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Paga in ritardo il mantenimento per ragioni lavorative

Famiglia - -
Paga in ritardo il mantenimento per ragioni lavorative
Non commette violazione degli obblighi di assistenza familiare il padre che paga in ritardo il mantenimento dei figli per ragioni lavorative.
Il Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 2208 del 20 aprile 2016, si è pronunciata, ancora una volta, in tema di mantenimento dei figli, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso esaminato dal Tribunale, un uomo, imputato del reato di cui all’art. 570 codice penale, veniva processato in quanto “non contribuiva al mantenimento dei figli minori (…), omettendo di corrispondere in tutto o in parte alla moglie separata (…) l’assegno mensile di Euro 750,00 (Euro 250,00 per ciascun figlio) oltre al 50 % delle spese straordinarie sostenute nell’interesse dei minori, come stabilito dal tribunale di Firenze”.

Nel corso del procedimento, veniva sentita la persona offesa, moglie separata dell’imputato, la quale riferiva che “sin dal momento della separazione il coniuge aveva sempre pagato l’assegno di mantenimento come stabilito dal giudice, seppure con ritardo di qualche giorno rispetto alla scadenza pattuita”.

Inoltre, la moglie evidenziava come il marito non avesse provveduto al pagamento dell’assegno di mantenimento relativo “ai mesi di dicembre 2013, gennaio 2014 e febbraio 2014 (…), dichiarando tuttavia di avere ricevuto il saldo con successivo assegno versato nel mese di marzo 2014”.

Per quanto riguardava, invece, il pagamento delle spese straordinarie, la moglie rilevava come il marito avesse provveduto in ritardo a corrispondere quanto dovuto, senza manifestare alcun interessamento in merito a tale inadempienza ed evitando i contatti con la moglie.

L'uomo si difendeva in giudizio, sostenendo che il ritardo nel pagamento delle tre mensilità indicate dalla moglie fosse dovuto a “personali difficoltà”, ma che, comunque, egli aveva “completamente posto rimedio a detta situazione nel marzo 2014”, quando aveva provveduto a versare alla moglie “sia gli arretrati che la somma dovuta per la mensilità allora corrente”.

In particolare, l’imputato evidenziava che “il ritardato pagamento era dovuto in primo luogo a motivi professionali, dovendo assentarsi da casa, talvolta per lunghi periodi, come era accaduto alla fine dell’anno 2013, quale carabiniere addestratore dei cani molecolari, volti alla ricerca di persone scomparse; perciò, spesso si recava in Aspromonte o in Sardegna per periodi prolungati”.

Inoltre, il marito precisava come egli si fosse trovato in difficoltà economiche nel periodo in considerazione e come tale difficoltà continuasse a perdurare, dal momento che egli percepiva “uno stipendio mensile variabile da un minimo di 1400 Euro ad un massimo 1800, somma da cui debbono essere sottratti, mensilmente, 750 Euro di mantenimento, e, a mesi alterni 400 Euro, per il mutuo della casa coniugale”.

Di conseguenza, la somma che residuava dallo stipendio era “piuttosto esigua per poter soddisfare le esigenze anche primarie della propria vita”.

La moglie, tuttavia, ribatteva evidenziando che, in costanza di matrimonio, il marito aveva “versato una cospicua somma di denaro in un conto cointestato con la moglie (…), al fine di costituire una importante riserva di denaro per le esigenze familiari e per il pagamento del mutuo della casa coniugale”.

Alla luce delle prove assunte nel corso del procedimento, il Giudice riteneva che l’imputato dovesse essere assolto, in quanto il fatto non sussisteva.

Secondo il Tribunale, infatti, l’imputato, salvo nel limitato periodo contestato, aveva “sempre pagato e contribuito al sostentamento economico della famiglia”.

L’imputato, infatti, proprio allo scopo di “non far mancare nulla alla propria famiglia”, aveva “spesso provveduto in anticipo al mantenimento dei figli, cumulando più mensilità, data l’eventualità di doversi assentarsi da casa anche per settimane consecutive per ragioni di lavoro”.

L’imputato, inoltre, aveva messo a disposizione della moglie separata, “per un lungo lasso di tempo dopo la separazione, la cospicua somma di denaro derivante dalla vendita di un immobile”, cui l’ex moglie aveva “attinto abbondantemente”.

Peraltro, il Giudice sottolineava come la ex moglie avesse “sempre svolto attività lavorativa, sebbene con un contratto part-time, percependo uno stipendio mensile di Euro 1100 - 1200”.

Pertanto, secondo il Tribunale, non si poteva in alcun modo ritenere “che i figli versassero in uno stato di bisogno, né che fossero privi dei mezzi necessari alla sussistenza, per quanto il reato contestato (art. 3 L. 2006/54) non richiede tale elemento per la sua integrazione”.

Inoltre, andava considerato che il ritardato pagamento dell’assegno di mantenimento, si era limitato “a soli tre mesi, un tempo troppo esiguo per far ritenere che esso abbia potuto produrre un qualsiasi effetto di rilievo in danno dei figli”.

Peraltro, il ritardato pagamento delle tre mensilità, non era “dipeso da una condotta dolosa dell’imputato, ma era stato causato “dalla sopravvenienza di impegni professionali e di impreviste difficoltà finanziarie del tutto ragionevoli e documentate”.

Sul punto, il Tribunale osservava come, anche la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25596 del 02 luglio 2012, aveva stabilito che “il reato di sottrazione agli obblighi di assistenza familiare non si realizza con qualsiasi forma di inadempimento, ma deve anche sussistere la volontà dolosa di non adempiere agli obblighi; inoltre si deve trattare di inadempimento serio e sufficientemente protratto per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi di sussistenza che il soggetto deve fornire”.

Nello stesso senso, poi, la Cassazione, con la sentenza n. 33319 del 28 agosto 2012, aveva precisato che “l’inadempimento saltuario non è reato”.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale riteneva di dover assolvere l’imputato per il reato contestato, “perché il fatto non sussiste”.


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