(massima n. 1)
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'abbandono della casa coniugale è giustificato — e, quindi, non idoneo ad integrare la fattispecie criminosa di cui all'art. 570 c.p. — non soltanto quando segua la proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (considerate dall'art. 146 c.c. come giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare), ma anche quando esistano — a prescindere dalla proposizione di una delle dette domande giudiziali — ragioni di carattere interpersonale che non consentano la prosecuzione della vita in comune. Ciò in quanto le ipotesi espressamente considerate dal citato art. 146 c.c. non sono tassative e ben possono essere integrate mutuando dalle disposizioni in tema di separazione (art. 151 c.c.) le ulteriori previsioni della «intollerabilità» della prosecuzione della convivenza» e del «grave pregiudizio per l'educazione della prole».