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La disoccupazione non necessariamente esclude l'obbligo di mantenimento

Famiglia - -
La disoccupazione non necessariamente esclude l'obbligo di mantenimento
E’ del 2013 un’altra interessante pronuncia della Corte di Cassazione in materia di mantenimento del coniuge e dei figli (Cass. civ., sentenza n. 10147 del 2013).

Questa volta, la Corte di Cassazione si trova ad esaminare un caso in cui il marito era stato condannato, sia in primo che in secondo grado, ai sensi dell’art. 570 codice penale, per aver violato i propri obblighi di assistenza familiare, non corrispondendo l’assegno di mantenimento disposto in sede di separazione a favore della moglie (si veda art. 156 del c.c.).

Il marito, ritenendo tali decisioni ingiuste, provvedeva, dunque, a proporre ricorso per Cassazione, dal momento che, a suo dire, i giudici dei precedenti gradi di giudizio, “non avrebbero accertato la mancanza dei mezzi di sussistenza in capo alla parte beneficiaria, quale presupposto della condotta contestata penalmente, dovendosi considerare peraltro, anche le condizioni dell’altro genitore comunque tenuto al sostentamento del minore”.

Inoltre, secondo l’uomo, i giudici non avrebbero nemmeno tenuto in considerazione in fatto che “l’inadempimento si sarebbe concretato nel mancato pagamento di complessivi Euro 27 al mese per l’intero periodo in considerazione, il che, letto alla luce della dimostrata disoccupazione, avrebbe dovuto portare ad esimere da responsabilità il ricorrente”.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non ritiene le argomentazioni svolte dal coniuge convincenti e rigetta il suo ricorso, confermando la decisione del Tribunale e della Corte d’Appello.

In particolare, secondo la Corte, era stato pienamente accertato il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento da parte del marito e padre della figlia minore, che non sarebbe stato “neutralizzato (…), dai discontinui e parziali versamenti comunque riscontrati dai giudici di merito avuto riguardo alla entità complessiva dell’obbligo rimasto inadempiuto, tale da coprire, considerato il periodo in contestazione e la misura quantitativa dell’obbligo, per come determinata dalla statuizione presidenziale, una omissione integrale per un arco temporale di assoluta consistenza, pari a quattro mesi”.

Inoltre, la Cassazione osserva come risulti del tutto irrilevante la considerazione del ricorrente in merito alla “lamentata insussistenza dello stato di bisogno in capo alla minore (in ragione della condizione economica della madre), nonché in punto alla affermata assenza della necessaria disponibilità finanziaria utile a garantire l’adempimento all’obbligo di mantenimento”, dal momento che “la sufficienza dei mezzi predisposti dalla madre è dato indifferente ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 570 c.p., comma 2, n. 2, giacchè lo stato di bisogno dei figli minori ricorre anche quando alla somministrazione dei mezzi di sussistenza provveda la madre”.
Non solo: la Corte ricorda anche come “la addotta insufficienza della capacità economica finisce per non assumere rilievo laddove, come nel caso di specie, non venga dimostrato, su impulso del soggetto interessato, la oggettiva impossibilità di adempiere”, in quanto “la generica indicazione della condizione di disoccupato, non escludendo in radice altre possibili fonti reddituali, non esime da responsabilità per il reato di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza, incombendo sull’interessato, ai fini della scriminante dello stato di bisogno, l’onere di allegare gli elementi indicativi della effettiva impossibilità di adempiere”.

In altri termini, ciò significa che il coniuge che non provveda al mantenimento dell’altro coniuge e dei figli, è responsabile penalmente, indipendentemente dal fatto che al mantenimento del figlio provveda comunque l’altro genitore.

Inoltre, se è vero che rilevano le condizioni economiche dell’obbligato, questi non va esente da responsabilità solo perché disoccupato, essendo necessario che lo stesso dimostri di trovarsi in una effettiva situazione di bisogno: è evidente, infatti, che un soggetto disoccupato potrebbe avere altre fonti di reddito che gli consentono di adempiere senza problemi ai propri obblighi nei confronti della famiglia.


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