(massima n. 1)
La condotta contraria all'ordine e alla morale delle famiglie presa in considerazione dal primo comma dell'art. 570 c.p. non č punita di per sč, ma solo in quanto abbia avuto per risultato la violazione degli obblighi assistenziali inerenti alla potestą genitoriale, alla tutela legale e alla qualitą di coniuge. Ne consegue che la violazione degli obblighi di assistenza morale ed affettiva verso i figli, certamente integrata dal totale disinteresse e dalla costante indifferenza verso costoro, assume rilievo penale soltanto se si riflette negativamente sui figli minori, in quanto solo in questo caso viene ad esaltarsi il rapporto genitore-figlio, con precipuo riferimento agli obblighi connessi alla potestą di genitore.