amnistia successivo a tale pronuncia.

Cass. pen. n. 13724/1989

Non è configurabile il delitto di cui all'art. 570 c.p. sulla sola base dell'abbandono del domicilio domestico. Infatti considerato che la fattispecie prevista dall'articolo citato è ravvisabile solo quando la condotta dell'agente — abbandono o comportamento contrario all'ordine o alla morale delle famiglie — si realizzi nella sottrazione agli obblighi di assistenza, occorre però tener conto che, a seguito dell'evoluzione del costume e della nuova normativa che regola i rapporti di famiglia, la qualità di coniuge non è più uno stato permanente, ma una condizione modificabile attraverso la volontà, anche di uno solo, di rompere il vincolo matrimoniale. Ne deriva che la manifestazione di tale volontà, pur se non ancora perfezionata nelle norme previste per la separazione o lo scioglimento del matrimonio, è sufficiente ad interrompere taluni obblighi, tra i quali quello della coabitazione.

Cass. pen. n. 12670/1989

Ai fini della configurabilità del delitto di omessa prestazione di mezzi di sussistenza, ai sensi dell'art. 570, secondo comma, n. 2, c.p., in favore dei figli minori affidati alla moglie separata, il provvedimento del giudice civile con cui è stato fissato l'obbligo del versamento di un assegno, può costituire un punto di partenza per l'accertamento del reato nella misura in cui dimostra la sussistenza di uno stato di bisogno dei beneficiari. Di conseguenza il pagamento di una somma inferiore a quella imposta a titolo di assegno non basta ad integrare gli estremi del delitto di cui all'art. 570, secondo comma c.p. Se, però, non viene corrisposta alcuna somma o, vengono versate somme irrisorie, è evidente che l'obbligato non sovviene alle necessità più elementari degli aventi diritto agli alimenti, e quindi commette violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Cass. pen. n. 3148/1989

La sentenza ecclesiastica che annulla un matrimonio, anche se delibata dalla competente corte d'appello, non fa venir meno l'obbligo di assistenza verso i figli minori, non eludibile neanche con la dimostrazione che l'altro genitore è fornito di mezzi di sussistenza derivanti da attività lavorativa. (Fattispecie in tema di mancata corresponsione di assegno alimentare).

Cass. pen. n. 4371/1988

Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, nell'ipotesi in cui al secondo comma dell'art. 570 c.p. ricorre anche quando alla somministrazione dei mezzi di sussistenza ai figli provvede il coniuge obbligato in via sussidiaria.

Cass. pen. n. 3582/1988

L'inadempimento dell'obbligo di corrispondere un assegno all'ex coniuge in caso di divorzio non integra, se commesso prima della entrata in vigore dell'art. 21 della L. 6 marzo 1987, n. 74, che ha aggiunto l'art. 12 sexies alla L. n. 898 del 1970, gli estremi del reato previsto dall'art. 570 c.p., ma costituisce soltanto un illecito civile.

Cass. pen. n. 12989/1986

Il disporre della casa coniugale (nella specie mediante vendita) affidata alla moglie separata, senza resistere all'azione di rilascio, determinando così lo sfratto della moglie e dei figli minori, integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, per omessa prestazione dei mezzi di sussistenza, tra i quali è l'alloggio.

Cass. pen. n. 5478/1986

La permanenza del delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare previsto dall'art. 570 c.p. viene a cessare non solo quando l'imputato adempie spontaneamente all'obbligo ma anche nel caso in cui tale obbligo venga meno per una qualsiasi causa. (Applicazione ai fini della concessione dell'amnistia. Nella fattispecie era stato contestato all'imputato la violazione degli obblighi di assistenza nei confronti del coniuge realizzata unicamente attraverso l'allontanamento arbitrario dal domicilio coniugale. La Suprema Corte ha statuito che l'obbligo di permanere nella casa coniugale e quindi di adempiere all'assistenza morale e materiale, viene a cessare sin dalla domanda di separazione che costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare ai sensi dell'art. 146 c.c.).

