(massima n. 1)
In tema di reati contro la famiglia, ed in particolare di reati tra coniugi, occorre di volta in volta verificare se la condotta irrispettosa dell'un coniuge verso l'altro abbia carattere meramente estemporaneo ed occasionale, nel senso che sia solo l'espressione reattiva di uno stato di tensione, che comunque può sempre verificarsi nella vita di coppia, nel qual caso si dovrà eventualmente fare richiamo a figure criminose estranee ai delitti contro la famiglia e rientranti tra quelli contro la persona, oppure se la detta condotta si concreti nella inosservanza cosciente e volontaria dell'obbligo di assistenza morale ed affettiva verso l'altro coniuge, obbligo che scaturisce dal vincolo matrimoniale e che ha la finalità di garantire che l'altro coniuge — in caso di difficoltà — non sia mai lasciato solo a sè stesso, nel qual caso si versa nell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 570, primo comma, c.p.; oppure, ancora, se la condotta antidoverosa assuma connotati di tale gravità da costituire, per il soggetto passivo, fonte abituale di sofferenze fisiche e morali, nel qual caso l'ipotesi delittuosa configurabile è quella di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p.