(massima n. 1)
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, le ipotesi rispettivamente previste all'art. 570, comma primo e comma secondo, n.2 cod. pen., configurano due reati autonomi che non sono in rapporto di progressione criminosa, avendo ad oggetto fatti del tutto eterogenei nella loro storicitą cosģ da richiedere, sul piano processuale, l'apprezzamento di strategie difensive diverse. (In applicazione del principio la Corte ha annullato la sentenza di condanna emessa per violazione degli obblighi di assistenza morale del padre nei confronti del figlio, ritenendo che quest'ultima condotta costituisse un fatto nuovo rispetto alla sola contestazione di aver fatto mancare i mezzi di sussistenza). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 09/10/2017)