Cass. pen. n. 714/1986

In tema di reato permanente, quale è il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, di cui all'art. 570 capoverso n. 2 c.p., allorché, come tale, il reato stesso è stato contestato col decreto di citazione a giudizio senza alcuna contestuale indicazione di una data di intervenuta cessazione della permanenza, la natura permanente del reato resta fino a quando su di esso si abbia per la prima volta una pronuncia giudiziale e cioè fino al giudizio di primo grado, a meno che dalla relativa istruttoria dibattimentale non risulti che la permanenza è venuta nel frattempo a cessare in un momento determinato, a nulla rilevando la speciale circostanza consistente nella contumacia in primo grado dell'imputato.

Cass. pen. n. 8417/1985

In tema di sottrazione agli obblighi di assistenza inerente alla potestà parentale sui figli minori concretantesi nell'omesso versamento alla moglie separata di quanto disposto dal tribunale nella causa di separazione, l'eventuale esclusione della penale responsabilità è pur sempre condizionata alla circostanza che l'altro coniuge, genitore anch'egli dei minori, sia in grado di provvedere compiutamente alla loro necessità con le sue ordinarie risorse economiche. Ne consegue che deve ritenersi responsabile del reato sopra indicato l'agente che ometta di adempiere a quanto stabilito dal tribunale in sede di separazione se il coniuge beneficiario abbia provveduto al mantenimento dei figli, dopo essere stato costretto ad accettare il concreto aiuto dei propri familiari per sollevare, almeno in parte, i figli stessi dallo stato di bisogno.

Cass. pen. n. 5431/1985

Il dolo del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, nell'ipotesi di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza, non richiede la qualificazione specifica espressa dal preciso fine di far mancare quei mezzi all'avente diritto, in quanto è sufficiente il dolo generico consistente nella volontà cosciente e libera di sottrarsi, senza giusta causa, agli obblighi inerenti alla propria qualità e nella consapevolezza del bisogno in cui versa il soggetto passivo.

In tema di applicazione dell'art. 570 cpv. n. 2, c.p., l'inadempimento del soggetto obbligato in via principale ad eliminare lo stato di bisogno del coniuge integra la fattispecie criminosa ivi prevista, anche se lo stato di bisogno sia venuto meno per l'intervento di soggetti che, secondo l'ordine di cui all'art. 433 c.c., sono obbligati in via sussidiaria alla corresponsione degli alimenti. Ne deriva che commette il reato previsto dalla norma di cui all'art. 570, cpv. n. 2, c.p. il marito che interrompa la corresponsione dell'assegno alimentare alla moglie, da lui consensualmente separata, a nulla rilevando che lo stato di bisogno della beneficiaria sia stato fronteggiato con il contributo del figlio.

Cass. pen. n. 3038/1985

Poiché sul coniuge divorziato non incombe alcun obbligo, penalmente sanzionato, di assistenza materiale e morale nei confronti dell'altro coniuge, ma solo l'eventuale obbligazione civile di corrispondergli l'assegno di sostentamento stabilito in sentenza, una volta che siano stati regolati in sede civile, i rapporti patrimoniali tra i due ex coniugi trovano la loro tutela esclusivamente in tale sede. Pertanto, l'inadempimento dell'obbligo di corrispondere un assegno all'ex coniuge nelle ipotesi di divorzi ed in quelle analoghe previste dall'art. 5, L. 1 dicembre 1970, n. 898, non integra gli estremi del reato di cui all'art. 570 c.p., ma costituisce soltanto illecito civile.

Cass. pen. n. 4617/1984

Nel reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare lo stato di bisogno del coniuge beneficiario non è escluso dal fatto che questi debba lavorare per vivere o che goda di una pensione sociale.

