(massima n. 1)
Poiché sul coniuge divorziato non incombe alcun obbligo, penalmente sanzionato, di assistenza materiale e morale nei confronti dell'altro coniuge, ma solo l'eventuale obbligazione civile di corrispondergli l'assegno di sostentamento stabilito in sentenza, una volta che siano stati regolati in sede civile, i rapporti patrimoniali tra i due ex coniugi trovano la loro tutela esclusivamente in tale sede. Pertanto, l'inadempimento dell'obbligo di corrispondere un assegno all'ex coniuge nelle ipotesi di divorzi ed in quelle analoghe previste dall'art. 5, L. 1 dicembre 1970, n. 898, non integra gli estremi del reato di cui all'art. 570 c.p., ma costituisce soltanto illecito civile.