(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą del delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il soggetto obbligato in sede di separazione legale dei coniugi non ha la facoltą di sostituire, di sua iniziativa, la somma di denaro stabilita dal giudice civile a titolo di contributo per il mantenimento della prole con "cose" o "beni" che, secondo una sua scelta arbitraria, meglio corrispondano alle esigenze del minore beneficiario. (Nel caso di specie si trattava di due "computers" portatili, di capi di abbigliamento e di uno strumento musicale).