Cass. civ. n. 11793/2021
Per quanto concerne l'addebito della separazione, va osservato che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sè sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi, e l'onere incombe su chi ha posto in essere l'abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata ed in conseguenza di tale fatto, anche se la domanda di separazione non sia stata già proposta. Tale prova è, poi, ancora più rigorosa - a carico di colui che pone in essere l'abbandono - nell'ipotesi in cui l'allontanamento riguardi pure i figli, dovendosi specificamente ed adeguatamente dimostrare, anche riguardo ad essi, la situazione d'intollerabilità.
Cass. civ. n. 11792/2021
Il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto.
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In tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione, a meno che il destinatario della relativa domanda non dimostri l'esistenza di una giusta causa, che non sussiste per il solo fatto che abbia confessato al consorte di nutrire un sentimento affettivo nei confronti di un'altra persona, essendo necessaria la prova che l'allontanamento sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge (anche in reazione alla confessione ricevuta) o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile.
Cass. civ. n. 12241/2020
Non è addebitabile la separazione a chi lasci la casa familiare in un contesto di intollerabilità della prosecuzione della convivenza causata dal contegno di entrambi i coniugi, rivelatisi inidonei a costruire persino un progetto di vita matrimoniale.
Cass. civ. n. 23284/2019
Nel caso in cui sia dedotta la violazione dell'obbligo coniugale di convivenza, la prova dell'avvenuto allontanamento dal domicilio coniugale, a cura del coniuge che lo denuncia, è sufficiente ad integrare la fattispecie ai sensi dell'art. 146, comma 1, c.c., a meno che il coniuge che si è allontanato non provi che ciò sia avvenuto per giusta causa. (Nel caso di specie, correttamente la Corte di appello, stante il carattere incontestato dell'allontanamento denunciato, ha ritenuto sussistere la violazione del dovere coniugale da parte del G., sulla considerazione che questi aveva sostenuto che alla data del suo allontanamento la crisi coniugale era già scoppiata e che l'allontanamento era una conseguenza dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, senza tuttavia fornire alcuna prova di ciò che aveva prospettato come "giusta causa", ma affermandolo solo labilmente: tale statuizione non risulta nemmeno impugnata, tale non potendosi ritenere l'affermazione contenuta in ricorso, secondo la quale dagli atti sarebbe emerso che la crisi coniugale era da ascrivere a differenze caratteriali, attesa la assoluta genericità e mancanza di specificità della stessa).
Cass. civ. n. 25966/2016
L’allontanamento di uno dei coniugi dalla casa familiare costituisce, in difetto di giusta causa, violazione dell’obbligo di convivenza e la parte che, conseguentemente, richieda la pronuncia di addebito della separazione ha l'onere di provare il rapporto di causalità tra la violazione e l'intollerabilità della convivenza, gravando, invece, sulla controparte la prova della giusta causa.
Cass. civ. n. 19328/2015
In tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dal domicilio coniugale, in quanto violazione dell'obbligo coniugale di convivenza, può costituire causa di addebito della separazione, a meno che sia avvenuto per giusta causa, che può essere rappresentata dalla stessa proposizione della domanda di separazione, di per sé indicativa di pregresse tensioni tra i coniugi e, quindi, dell'intollerabilità della convivenza, sicché, in caso di allontanamento e di richiesta di addebito, spetta al richiedente, e non all'altro coniuge, provare non solo l'allontanamento dalla casa coniugale, ma anche il nesso di causalità tra detto comportamento e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Cass. civ. n. 17971/2015
In ordine alla convivenza di fatto, in presenza di figli minori nati dai due conviventi, l'immobile adibito a casa familiare è assegnato al genitore collocatario dei predetti minori, anche se non proprietario dell'immobile o conduttore in virtù di rapporti di locazione o comunque autonomo titolare di una posizione giuridica qualificata rispetto all'immobile. Egli, altresì, in virtù dell'affectio che costituisce il nucleo costituzionalmente protetto della relazione di convivenza è comunque detentore qualificato dell'immobile ed esercita il diritto di godimento su di esso in posizione del tutto assimilabile al comodatario, anche quando proprietario esclusivo sia l'altro convivente.
