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In caso di mancato mantenimento dei figli il coniuge ha diritto al risarcimento del danno morale purchè ne fornisca la prova

Famiglia - -
In caso di mancato mantenimento dei figli il coniuge ha diritto al risarcimento del danno morale purchè ne fornisca la prova
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12614 del 2015 è tornata sul tema della mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento che sia posto a carico di un genitore nei confronti dell’altro, a titolo di contributo nel mantenimento del coniuge e degli eventuali figli minori (o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti).

Come noto, il genitore che faccia mancare al figlio i mezzi di sussistenza, omettendo di pagare l’assegno di mantenimento, rischia di essere condannato per il reato di “violazione degli obblighi di assistenza familiare” di cui all’art. 570 del c.p..
Inoltre, l’altro coniuge, oltre alla condanna per il reato, potrebbe chiedere anche la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a seguito di tale condotta.

Ebbene, è proprio in ordine al quesito relativo alla risarcibilità del danno non patrimoniale che si è pronunciata la Cassazione con la sentenza sopra citata.

Nel caso esaminato dalla Corte, la moglie si era rivolta al giudice, in quanto l’ex marito aveva smesso di pagare l’assegno di mantenimento previsto in favore dei figli minori e l’uomo aveva patteggiato la pena.

In particolare, per quanto concerne il risarcimento del danno non patrimoniale, la domanda era stata accolta in primo grado ma, successivamente, modificata e rigettata in grado d’appello, in quanto, secondo il giudice, l’inadempimento del marito costituiva un comportamento in grado di causare un danno non nei confronti della madre ma solo ed esclusivamente nei confronti dei figli.

Giunti al terzo grado di giudizio, la Cassazione non ritiene di dover aderire a tali argomentazioni, riconoscendo la risarcibilità del danno non patrimoniale subito dalla madre.

Nello specifico, la Corte precisa che, da un lato, “il bene protetto dall'art. 570 c.p., non è l'interesse della persona avente diritto al sostentamento, ma il più generale interesse dello Stato di salvaguardare la famiglia contro le gravi violazioni degli obblighi giuridici posti a salvaguardia di essa (ex multis, Sez. 6, n. 2960 del 26/01/1972 - dep. 03/05/1972, imp. Coniglione, Rv. 120975). Vittima del delitto in esame può dunque ritenersi qualunque membro della famiglia, e non solo l'avente diritto al sostentamento” e, d’altro lato, “la commissione di un reato fa sorgere il diritto al risarcimento del danno da esso provocato non solo in capo alla vittima primaria, ma anche in capo ai suoi familiari, come già stabilito da questa corte (per tutti, Sez. U, Sentenza n. 9556 del 01/07/2002, Rv. 555495)”.

Tuttavia, va osservato che per ottenere in concreto il risarcimento del danno non patrimoniale, è necessario che lo stesso sia adeguatamente provato, non essendo insito nel fatto stesso della condanna: quindi, il fatto che il marito abbia, nel caso concreto, patteggiato la pena, non comporta l’automatico riconoscimento di un danno non patrimoniale in capo alla moglie, la quale deve provare i fatti concreti su cui la pretesa si fonda.

Osserva la Cassazione, infatti, come “il risarcimento di un danno non patrimoniale derivante da reato non può ritenersi in re ipsa. E', invece, onere di chi ne pretende il risarcimento descrivere e spiegare, nell'atto introduttivo del giudizio, in cosa sia concretamente consistito il pregiudizio di cui domanda ristoro” e, nel caso di specie, la madre non aveva “mai concretamente descritto in cosa fosse consistito il danno non patrimoniale di cui domandava il risarcimento”.

Di conseguenza, la Corte, pur riconoscendo come, in astratto, la donna avrebbe potuto avere diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, in concreto questo diritto non poteva riconoscersi, in quanto la medesima non aveva adeguatamente provato le circostanze a fondamento della domanda.


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