Cassazione penale Sez. III sentenza n. 30777 del 8 luglio 2025

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di successione di leggi penali, la Suprema Corte ha stabilito che per stabilire se ricorra l'abolitio criminis č necessario procedere al confronto strutturale tra le fattispecie legali astratte che si succedono nel tempo, senza dover considerare i criteri valutativi dei beni tutelati e delle modalitą di offesa. Tale confronto autonomo permette di verificare se l'elemento costitutivo del fatto tipico sia stato radicalmente alterato, influenzando la figura del reato.

(massima n. 2)

In tema di inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori, non sussiste continuitą normativa tra l'abrogata contravvenzione di cui all'art. 731 cod. pen. e il delitto previsto dall'art. 570-ter cod. pen., contestualmente introdotto ad opera dell'art. 12, comma 1, d.l. 10 agosto 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 2023, n. 159, in quanto, ai sensi della nuova norma incriminatrice, la condotta inerte tenuta dal responsabile dell'istruzione del minore, non pił solo "elementare", ma comprensiva dell'intero "obbligo scolastico", assume rilevanza penale nel solo caso in cui il duplice avvertimento previsto dall'art. 114, comma 4, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dallo stesso art. 12 cit., sia risultato infruttuoso, con conseguente "abolitio criminis" per le condotte anteriori alla novella consistite nel non aver impedito l'ingiustificata assenza per un periodo tale da costituire elusione dell'obbligo scolastico elementare.

(massima n. 3)

Non vi č continuitą normativa tra la previgente contravvenzione di cui all'art. 731 c.p. e il nuovo delitto di cui all'art. 570 c.p., avendo l'intervento legislativo del 2023 prodotto una abolitio criminis della fattispecie contravvenzionale. All'esito del confronto strutturale tra le fattispecie, infatti, la nuova norma incriminatrice contiene un elemento di novitą, di centrale rilievo, che risulta del tutto assente nella disposizione contravvenzionale contestualmente abrogata: l'accertamento della perdurante inerzia del soggetto responsabile, non solo dopo essere stato raggiunto dalla comunicazione del dirigente scolastico circa le assenze ingiustificate, ma anche dopo essere stato successivamente ammonito dal sindaco, all'uopo allertato dal dirigente scolastico.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.