(massima n. 1)
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la dichiarazione di fallimento non č di per sč sola sufficiente a far venire meno l'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza alla famiglia qualora non risulti provato che le difficoltā economiche dell'imputato si siano tradotte in stato di vera e propria indigenza economica e nell'impossibilitā di adempiere, sia pure in parte alla suddetta prestazione.