(massima n. 1)
Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art. 570, secondo comma, n. 2 c.p. č a dolo generico, non essendo necessario per la sua realizzazione che la condotta omissiva venga posta in essere con l'intenzione e la volontā di far mancare i mezzi di sussistenza alla persona bisognosa.