(massima n. 1)
Ai fini dell'individuazione della competenza territoriale a conoscere delle materie attribuite alla magistratura di sorveglianza ai sensi dell'art. 677, comma primo, c.p.p., secondo cui la competenza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio d'ufficio del procedimento, l'espressione «si trova» deve essere intesa come indicativa dell'esistenza di un rapporto caratterizzato da apprezzabile stabilitą fra il detenuto o internato e l'istituto penitenziario, rimanendo quindi escluso che possa assumere rilevanza la mera presenza fisica dell'interessato in un qualsiasi istituto, determinata da ragioni del tutto occasionali e momentanee, come quelle determinate da ragioni di giustizia o di semplice transito nel corso di trasferimento ad altro istituto.