(massima n. 1)
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare la condizione di impossibilitā economica dell'obbligato vale come scriminante soltanto se essa si estenda a tutto il periodo di tempo nel quale si sono reiterate le inadempienze e se consista in una situazione incolpevole di indisponibilitā di introiti sufficienti a soddisfare le esigenze minime di vita degli aventi diritto. (Nella specie la situazione č stata esclusa avendo accertato il giudice di merito che l'imputato aveva svolto una sua attivitā lavorativa produttiva di un reddito sufficiente, aveva avuto la disponibilitā di un'autovettura di grossa cilindrata e aveva frequentato una casa da giuoco).