(massima n. 1)
Integra il delitto di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., e non anche quello di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art. 570-bis cod. pen., che rimane assorbito, l'omesso versamento in favore di figli minori dell'assegno liquidato in sede civile, ove da tale omissione discenda la mancata prestazione dei mezzi di sussistenza, in quanto, al nucleo di condotta che accomuna le fattispecie, costituito dalla violazione dell'obbligo di assistenza materiale quale proiezione del dovere di cura, solo nel primo reato si aggiunge l'elemento specializzante della conseguente privazione dei mezzi di sussistenza.