Cass. pen. n. 4094/1984

L'inosservanza dei diversi obblighi di assistenza familiare previsti dall'art. 570 comma secondo c.p. non è assoggettabile a pene separate né costituisce circostanza idonea ad essere sottoposta ad un giudizio di comparazione con le circostanze attenuanti.

Cass. pen. n. 4078/1984

Il soggetto obbligato a fornire i mezzi di sussistenza non può opporre, a titolo di compensazione, al fine di escludere l'ipotizzabilità del reato di cui all'art. 570 c.p., un suo credito verso l'avente diritto.

Cass. pen. n. 3061/1984

Ai fini della sussistenza del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, quando la disponibilità di altri introiti da parte dell'avente diritto non sia idonea a soddisfare le esigenze minime della vita resta fermo l'obbligo agli alimenti.

Cass. pen. n. 2081/1984

Il rifiuto da parte del coniuge dell'adempimento parziale della obbligazione alimentare (ai sensi dell'art. 1181 c.c.) non comporta automaticamente la responsabilità penale dell'altro coniuge ai sensi dell'art. 570 comma secondo n. 2 c.p., essendo a tale scopo necessario indagare, sotto il profilo del dolo, se vi fosse nell'autore del comportamento descritto la consapevolezza di erogare insufficienti mezzi di sussistenza.

Cass. pen. n. 2008/1984

In materia di reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare soltanto l'accertamento giudiziale della separazione per colpa del coniuge può far venir meno l'obbligo giuridico del versamento dei mezzi di sussistenza da parte di chi vi è obbligato dall'esistenza del vincolo di coniugio.

Cass. pen. n. 947/1984

Lo scioglimento del matrimonio, non incidendo sullo status di genitori e di figli, non fa venir meno la tutela penale dell'obbligo di assistenza dei figli, garantita dall'art. 570 codice penale.

Cass. pen. n. 9954/1983

Il reato di inosservanza degli obblighi di assistenza familiare è integrato dall'inadempimento del soggetto obbligato, in via principale, ad eliminare lo stato di bisogno dei prossimi congiunti, anche se tale stato di bisogno sia venuto meno per l'intervento di soggetti obbligati in via sussidiaria alla corresponsione degli alimenti.

Cass. pen. n. 6077/1983

L'allontanamento di uno dei coniugi dalla casa comune deve ritenersi legittimo ove esistano ragioni di carattere interpersonale che non consentano la prosecuzione della vita in comune.

Cass. pen. n. 9750/1982

In tema di mancata prestazione dei mezzi di sussistenza, sussiste il dolo quando l'imputato, pur conoscendo lo stato di bisogno, ometta di dare il dovuto solo per costringere ad un comportamento diverso il beneficiario, adoperando l'odioso ed illegittimo sistema di acuire lo stato di difficoltà economica, al solo fine di asservire alle proprie pretese colui a cui favore è disposta la prestazione.

Cass. pen. n. 2164/1982

L'obbligo penalmente sanzionato di corrispondere i mezzi di sussistenza al coniuge cessa solo con la sentenza di separazione legale pronunciata con addebito a costui (oltre che nell'ipotesi di annullamento o scioglimento del matrimonio) e non anche per effetto del rifiuto della moglie di seguire il marito nella sua sede di lavoro.

Cass. pen. n. 7900/1981

In regime di separazione provvisoria fra coniugi, la mancata corresponsione dell'assegno alimentare, stabilito dal presidente del tribunale, integra il reato previsto dall'art. 570 c.p. solo se da tale omissione derivi al beneficiario dell'assegno la mancanza dei mezzi di sussistenza.

Cass. pen. n. 5970/1981

La costituzione di un nuovo nucleo familiare, dopo l'abbandono della famiglia legittima, non esclude la configurabilità del reato previsto dall'art. 570 c.p., nel caso di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza alla famiglia legittima, essendo quest'ultimo un obbligo primario del coniuge.

Cass. pen. n. 98/1972

Il bene protetto dall'art. 570 c.p. è l'interesse dello Stato di salvaguardare la famiglia contro le gravi violazioni degli obblighi giuridici, previsti dal codice civile, disciplinanti le posizioni giuridiche di padre, tutore legale e coniuge. Pertanto il giudice penale non può escludere il reato, nell'ipotesi di abbandono del domicilio, per il preteso valore legittimante attribuito alla prestazione del consenso dell'altro coniuge, in quanto l'obbligo della coabitazione non viene meno neppure in pendenza del giudizio di separazione personale.

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Consulenze legali
relative all'articolo 570 Codice Penale

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

A A. chiede
mercoledì 19/04/2023
“Sono separato dal 2006 e verso, tramite prelievo dal mio stipendio (sono insegnante di scuola secondaria superiore), sul conto di mia moglie, gli alimenti per i miei tre figli (recentemente ridotti ad uno solo in quanto i due figli maggiori percepiscono un proprio reddito). Dal 1.9.2016 al 31.08.2017, anche a causa di una vicenda legata al mio secondo figlio con conseguente allontanamento degli altri due dal sottoscritto, ho deciso di usufruire di un anno di aspettativa senza assegni onde prevenire una caduta depressiva di me stesso dovuta all’intera situazione pregressa familiare.
A causa della mancata ricezione degli assegni alimentari suddetti (per via della mancata corresponsione dello stipendio al sottoscritto), mia moglie mi ha intentato causa penale per i reati previsti all’art. 570 c.p., nello specifico per il mancato versamento dell’assegno di mantenimento oltre che il versamento del 50% delle spese straordinarie, costituendosi parte civili insieme ai miei 3 figli.
Ad esito del 1° grado di giudizio sono stato condannato a 6 mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, e alla provvisionale di 5.000 euro per ciascuno dei 3 figli e per mia moglie stessa.
Il mio quesito è: dopo oltre 30 anni di lavoro, ormai sono prossimo alla pensione, senza alcun demerito e una vicenda familiare che mi ha visto vittima di un disegno volto a estromettermi dalla famiglia oltre che dalla casa familiare senza validi motivi, come attestato dalla causa civile di separazione che ha visto mia moglie soccombente virtuale, avevo diritto a prendermi un momento di pausa per ripristinare la mia persona e riprendere la vita lavorativa nel pieno delle forze e dell’animo, così come è realmente avvenuto dal 1 settembre 2017 con il ripristino dell’attività lavorativa e conseguente ripristino del prelievo dell’assegno alimentare o no?”
Consulenza legale i 20/04/2023
La domanda che ci si pone nel parere è corretta e comprensibile e, di certo, prendersi un’aspettativa rappresenta un diritto del lavoratore.
Tuttavia si confondono i piani.
Il diritto di prendersi l’aspettativa non può, infatti, elidere il parallelo dovere di adempimento degli obblighi di mantenimento, a maggior ragione alla luce del fatto che l’aspettativa è, in parte, retribuita.
Ritenere dunque che l’aspettativa escluda o comunque sospenda l’obbligo di mantenimento in modo automatico è sbagliato.

Nel caso di specie il problema è un altro.
La domanda corretta da porsi è: può l’aspettativa e tutto ciò che comporta in termini di riduzione degli introiti e altro, escludere l’antigiuridicità o in radice la sussistenza dell’omesso adempimento degli obblighi assistenziali?

La risposta è positiva ma si tratta di temi che avrebbero dovuto essere sviscerati nel dibattimento penale nel quale l’imputato poteva, ad esempio:
- dimostrare i presupposti della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 del c.p. che hanno determinato una oggettiva impossibilità di corrispondere il mantenimento;
- dimostrare in radice la insussistenza del reato facendo proprio leva sulla mutata condizione del “coniuge forte” che potrebbe determinare, da un lato, la carenza del dolo (diritto penale) previsto dalla fattispecie e, dall’altro, proprio il venir meno dell’elemento oggettivo del reato che presuppone uno squilibrio patrimoniale tra i due ex coniugi.

