(massima n. 1)
La violazione dell'obbligo, stabilito dal giudice in sede di separazione coniugale, di versamento all'altro coniuge dell'assegno per contribuzione al mantenimento dei figli non integra il reato contravvenzionale di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, perché la norma di cui all'art. 650 c.p. ha carattere sussidiario e pertanto si applica ogniqualvolta il fatto non sia sanzionato da una specifica norma. (Nella specie la Corte ha stabilito che il fatto può invece integrare gli estremi del delitto previsto dall'art. 570, comma secondo, c.p.).