(massima n. 1)
L'incapacitą economica dell'obbligato che giustifica l'inadempimento agli obblighi sanzionati dall'art. 570 cod. pen. deve essere assoluta e incolpevole; la mera documentazione dello stato formale di disoccupazione non basta a dimostrare l'impossibilitą di adempiere ai propri doveri di mantenimento.