(massima n. 1)
Gli obblighi di assistenza del singolo genitore nei riguardi dei figli non cessano automaticamente al raggiungimento della maggiore etą, perdurando finché i figli non abbiano completato gli studi e/o non abbiano trovato una occupazione retribuita ovvero non abbiano raggiunto un accettabile livello di autosufficienza economica. Si rende, quindi, doveroso per il giudice di merito verificare la temporalitą della condotta violatrice degli obblighi assistenziali da parte del genitore in rapporto all'evoluzione (una volta divenute maggiorenni) delle peculiari situazioni individuali delle persone offese.