(massima n. 1)
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il soggetto obbligato a prestare i mezzi di sussistenza non può opporre in compensazione un proprio credito verso il beneficiario, al fine di escludere la propria responsabilità da reato, essendo preminente il dovere di sopperire ai bisogni primari del coniuge e dei figli minori. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BRESCIA, 11/02/2019)