(massima n. 1)
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'indicazione della condizione di disoccupato non esime da responsabilitā in ordine al reato di cui all'art. 570, secondo comma, c.p., in quanto incombe pur sempre all'imputato come per tutte le cause di giustificazione del reato l'onere di allegazione di idonei e convincenti elementi indicativi della concreta impossibilitā di adempiere.