(massima n. 1)
Il rifiuto da parte del coniuge dell'adempimento parziale della obbligazione alimentare (ai sensi dell'art. 1181 c.c.) non comporta automaticamente la responsabilitą penale dell'altro coniuge ai sensi dell'art. 570 comma secondo n. 2 c.p., essendo a tale scopo necessario indagare, sotto il profilo del dolo, se vi fosse nell'autore del comportamento descritto la consapevolezza di erogare insufficienti mezzi di sussistenza.