(massima n. 1)
Il reato di inosservanza degli obblighi di assistenza familiare č integrato dall'inadempimento del soggetto obbligato, in via principale, ad eliminare lo stato di bisogno dei prossimi congiunti, anche se tale stato di bisogno sia venuto meno per l'intervento di soggetti obbligati in via sussidiaria alla corresponsione degli alimenti.