(massima n. 1)
In tema di reato permanente, quale è il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, di cui all'art. 570 capoverso n. 2 c.p., allorché, come tale, il reato stesso è stato contestato col decreto di citazione a giudizio senza alcuna contestuale indicazione di una data di intervenuta cessazione della permanenza, la natura permanente del reato resta fino a quando su di esso si abbia per la prima volta una pronuncia giudiziale e cioè fino al giudizio di primo grado, a meno che dalla relativa istruttoria dibattimentale non risulti che la permanenza è venuta nel frattempo a cessare in un momento determinato, a nulla rilevando la speciale circostanza consistente nella contumacia in primo grado dell'imputato.