(massima n. 1)
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'obbligo morale sanzionato dall'art. 570, primo comma, cod. pen. e quello economico, sanzionato dal comma secondo della medesima disposizione, presuppongono la minore etą del figlio non inabile al lavoro e vengono meno con l'acquisizione della capacitą di agire da parte del minore conseguente al raggiungimento della maggiore etą.