(massima n. 1)
In tema di reati contro la famiglia, la violazione degli obblighi di natura economica posti a carico del genitore separato, cui si applica la disposizione dell'art. 12 sexies L. 1° dicembre 1970, n. 898, stante il richiamo operato dalla previsione di cui all'art. 3 L. 8 febbraio 2006, n. 54 (recante disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), riguarda unicamente l'inadempimento dell'obbligo di mantenimento in favore dei figli (minorenni e maggiorenni), dovendosi escludere invece l'inadempimento di analogo obbligo posto nei confronti del coniuge separato, cui č applicabile la tutela giā predisposta dall'art. 570 c.p..