(massima n. 1)
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la condotta tipica di abbandono del domicilio domestico č equiparata ad ogni altra che «comunque» offenda l'ordine o la morale delle famiglie, ed č dunque integrata solo quando l'allontanamento, essendo privo di una giusta causa, si connota di disvalore dal punto di vista etico e sociale. (Nella specie la Corte, rilevato che il giudice di merito si era limitato ad accertare il dato oggettivo dell'allontanamento, ha osservato come debba essere positivamente esclusa la ricorrenza di cause che giustifichino la condotta, come l'impossibilitą, intollerabilitą od estrema penositą della convivenza).