(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą del reato di cui all'art. 570, comma primo, cod. pen., in caso di omesso versamento dell'assegno di mantenimento fissato dal giudice della separazione in favore del coniuge, il giudice non deve accertare l'esistenza di uno stato di bisogno dell'avente diritto o di una situazione di impossidenza dell'altro coniuge, ma deve verificare se tale inadempimento esprima la·volontą del soggetto obbligato di violare gli obblighi di assistenza inerenti alla qualitą di coniuge e non esprima, invece, una difficoltą di ordine economico alle cui conseguenze si sarebbe trovato esposto anche in costanza di matrimonio. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna del ricorrente in quanto il giudice di merito non aveva valutato l'incidenza sull'esistenza dell'obbligo di reciproca contribuzione dei coniugi della successiva revoca dell'assegno di mantenimento stabilito con l'ordinanza presidenziale, potendo detta circostanza influire sul.tenore della vita coniugale e determinare delle modifiche delle rispettive situazioni reddituali).