(massima n. 1)
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il reato di cui all'art. 3 legge 8 febbraio 2006, n. 54, oggi trasfuso nella fattispecie di cui all'art. 570-bis cod. pen., è integrato non dalla mancata prestazione di mezzi di sussistenza, ma dalla mancata corresponsione delle somme stabilite in sede civile, cosicché l'inadempimento costituisce di per sé oggetto del precetto penalmente rilevante, non essendo consentito al soggetto obbligato operarne una riduzione e non essendo necessario verificare se per tale via si sia prodotta o meno la mancanza di mezzi di sussistenza. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BRESCIA, 26/09/2016)