Cass. civ. n. 25663/2014
L'allontanamento dalla residenza familiare, ove attuato unilateralmente dal coniuge, cioè senza il consenso dell'altro coniuge, costituisce violazione di un obbligo matrimoniale ed è conseguentemente causa di addebitamento della separazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata osservando che non aveva alcuna rilevanza, ai fini dell'addebito della separazione al marito, la mancata prova dell'affermata relazione extraconiugale, non essendo contestato l'abbandono della casa coniugale). (Rigetta, App. Napoli, 16/05/2012)
Cass. civ. n. 10719/2013
Il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi, e l'onere incombe su chi ha posto in essere l'abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata ed in conseguenza di tale fatto; tale prova è più rigorosa nell'ipotesi in cui l'allontanamento riguardi pure i figli, dovendosi specificamente ed adeguatamente dimostrare, anche riguardo ad essi, la situazione d'intollerabilità.
Cass. civ. n. 7905/2012
In tema di procedimento per l'affidamento e il mantenimento del figlio naturale, la cessazione della convivenza fra i genitori non rappresenta un presupposto processuale, necessario al momento dell'introduzione del giudizio, bensì una condizione dell'azione, incidendo sul diritto ad ottenere una sentenza favorevole e, pertanto, è sufficiente che sussista nel momento in cui la lite viene decisa. (Cassa con rinvio, App. Roma, 24/01/2011)
Cass. civ. n. 1202/2006
L'allontanamento dalla residenza familiare - che, ove attuato unilateralmente dal coniuge, e cioè senza il consenso dell'altro coniuge, e confermato dal rifiuto di tornarvi, di per sè costituisce violazione di un obbligo matrimoniale (e conseguentemente causa di addebitamento della separazione) - non concreta tale violazione allorchè risulti legittimato da una "giusta causa", vale a dire dalla presenza di situazioni di fatto (ma anche di avvenimenti o comportamenti altrui) di per sè incompatibili con la protrazione di quella convivenza, ossia tali da non rendere esigibile la pretesa di coabitare. (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di merito, che aveva ravvisato la giusta causa dell'allontanamento della moglie nella situazione, accettata dal marito, di frequenti litigi domestici con la suocera convivente e nel conseguente progressivo deterioramento dei rapporti sessuali tra gli stessi coniugi).
Cass. civ. n. 12373/2005
In tema di separazione personale dei coniugi, l'abbandono della casa familiare, che di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e, conseguentemente, causa di addebito della separazione, in quanto porta alla impossibilità della convivenza, non concreta tale violazione se si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto.
Cass. civ. n. 3166/1981
Il coniuge che si allontana dalla residenza familiare perde il diritto al mantenimento, ai sensi dell'art. 146 primo comma c.c., soltanto quando l'allontanamento medesimo sia ingiustificato e persista, con un rifiuto a tornare, nonostante il richiamo dell'altro coniuge, atteso che, ove quest'ultimo si adegui, omettendo di richiamare il coniuge allontanato, si realizza una situazione di separazione di fatto, nella quale restano in vigore gli obblighi di cui all'art. 143 c.c.
Cass. civ. n. 5331/1977
Ai sensi dell'art. 146 secondo comma c.c., nel testo introdotto dall'art. 28 della L. 19 maggio 1975, n. 151 sulla riforma del diritto di famiglia, e di immediata applicabilità nei giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore di detta legge, la proposizione della domanda di separazione giudiziale, accompagnata o meno da richiesta di addebitabilità della separazione medesima, così come la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare, o del rifiuto di far cessare un pregresso allontanamento, tanto con riguardo al coniuge che ha iniziato il giudizio, quanto con riguardo al coniuge nei cui confronti il giudizio stesso è promosso.