(massima n. 1)
Integra il delitto di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., e non anche quello di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, che rimane assorbito nel primo, la condotta dell'agente che ometta di versare in favore di figli minori l'assegno liquidato in sede civile, in quanto il reato di cui all'art. 570-bis cod. pen. richiede esclusivamente la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento, mentre quello di violazione degli obblighi di assistenza familiare richiede che da tale inadempimento consegua la mancata prestazione dei mezzi di sussistenza.