(massima n. 1)
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, le fattispecie previste dall'art. 570, comma secondo, cod. pen. costituiscono autonome figure di reato rispetto alle ipotesi contemplate al comma primo, sicché, per effetto della concessione di circostanze attenuanti, non è configurabile alcun giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen.