(massima n. 2)
In tema di applicazione dell'art. 570 cpv. n. 2, c.p., l'inadempimento del soggetto obbligato in via principale ad eliminare lo stato di bisogno del coniuge integra la fattispecie criminosa ivi prevista, anche se lo stato di bisogno sia venuto meno per l'intervento di soggetti che, secondo l'ordine di cui all'art. 433 c.c., sono obbligati in via sussidiaria alla corresponsione degli alimenti. Ne deriva che commette il reato previsto dalla norma di cui all'art. 570, cpv. n. 2, c.p. il marito che interrompa la corresponsione dell'assegno alimentare alla moglie, da lui consensualmente separata, a nulla rilevando che lo stato di bisogno della beneficiaria sia stato fronteggiato con il contributo del figlio.