(massima n. 1)
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di bisogno dei figli minori, in assenza di determinazioni del giudice civile relative al loro mantenimento, deve accertarsi tenendo conto delle ordinarie necessitą e delle somme in precedenza versate dall'obbligato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che il giudice di merito non aveva adeguatamente valutato che l'inadempimento si era protratto per meno di due mesi e che erano state comunque pagate le spese relative all'abitazione coniugale e le rette scolastiche).