(massima n. 1)
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, nella nozione penalistica di "mezzi di sussistenza" di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, c.p. - diversa dalla pił ampia nozione civilistica di "mantenimento" - debbono ritenersi compresi non pił solo i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l'alloggio), ma anche gli strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacitą economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (quali, ad es., abbigliamento, libri di istruzione per i figli minori, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione).