(massima n. 1)
La condotta di sottrazione agli obblighi di assistenza inerenti alla potestą genitoriale nei confronti dei figli minori e quella di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza, previste, rispettivamente, nel primo e secondo comma dell'art. 570 c.p., non sono in rapporto di continenza o di progressione criminosa, ma hanno ad oggetto fatti del tutto eterogenei nella loro storicitą e considerazione sociale. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto corretto l'aumento di pena applicato dalla Corte territoriale per la continuazione).