(massima n. 1)
In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la nozione civilistica di mantenimento non coincide con quella penalistica di mezzi di sussistenza: il primo concetto, infatti, è fondato sulla valutazione e comparazione delle condizioni socio-economiche dei coniugi, mentre il secondo, più limitato, riguarda i mezzi economici minimi necessari per la soddisfazione delle esigenze elementari di vita degli aventi diritto. Ne consegue, pertanto, che il reato di cui all'art. 570, secondo comma, c.p. non ha carattere sanzionatorio del mero inadempimento del provvedimento del giudice civile che impone il versamento dell'assegno di mantenimento e il giudice penale non può esimersi dall'accertare — tra l'altro — la sussistenza di un vero e proprio stato di bisogno in capo all'avente diritto.