(massima n. 1)
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, gli assegni familiari percepiti dal genitore naturale non affidatario per il mantenimento del figlio minore concorrono ad integrare l'importo da questi periodicamente dovuto, salvo che il giudice civile, in sede di determinazione dell'assegno di mantenimento, abbia diversamente disposto. (In motivazione, la Corte ha precisato che gli assegni familiari costituiscono una prestazione generale ed astratta di sostegno al reddito familiare in ragione della presenza di figli minori e si distinguono, quindi, dalle eventuali elargizioni di carattere contingente ed occasionale a carico della pubblica assistenza che, per loro struttura, non fanno venir meno l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento dei figli minori).