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Quando non versare l’assegno di mantenimento al figlio è reato?

Famiglia - -
Quando non versare l’assegno di mantenimento al figlio è reato?
Non versare l’assegno di mantenimento al figlio per una volta non è reato
La Corte di Cassazione, alla sesta sezione, con sentenza n. 13410/2017 ha delineato l’area del penalmente rilevante in tema di mancato versamento dell’assegno di mantenimento al figlio.
Nello specifico, il genitore non viene meno all’obbligo di assistenza familiare qualora non versi, per una volta, l’assegno di mantenimento alla prole o al coniuge. Il reato di cui all’art. 570 del c.p., secondo la Suprema Corte viene integrato nel momento in cui vengono a mancare al figlio i mezzi di sussistenza necessari per la sua sopravvivenza.
Il ricorrente era stato condannato dai giudici di merito per aver violato l’obbligo di assistenza famigliare, lo stesso si era giustificato asserendo di aver incontrato delle difficoltà economiche collegate alla separazione dalla moglie. Tali difficoltà gli avevano impedito di far fronte al mantenimento del figlio. Gli Ermellini hanno dato ragione al genitore ricorrente, contestando anche nel merito l’assenza di una motivazione valida nella sentenza cassata. Il precedente giudice aveva dato rilievo solo alla testimonianza del figlio allora minorenne, senza entrare nel merito della vicenda alla base della presunta violazione dell’obbligo di cui all’art. art. 570 del c.p..
Nello specifico è bene fare una distinzione tra la nozione civilistica di mantenimento e quella di mezzi di sussistenza. All’interno della prima, dal contenuto più ampio rispetto alla seconda, oltre ai mezzi indispensabili per la sopravvivenza (vitto, alloggio, abbigliamento, alimenti…), vi rientrano anche quegli strumenti che, in relazione alle possibilità del genitore, soddisfano esigenze di vita complementari ma non necessarie. Ciò posto, l’obbligo di mantenimento che grava in capo all’obbligato, viene soddisfatto con la dazione dei mezzi necessari per la sopravvivenza.
Al fine di escludere la responsabilità penale del genitore, sarà sufficiente provare l’assoluta impossibilità di adempiere a tale obbligo, allegando elementi univoci che dimostrano l’assenza di introiti o di un reddito che non consenta di soddisfare le esigenze primarie della vita degli aventi diritto.
I giudici di Cassazione precisano inoltre che non integra il reato il mancato versamento focalizzatosi solo in un singolo episodio; nel caso di specie il genitore aveva omesso il versamento dell’assegno di mantenimento per il solo periodo natalizio. Per aversi responsabilità penale e dunque affinché venga violato l’obbligo di assistenza familiare è necessario che sia minato l’equilibrato sviluppo della personalità del minore. Sempre che, non venga provata dal genitore l’impossibilità incolpevole e a lui non imputabile di adempiere all’obbligazione.
Tale condotta non rientra nemmeno nell’obbligo previsto dal secondo comma dell’art. art. 570 del c.p., lo stesso implica l’esistenza di uno stato di bisogno della famiglia, ovvero, l’omessa assistenza deve avere come effetto quello di far mancare alla famiglia i mezzi necessari per la sussistenza. Reato che non può essere integrato da un’unica condotta incolpevole.

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