Allo stesso modo, peraltro, ben si sarebbe potuto far riferimento al giudice civile onde ottenere una momentanea sospensione degli obblighi di mantenimento stante l’aspettativa e le complessive condizioni economiche e cliniche dell’obbligato.

S. G. chiede
lunedì 15/01/2018 - Puglia
“sono imputato per il reato di cui all'articolo 570 comma 2°c.p., per non versare tutti gli alimenti a mio figlio, 300 euro mensili; alla ex moglie non spetta nulla per sua colpa (tradimento e non solo).
chiedo a voi: posso avanzare domanda di pagamento degli ultimi due anni con l'impegno a versare tutti i 300 euro mensili e nel contempo chiedere la sospensione o estinguere il del reato di cui sopra? Preciso che la ex moglie rifiuta un qualsiasi accordo vuole tutto e subito ( circa 25000 euro) credo per un accordo con il suo legale. purtroppo per far fronte a tutte queste spese mi ritrovo a lavorare all'estero e per gli stessi motivi non mi sono quasi mai presentato alle varie udienze. voglio anche aiutare i miei genitori condannati a pagare per mia colpa 155 euro in base all'articolo 148, non sono facoltosi nè propietari come i nonni materni ma godono di pensione pari a 1300 euro (la citazione è per metà marzo)
Consulenza legale i 22/01/2018
Le cause di sospensione della pena o di estinzione del reato sono tassativamente previste dal codice penale e dipendono dalla natura del reato e dalla durata della pena.

Nel suo caso, stando alle informazioni da fornite, Lei risulterebbe essere imputato del reato di cui all’art. 570 co. 2 n. 2 del codice penale, per aver fatto mancare ai suoi discendenti (in particolare, Suo figlio) i mezzi di sussistenza.

Tale reato non è procedibile su querela di parte, bensì d’ufficio, il che significa che per l’inizio delle indagini e per la prosecuzione del processo non è necessaria la volontà di sua moglie ma basta unicamente la volontà del pubblico ministero.

Per questo motivo, quanto da Lei proposto, ovvero pagare quanto dovuto per estinguere il reato (che potrebbe corrispondere alla causa di estinzione del reato per condotte riparatorie, art.162 ter ter c.p.) non può operare, richiedendosi necessariamente che il reato sia procedibile a querela di parte.

Un’altra causa di estinzione del reato che sembra corrispondere a quanto da Lei proposto è l’oblazione (art. 162 c.p.) che, tuttavia, non può operare in questo caso perché presuppone che il reato sia una contravvenzione e non un delitto; l’art. 570 del codice penale, però, è un delitto e non una contravvenzione.

Nel suo caso Le consiglieremmo di richiedere l’applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168 bis c.p.). La messa alla prova è un istituto che permette di sospendere il processo penale ed estinguere il reato: l’estinzione del reato è subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose derivanti dal reato ovvero, ove possibile al risarcimento del danno; è subordinata, inoltre, allo svolgimento di lavori di pubblica utilità di durata non inferiori a 10 giorni da prestare in favore della collettività.

Le concrete modalità di svolgimento della prova dovranno essere concordate con uno specifico istituto (UEPE) e approvate dal giudice. L’esito positivo della prova e il pagamento del risarcimento comportano l’estinzione del reato. La sospensione con messa alla prova può essere richiesta entro l’inizio del dibattimento (cioè la prima udienza del processo).

