(massima n. 1)
Ai fini della configurabilità del delitto di omessa prestazione di mezzi di sussistenza, ai sensi dell'art. 570, secondo comma, n. 2, c.p., in favore dei figli minori affidati alla moglie separata, il provvedimento del giudice civile con cui è stato fissato l'obbligo del versamento di un assegno, può costituire un punto di partenza per l'accertamento del reato nella misura in cui dimostra la sussistenza di uno stato di bisogno dei beneficiari. Di conseguenza il pagamento di una somma inferiore a quella imposta a titolo di assegno non basta ad integrare gli estremi del delitto di cui all'art. 570, secondo comma c.p. Se, però, non viene corrisposta alcuna somma o, vengono versate somme irrisorie, è evidente che l'obbligato non sovviene alle necessità più elementari degli aventi diritto agli alimenti, e quindi commette violazione degli obblighi di assistenza familiare.