Che cosa significa "Mandato"?
È il contratto con cui una parte, chiamata mandatario, si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di un'altra, chiamata mandante (art. 1703 del c.c.).
Si tratta di un contratto caratterizzato dall'essere:
- consensuale, in quanto ai fini del suo perfezionamento è sufficiente l'accordo tra mandante e mandatario
- ad effetti obbligatori;
- normalmente oneroso, in quanto di regola è previsto un compenso per il mandatario (art. 1709 del c.c.);
- se oneroso, a prestazioni corrispettive;
- intuitu personae, cioè di natura personale,
- a forma libera (anche tacita), tranne quando l'oggetto del mandato è il compimento di un atto per il quale il legislatore richieda la forma scritta cd. ad substantiam a pena di nullità (art. 1350 del c.c., tipico il caso di acquisto/vendita di un immobile). Se il mandato è tacito, deve sussistere almeno un comportamento univoco che valga come accettazione da parte del mandatario.
Si distinguono
- il c.d. mandato con rappresentanza, in cui il mandatario può agire in nome e per conto del mandante (art. 1704 del c.c.), grazie al potere conferitogli con il rilascio della procura (art. 1392 del c.c.);
- il c.d. mandato senza rappresentanza, quando il mandatario agisce solo per conto ma non in nome del mandante (art. 1705 del c.c.).
Si ha mandato generale quando ha ad oggetto la cura di tutti gli interessi del mandante (art. 1708 del c.c.); mandato speciale, quando il mandatario ha solo specifici poteri che riguardano esclusivamente determinati beni.
Si parla di mandato in rem propriam quando il mandante conferisce l'incarico nell'interesse esclusivo del mandante o anche nell'interesse del mandatario o di terzi: qui il mandante vuole realizzare un interesse ulteriore rispetto a quello 'normale' della conclusione dell'affare (art. 1723 del c.c.).
Si distinguono infine diversi tipi di mandati, in base ai soggetti cui viene conferito:
- mandato collettivo, se conferito da più persone ad un solo mandatario, con un unico atto e nell'interesse comune (art. 1726 del c.c.);
- mandato congiuntivo, se conferito a più persone destinate ad agire congiuntamente (art. 1716 del c.c.);
- mandato disgiuntivo, se conferito a più mandatari che però possono operare separatamente.
I contratti di commissione (artt. 1731 ss. c.c.) e di spedizione (artt. 1737 ss. c.c.)costituiscono dei 'sottotipi' del mandato, la cui disciplina integra quelle specifiche previste dal codice civile.
Si tratta di un contratto caratterizzato dall'essere:
- consensuale, in quanto ai fini del suo perfezionamento è sufficiente l'accordo tra mandante e mandatario
- ad effetti obbligatori;
- normalmente oneroso, in quanto di regola è previsto un compenso per il mandatario (art. 1709 del c.c.);
- se oneroso, a prestazioni corrispettive;
- intuitu personae, cioè di natura personale,
- a forma libera (anche tacita), tranne quando l'oggetto del mandato è il compimento di un atto per il quale il legislatore richieda la forma scritta cd. ad substantiam a pena di nullità (art. 1350 del c.c., tipico il caso di acquisto/vendita di un immobile). Se il mandato è tacito, deve sussistere almeno un comportamento univoco che valga come accettazione da parte del mandatario.
Si distinguono
- il c.d. mandato con rappresentanza, in cui il mandatario può agire in nome e per conto del mandante (art. 1704 del c.c.), grazie al potere conferitogli con il rilascio della procura (art. 1392 del c.c.);
- il c.d. mandato senza rappresentanza, quando il mandatario agisce solo per conto ma non in nome del mandante (art. 1705 del c.c.).
Si ha mandato generale quando ha ad oggetto la cura di tutti gli interessi del mandante (art. 1708 del c.c.); mandato speciale, quando il mandatario ha solo specifici poteri che riguardano esclusivamente determinati beni.
Si parla di mandato in rem propriam quando il mandante conferisce l'incarico nell'interesse esclusivo del mandante o anche nell'interesse del mandatario o di terzi: qui il mandante vuole realizzare un interesse ulteriore rispetto a quello 'normale' della conclusione dell'affare (art. 1723 del c.c.).
Si distinguono infine diversi tipi di mandati, in base ai soggetti cui viene conferito:
- mandato collettivo, se conferito da più persone ad un solo mandatario, con un unico atto e nell'interesse comune (art. 1726 del c.c.);
- mandato congiuntivo, se conferito a più persone destinate ad agire congiuntamente (art. 1716 del c.c.);
- mandato disgiuntivo, se conferito a più mandatari che però possono operare separatamente.
I contratti di commissione (artt. 1731 ss. c.c.) e di spedizione (artt. 1737 ss. c.c.)costituiscono dei 'sottotipi' del mandato, la cui disciplina integra quelle specifiche previste dal codice civile.