Qualora non dovesse andare a buon fine la richiesta della sospensione con messa alla prova ed il giudice La dovesse condannare per il reato per cui è imputato, potrebbe comunque operare l’istituto della sospensione condizionale della pena. Ai sensi dell’art. 163 c.p., infatti, il giudice nel pronunciare la sentenza di condanna può sospendere la pena per il termine di cinque anni; se durante questo lasso di tempo il condannato non commette altri reati e adempie agli obblighi imposti dal giudice (a titolo di esempio la restituzione di quanto dovuto) il reato è estinto e la pena non verrà applicata.

Flavio T. chiede
giovedì 13/08/2015 - Estero
“In caso di condanna a seguito dell' articolo 570 c.p. può essere prevista l'estradizione da paese europeo? E da paese extra-européo? Quali sono l'eventuali conseguenze giuridiche? Grazie”
Consulenza legale i 26/08/2015
L'art. 570 c.p. prevede il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, punendo chi abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge.

La persona che subisce una condanna ai sensi del predetto articolo e risiede all'estero, in un paese membro dell'Unione Europea, può essere soggetto al M.A.E., mandato d'arresto europeo: si tratta di un istituto che sostituisce le lunghe procedure di estradizione tra gli Stati membri con una procedura giudiziaria semplificata di consegna ai fini dell'esercizio dell'azione penale o dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.
In buona sostanza, le autorità giudiziarie italiane possono emettere un MAE valido in tutto il territorio dell'Unione europea.

La procedura di consegna "passiva" del condannato varia da paese a paese nelle modalità, visto che ciascuno stato membro ha recepito nel proprio ordinamento interno la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002 (ogni stato ha quindi una legge ad hoc, ma che rispetta i principi della decisione quadro).

La procedura "attiva" in Italia è disciplinata dagli artt. 28 e seguenti della legge 22 aprile 2005, n. 69.
L'autorità giudiziaria competente emetterà il mandato d'arresto europeo quando risulta che l'imputato o il condannato è residente, domiciliato o dimorante nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.
In particolare, si sancisce che il mandato d'arresto europeo è emesso:
a) dal giudice che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari;
b) dal pubblico ministero presso il giudice indicato all'articolo 665 del codice di procedura penale che ha emesso l'ordine di esecuzione della pena detentiva di cui all'articolo 656 del medesimo codice, sempre che si tratti di pena di durata non inferiore a un anno e che non operi la sospensione dell'esecuzione;
c) dal pubblico ministero individuato ai sensi dell'articolo 658 del codice di procedura penale, per quanto attiene alla esecuzione di misure di sicurezza personali detentive.

Poiché l'art. 570 c.p. prevede una pena detentiva fino ad un anno, è possibile che contro chi sia condannato al massimo della pena possa essere emesso un MAE. Se, però, seppur la pena sia di un anno, essa risulta sospesa (v. art. 656, comma 5, c.p.p.: "Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione"), l'emissione del MAE non è consentita.

Ad onor del vero, va detto che il vademecum per l'emissione del mandato d'arresto europeo evidenzia l'opportunità di limitare la procedura del MAE a pene detentive non inferiori a 4 anni, analogamente a quanto già previsto in relazione alla domanda di estradizione o di richiesta di arresto a fini estradizionali. La scelta circa l'emissione o meno del MAE è rimessa all'autorità giudiziaria competente, che dovrà basarsi su alcuni criteri, come la natura del reato e la personalità dell'autore.

Se non viene emesso il MAE, il condannato rimarrà comunque punibile sul territorio nazionale, una volta che vi faccia ritorno.

Per quanto concerne i paesi extraeuropei, esistono una varietà di situazioni tale da non consentire una panoramica esaustiva in questa sede.
Ad esempio, tra Unione Europea e Stati Uniti è stato siglato un accordo in materia di estradizione del 25 giugno 2003, in cui si individuano i fatti che danno luogo ad estradizione e le modalità con cui la stesse deve svolgersi. Con il Brasile, invece, per fare un altro esempio, esiste un trattato di estradizione firmato a Roma il 17 ottobre 1989, entrato in vigore in Italia nel 1991.